LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.263/C del 22/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSIO BALLANTI (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA PRO SESTO-RAVENNA DEL 4 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.263/C del 22/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSIO BALLANTI (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA PRO SESTO-RAVENNA DEL 4 MARZO 2006). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Ravenna Calcio S.r.l. per richiedere la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara. L’istanza viene motivata dal fatto che il Giudice Sportivo, per carenza di precisione nel rapporto dell’arbitro non ha considerato che l’atto compiuto dal Ballanti è mera conseguenza di un’azione di gioco. Infatti sostiene la ricorrente che il proprio calciatore disorientato dalla finta dell’avversario è rimasto fermo non potendo evitare l’impatto fisico con l’avversario stesso: in tale ottica l’atteggiamento sostanzialmente passivo dello stesso impedisce che l’atto possa essere qualificato come “intervento”, e tanto meno violento. Allo scopo di meglio definire la dinamica dell’azione in oggetto ed a verifica della sostenibilità della tesi della ricorrente, la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di rapporto al direttore di gara. In tale sede quest’ultimo, dopo aver confermato il primo rapporto, ha ulteriormente precisato che il Ballanti non si è mai trovato nella possibilità di giocare il pallone e che ha orientato la sua corsa esclusivamente allo scopo di interdire la giocata all’avversario. 263/788 Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento in quanto nello stesso non emergono circostanze di fatto sufficienti a smentire le risultanze degli atti ufficiali. Di conseguenza deve ritenersi equa e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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