LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.25/C del 07/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI GUIDO UGOLOTTI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO DEL GELA, ORAZIO FRAGLICA, PRESIDENTE DEL GELA, E DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.25/C del 07/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI GUIDO UGOLOTTI,
ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO DEL GELA, ORAZIO FRAGLICA,
PRESIDENTE DEL GELA, E DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L.-.
Su deferimento del Collegio Arbitrale è stata contestata a:
- Orazio Fraglica già presidente del Gela J.T.;
- Guido Ugolotti già tesserato per il Gela J.T. ;
- società Gela J.T. S.r.l. la violazione dell’art. 94 comma 1 delle N.O.I.F. in
relazione all’art. 7 commi 4,7e 8 del C.G.S. per aver pattuito e corrisposto
somme extracontratto.
La società Gela ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale oltre
alla contestazione degli addebiti viene eccepita l’intervenuta prescrizione
dell’infrazione disciplinare contestata ai sensi dell’art.18 n.4 C.G.S.-.
Nessuno è intervenuto all’odierna riunione in rappresentanza della
società e del Fraglica. E’ invece intervenuto l’allenatore Ugolotti assistito
dall’avv. Paolo Rodella; quest’ultimo nel suo intervento ha richiesto il
proscioglimento del proprio assistito in quanto risulta dagli atti che nessuna
somma extracontrattuale è stata pattuita né tanto meno corrisposta al suo
assistito.
Preliminarmente la Commissione, verificato che i deferimenti in oggetto
sono stati inviati in data 22/7/2005, rileva che a norma dell’art.18 C.G.S. le
infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche
si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui
sono maturate; constatato che la supposta infrazione è riferibile agli
emolumenti relativi alla stagione sportiva 2003-2004 il predetto termine di
prescrizione va individuato alla data del 30/6/2005, quindi anteriormente alla
data di invio dei deferimenti in oggetto.
Del resto la “ratio” della norma deve intendersi riferita alla tutela degli
interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle
prestazione dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a
carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto
ingiustificato.
Pertanto a parere della Commissione la norma di cui all’art.18 n.4 C.G.S.
richiede che il procedimento relativo alla irrogazione di sanzioni per le
infrazioni in oggetto debba necessariamente essere concluso entro la
stagione sportiva successiva a quella in cui le stesse sono state commesse.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione dell’infrazione
disciplinare, nei confronti di Guido Ugolotti, Orazio Fraglica e della società
Gela J.T. S.r.l.-.
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