LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.257/C del 29/05/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO P L A Y – O U T GARA PISA – MASSESE DEL 28 MAGGIO 2006 E RECLAMO SOCIETA’ MASSESE (Girone “B”)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.257/C del 29/05/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
P L A Y – O U T
GARA PISA - MASSESE DEL 28 MAGGIO 2006 E RECLAMO SOCIETA’ MASSESE
(Girone “B”)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Massese
o s s e r v a
- risulta dagli atti ufficiali di gara forniti dai soggetti normativamente abilitati a refertare i
fatti meritevoli di essere segnalati al Giudice Sportivo e costituenti i soli rappresentativi
di informazioni utili per la decisione;
- rimarcato che gli atti suddetti costituiscono fonte privilegiata di prova che – nel caso di
specie – hanno fornito congiunta ed univoca descrizione degli eventi, si da atto di
quanto segue:
- i sostenitori in campo avverso della Massese lanciavano verso la fine dell’incontro
numerose aste di plastica per bandiere senza cagionare alcuna conseguenza;
- nel medesimo torno di tempo un assistente arbitrale veniva colpito da alcune di queste
e da bottigliette senza riportare danni;
- diffusi danni venivano dagli stessi sostenitori cagionati ai servizi igienici del settore loro
riservato.
- Di contro, per quel che attiene il comportamento della società e il pubblico locale va
rilevato che, per fatto attribuibile alla prima, la gara iniziava con cinque minuti di ritardo;
- durante la stessa venivano lanciati numerosi bengala abusivamente introdotti
unitamente a petardi che venivano fatti esplodere nel recinto di gioco;
- nei primi minuti del secondo tempo di gara veniva esposto uno striscione contenente
espressione offensiva verso una personalità politica dopo qualche minuto rimosso;
- successivamente, esagitati, dopo averli divelti dalla loro sede, lanciavano sul terreno di
gioco alcuni seggiolini e l’arbitro si determinava a sospendere la gara, per consentire lo
sgombro del materiale;
- lanci di altri seggiolini, di petardi e fumogeni venivano nuovamente eseguiti qualche
minuto dopo ed interessavano il campo per destinazione, sicchè l’arbitro tornava a
sospendere ancora per qualche minuto il gioco che, al 48’ del secondo tempo,
recuperava le condizioni di normalità senza che gli ufficiali di gara e gli addetti federali e
di Lega rilevassero condizioni ostative al proseguimento ed alla conclusione
dell’incontro che aveva luogo dopo che l’arbitro computava congruo periodo di
recupero.
- Propone rituale e tempestivo reclamo la società Massese segnalando che in
conseguenza del comportamento assunto dai sostenitori locali deve essere ritenuto
alterato lo svolgimento della gara, essendosi verificate le sospensioni del gioco e la
temporanea e parziale inutilizzabilità di porzioni del terreno di gioco interessate dai lanci
di oggetti di varia natura;
- si segnalava, che in tali condizioni, i calciatori della Massese avevano smarrito il dovuto
equilibrio mentale e psicologico anche conseguentemente all’esplosione di petardi di
notevole potenza;
- soggiungeva la reclamante che le sospensioni del gioco, i lanci, l’ingresso in campo di
vigili del fuoco e la complessiva situazione venutasi a creare aveva compromesso il
regolare andamento della gara e sostanzialmente dato luogo al risultato conseguito
dagli avversari che comportava per la società la conseguenza della retrocessione.
- Invocando il principio di responsabilità oggettiva incombente sulla società Pisa, si
richiedeva l’inflizione, a carico di questa, della sanzione sportiva della perdita della
gara, sollecitando - in subordine - la ripetizione dell’incontro o altra determinazione che
fosse idonea a non determinare la retrocessione della società.
- Tali essendo le doglianze formalmente avanzate dalla società reclamante e dovendo le
stesse essere valutate alla luce delle emergenze fornite nel dettaglio come sopra
congiuntamente richiamate dagli atti ufficiali di gara, deve concludersi per la
infondatezza del gravame.
- Gli eventi che hanno caratterizzato specie della parte finale dell’incontro la vicenda
agonistica in esame, non risulta che abbiano compromesso la regolarità della gara.
- L’Arbitro, i suoi assistenti e gli addetti federali e di Lega danno concordemente atto
delle suddette intemperanze dei sostenitori locali alle quali ha corrisposto la decisone
del primo di sospendere brevemente e per due volte l’incontro.
- Lo stesso direttore di gara, peraltro, testimoniava delle modalità con le quali il gioco è
stato ripreso e condotto, in una situazione nella quale le condizioni di regolarità del fatto
agonistico ed il ripristino dell’ordine pubblico consentivano il proseguimento e la
regolare conclusione della gara.
- Non risulta dagli atti cui può fare riferimento il Giudice Sportivo, alcuna alterazione
psicofisica di calciatori della società reclamante, ne che il gioco abbia risentito di lanci di
oggetti ai quali si è posto tempestivo rimedio o di altre presenze in prossimità del
terreno di gioco.
- Non ricorrono, in conclusione, le condizioni richieste dalla normativa federale per
ritenere che l’incontro in questione (al di là di episodi che vanno diversamente
sanzionati a carico delle due società) non si sia svolto e concluso con la richiesta
regolarità, né che i calciatori della società reclamante abbiano risentito conseguenze
tali da impedire o compromettere il loro impegno atletico ed agonistico.
- Le considerazioni fino a qui svolte appaiono altresì dimostrative della inaccoglibilità
dell’istanza avanzata in via gradata di ripetizione della gara.
- Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo proposto dalla società Massese confermando il risultato
conseguito in campo (Pisa 2 Massese 1);
b) di infliggere alla Società Pisa l’ammenda di € 30.000,00 con lettera di diffida;
c ) di infliggere alla società Massese l’ammenda di € 3.500.00 con obbligo di risarcimento
danni;
d) la tassa va addebitata
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