LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.270/C del 29/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE CALCIATORE WILLIAM BARBOSA DA SILVA (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA MARTINA-ACIREALE DEL 19 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.270/C del 29/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA SOCIETA’ A.C. MARTINA
S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’
IN AMMONIZIONE CALCIATORE WILLIAM BARBOSA DA SILVA (C.U.
N.262/C DEL 21/3/2006 GARA MARTINA-ACIREALE DEL 19 MARZO 2006).
La società A.C. Martina S.r.l. ha presentato reclamo d’urgenza avverso
la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per una gara
effettiva il calciatore William Da Silva Barbosa per recidività in ammonizione.
Il reclamo investe l’ammonizione riportata dal tesserato nel corso della
gara Martina-Acireale del 19 marzo 2006 e riposa su una diversa
ricostruzione del fatto riportato dall’arbitro e all’odierna riunione il difensore,
avv. Calandro, ha chiesto che venisse visionata la ripresa televisiva.
Visto l’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, nella fattispecie non è
ammessa la prova televisiva, e di conseguenza non può essere richiesto il
procedimento d’urgenza, ai sensi dell’art.32 comma 9 C.G.S.-.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
inammissibile il reclamo con procedura d’urgenza della società A.C.
Martina S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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