LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.270/C del 29/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE RINALDI (C.U. N.253/C DEL 14/3/2006 GARA CHIETI-JUVE STABIA DEL 12 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.270/C del 29/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE RINALDI (C.U. N.253/C DEL 14/3/2006 GARA CHIETI-JUVE STABIA DEL 12 MARZO 2006). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo squalificava per due gare effettive il calciatore Giuseppe Rinaldi della società S.S. Juve Stabia S.r.l. “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Avverso tale decisione proponeva reclamo la società argomentando che la condotta del Rinaldi era stata determinata dall’atteggiamento ostruzionistico da parte del Chieti che si protraeva da qualche tempo. Lo stesso atteggiamento teneva anche, nell’occasione, un calciatore dello stesso Chieti che tentava di ritardare la ripresa del gioco. A seguito di ciò il Rinaldi, intendendo affrettare i tempi, colpiva involontariamente le gambe dell’avversario nel tentativo di recuperare subito il pallone: questa condotta, pertanto, non poteva essere ritenuta violenta. Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola giornata. La Commissione rileva che dal referto arbitrale, atto ufficiale che fa piena prova, risulta che il Rinaldi, a gioco fermo, si era avvicinato al calciatore avversario colpendolo con un calcio sullo stinco, senza peraltro provocare particolari conseguenze. Se questo è lo svolgimento dei fatti – e non può essere messo in dubbio – la decisione del Giudice Sportivo appare corretta. Lo sferrare un calcio, aldilà della forza adoperata, è comunque un gesto di violenza e non una semplice manifestazione di insofferenza o di superamento della volontà contraria. Diverso è, infatti, spingere o allontanare l’avversario, diverso è colpirlo con un gesto che attinge comunque con impatto apprezzabile l’altrui persona. La squalifica inflitta è quindi adeguata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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