LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 500,00 EURO E SQUALIFICHE UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE STEFANO CUOGHI E QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE CIRO DE CESARE (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA SALERNITANA-PADOVA DEL 6 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO
AMMENDA 500,00 EURO E SQUALIFICHE UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORE STEFANO CUOGHI E QUATTRO GARE EFFETTIVE
CALCIATORE CIRO DE CESARE (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA
SALERNITANA-PADOVA DEL 6 MARZO 2006).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha presentato reclamo la società
Salernitana Calcio 1919 S.p.a. richiedendone una radicale riforma, con le
seguenti motivazioni:
- per l’ammenda di 500,00 euro si richiede la revoca, in quanto i due soggetti
non identificati presenti all’ingresso del tunnel che porta negli spogliatoi, altri
non erano che due magazzinieri che svolgevano la loro normale attività per
conto della società;
- per la squalifica inflitta all’allenatore Stefano Cuoghi si sottolinea la totale
mancanza di violazione di norme disciplinari in quanto il suo mancato
intervento per sedare gli animi dei calciatori non può essere interpretato come
omissione di un suo dovere istituzionale e le frasi da lui rivolte al collega della
squadra avversaria non risultano avere carattere offensivo;
- per la squalifica inflitta al calciatore Ciro De Cesare, pur non negando la
gravità dei fatti, lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione in quanto l’atto a
lui addebitato non può essere qualificato di particolare violenza.
Ritiene la Commissione che il ricorso sia meritevole di parziale
accoglimento. In particolare:
- nella parte relativa alla sanzione di 500,00 euro inflitta alla società, l’istanza
va respinta in quanto, pur ammettendo legittima la presenza dei due
magazzinieri all’ingresso degli spogliatoi (e tale non è perché non consentita
dal direttore di gara), l’intralcio dagli stessi provocato al regolare deflusso dei
calciatori e degli altri ufficiali di gara dal campo, costituisce evento di rilevanza
disciplinare equamente sanzionato dal Giudice Sportivo;
- nella parte relativa alla squalifica dell’allenatore Stefano Cuoghi l’istanza va
pienamente accolta: non si ravvisa alcuna violazione disciplinare nel
comportamento dell’allenatore il quale pur in presenza di una colluttazione tra
calciatori può ritenere più produttivo astenersi da qualsiasi intervento che
potrebbe avere anche effetti contrari, né tanto meno nelle frasi da lui
pronunciate verso il collega della squadra avversaria che qui testualmente si
riportano “scostumato, non conosci le regole del fair play”. La Commissione
ritiene non ravvisabile la condizione per l’irrogazione di una sanzione anche di
lieve entità;
- nella parte relativa alla squalifica del calciatore Ciro De Cesare ritiene la
Commissione che l’istanza debba essere parzialmente accolta, in quanto
l’episodio in esame oltre che dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini
risulta descritto anche nel rapporto dell’assistente arbitrale. Quest’ultimo dopo
avere esattamente individuato sia il calciatore De Cesare sia il calciatore del
Padova Bedin descrive una colluttazione senza qualificare di particolare
violenza il comportamento del De Cesare in equivalenza a quanto addebitato
al calciatore Bedin. Tale versione dei fatti appare più credibile rispetto a quella
contenuta nel rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini, contenente
valutazioni personali dei fatti che allo stesso non competono. Pertanto
valutando sullo stesso piano le violazioni disciplinari da addebitare ai predetti
calciatori appare più equo infliggere agli stessi la medesima sanzione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Salernitana Calcio 1919
S.p.a. confermando l’ammenda, revocando la squalifica al Cuoghi e
riducendo la squalifica al De Cesare a tre gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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