LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.263/C del 22/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSIO BALLANTI (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA PRO SESTO-RAVENNA DEL 4 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.263/C del 22/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSIO BALLANTI (C.U. N.246/C
DEL 7/3/2006 GARA PRO SESTO-RAVENNA DEL 4 MARZO 2006).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
Ravenna Calcio S.r.l. per richiedere la riduzione della squalifica ad una sola
giornata di gara.
L’istanza viene motivata dal fatto che il Giudice Sportivo, per carenza di
precisione nel rapporto dell’arbitro non ha considerato che l’atto compiuto dal
Ballanti è mera conseguenza di un’azione di gioco. Infatti sostiene la
ricorrente che il proprio calciatore disorientato dalla finta dell’avversario è
rimasto fermo non potendo evitare l’impatto fisico con l’avversario stesso: in
tale ottica l’atteggiamento sostanzialmente passivo dello stesso impedisce
che l’atto possa essere qualificato come “intervento”, e tanto meno violento.
Allo scopo di meglio definire la dinamica dell’azione in oggetto ed a
verifica della sostenibilità della tesi della ricorrente, la Commissione ha
ritenuto opportuno richiedere un supplemento di rapporto al direttore di gara.
In tale sede quest’ultimo, dopo aver confermato il primo rapporto, ha
ulteriormente precisato che il Ballanti non si è mai trovato nella possibilità di
giocare il pallone e che ha orientato la sua corsa esclusivamente allo scopo di
interdire la giocata all’avversario.
263/788
Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di
accoglimento in quanto nello stesso non emergono circostanze di fatto
sufficienti a smentire le risultanze degli atti ufficiali. Di conseguenza deve
ritenersi equa e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nel
provvedimento impugnato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.263/C del 22/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSIO BALLANTI (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA PRO SESTO-RAVENNA DEL 4 MARZO 2006)."