LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 500,00 EURO E SQUALIFICHE UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE STEFANO CUOGHI E QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE CIRO DE CESARE (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA SALERNITANA-PADOVA DEL 6 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 500,00 EURO E SQUALIFICHE UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE STEFANO CUOGHI E QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE CIRO DE CESARE (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA SALERNITANA-PADOVA DEL 6 MARZO 2006). Avverso il provvedimento in epigrafe ha presentato reclamo la società Salernitana Calcio 1919 S.p.a. richiedendone una radicale riforma, con le seguenti motivazioni: - per l’ammenda di 500,00 euro si richiede la revoca, in quanto i due soggetti non identificati presenti all’ingresso del tunnel che porta negli spogliatoi, altri non erano che due magazzinieri che svolgevano la loro normale attività per conto della società; - per la squalifica inflitta all’allenatore Stefano Cuoghi si sottolinea la totale mancanza di violazione di norme disciplinari in quanto il suo mancato intervento per sedare gli animi dei calciatori non può essere interpretato come omissione di un suo dovere istituzionale e le frasi da lui rivolte al collega della squadra avversaria non risultano avere carattere offensivo; - per la squalifica inflitta al calciatore Ciro De Cesare, pur non negando la gravità dei fatti, lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione in quanto l’atto a lui addebitato non può essere qualificato di particolare violenza. Ritiene la Commissione che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento. In particolare: - nella parte relativa alla sanzione di 500,00 euro inflitta alla società, l’istanza va respinta in quanto, pur ammettendo legittima la presenza dei due magazzinieri all’ingresso degli spogliatoi (e tale non è perché non consentita dal direttore di gara), l’intralcio dagli stessi provocato al regolare deflusso dei calciatori e degli altri ufficiali di gara dal campo, costituisce evento di rilevanza disciplinare equamente sanzionato dal Giudice Sportivo; - nella parte relativa alla squalifica dell’allenatore Stefano Cuoghi l’istanza va pienamente accolta: non si ravvisa alcuna violazione disciplinare nel comportamento dell’allenatore il quale pur in presenza di una colluttazione tra calciatori può ritenere più produttivo astenersi da qualsiasi intervento che potrebbe avere anche effetti contrari, né tanto meno nelle frasi da lui pronunciate verso il collega della squadra avversaria che qui testualmente si riportano “scostumato, non conosci le regole del fair play”. La Commissione ritiene non ravvisabile la condizione per l’irrogazione di una sanzione anche di lieve entità; - nella parte relativa alla squalifica del calciatore Ciro De Cesare ritiene la Commissione che l’istanza debba essere parzialmente accolta, in quanto l’episodio in esame oltre che dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta descritto anche nel rapporto dell’assistente arbitrale. Quest’ultimo dopo avere esattamente individuato sia il calciatore De Cesare sia il calciatore del Padova Bedin descrive una colluttazione senza qualificare di particolare violenza il comportamento del De Cesare in equivalenza a quanto addebitato al calciatore Bedin. Tale versione dei fatti appare più credibile rispetto a quella contenuta nel rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini, contenente valutazioni personali dei fatti che allo stesso non competono. Pertanto valutando sullo stesso piano le violazioni disciplinari da addebitare ai predetti calciatori appare più equo infliggere agli stessi la medesima sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a. confermando l’ammenda, revocando la squalifica al Cuoghi e riducendo la squalifica al De Cesare a tre gare effettive. La tassa non va addebitata.
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