LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.272/C del 30/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI MASSIMO MANCA, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.272/C del 30/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI MASSIMO MANCA, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. -. A seguito di deferimento effettuato dalla Presidenza della Lega Professionisti Serie C è stato contestato al calciatore Massimo Manca, attualmente tesserato per la società Teramo Calcio S.p.a., la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 27 dello Statuto Federale, per aver adito la Giustizia Ordinaria senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale. Nell’interesse del deferito è stata prodotta memoria difensiva, illustrata poi a voce nel corso della riunione del 25 novembre 2005 (all’esito della quale veniva disposto rinvio per approfondimenti) e in quella del 24 marzo 2006, a conclusione della quale la Commissione, ritenuta infondata una eccezione d’improcedibilità prospettata dall’avv. Malagnini, ha deliberato di prosciogliere il calciatore per i motivi che di seguito si espongono. Quanto alla questione di procedura, il difensore ritiene che il ricorso sia inammissibile ed improcedibile, perché il quarto comma dell’art. 29 C.G.S. stabilisce che sono legittimati a proporre ricorso d'ufficio: a), «il Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e..... »; b) «la Procura Federale … »; pertanto, l'Organo Federale legittimato a proporre il reclamo è il Presidente Federale e non il Presidente della Lega, come è accaduto nella fattispecie in esame. Al riguardo la Commissione osserva che nella specie non si tratta della competenza a presentare reclami e ricorsi, regolamentata dall’invocato art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, bensì di quella relativa ai deferimenti, disciplinata dall’art. 25 stesso Codice, che al quarto comma così recita: «Le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi Federali. Gli Organi Federali, compresi gli Organi di cui alla parte III del presente Codice, deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari. Analogo obbligo vige per gli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni». Quindi, anche la Presidenza della Lega di Serie C è competente a deferire alle Commissioni Disciplinari i soggetti ritenuti responsabili di infrazioni alle norme regolamentari. Nel merito, la vicenda viene così ricostruita nella memoria difensiva. Il 31 agosto 2004, il calciatore Manca Massimo stipulò un contratto di prestazioni sportive con la F.C. Vittoria S.r.l, depositato presso la Lega Professionisti Serie C; con la stessa società fu concordata la conclusione di un ulteriore contratto avente ad oggetto la cessione dei diritti d'immagine dello stesso calciatore. A seguito della consensuale risoluzione del rapporto intrattenuto, le parti realizzarono una scrittura privata con la quale la società concordava con il Manca il pagamento della somma di 26.842,00 euro, relativa al credito maturato dal Manca per l'effettivo periodo di sfruttamento dell'immagine, attesa la risoluzione del tesseramento con la F.C. Vittoria S.r.l., che ebbe come conseguenza la prematura interruzione del rapporto contrattuale ad essa relativo. Nonostante l'assunzione dell'obbligo di pagamento, la società ha corrisposto al Manca solo una minima parte dell'intero importo concordato, rimanendo debitrice della ulteriore somma di 21.842,00 euro, documentata da due titoli di credito rimasti insoluti. Al fine di soddisfare le proprie pretese creditorie, il Manca ritenne di adire gli Organi di Giustizia Ordinaria per l'ottenimento di una ingiunzione di pagamento in danno della suddetta società. In diritto, il difensore osserva che il contratto di sponsorizzazione, qualificato come atipico ai sensi dell'art. 1322 comma 2 c.c., riguarda attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione sportiva; e che nell’ordinamento federale non esiste una collocazione giuridica del contratto di immagine, che, essendo l'espressione di un rapporto di natura patrimoniale di carattere integrativo rispetto al contratto economico intercorrente tra le parti, è sottratto alla legislazione e dunque all'Autorità sportiva stessa. Nella fattispecie, il Manca non si occupò dell'inoltro dell'istanza di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, sul rilievo che trattavasi di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria avente ad oggetto un'azione diretta alla tutela di un proprio credito, derivante dal menzionato contratto di utilizzo dell'immagine. Rileva ancora il difensore che il calciatore non provvide alla notifica della sua iniziativa, ai sensi dell'art. 94 N.O.I.F., perché la fattispecie non integra le ipotesi del richiamato art. 94, posto che non si discute di corresponsione di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto depositato in Lega, ma si verte in una ipotesi di compensi relativi ad un lecito contratto di sponsorizzazione. Infine, viene richiamata, con considerazioni varie, la legge 17 ottobre 2003 n. 280, con particolare riferimento all’art. 3, a proposito del quale osserva la Commissione che in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti proprio dall'art. 3, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ma sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie, le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni (cfr. Cass., Sez. un., 23 marzo 2004 n. 5775, Giust. civ. Mass. 2004, f. 3). Tutto ciò premesso, va evidenziato che il contratto di sfruttamento dell’immagine viene documentato, così come vengono documentate tutte le altre circostanze di fatto esposte a difesa, così che nella specie non vi sono elementi concreti per porre in dubbio la verità storica della stipulazione del contratto di sponsorizzazione. Se così è, ne discende che, estraneo all’ordinamento sportivo, il contratto in questione può essere fatto valere solo innanzi al Giudice Ordinario, senza competenza alcuna per gli Organi della Giustizia domestica, e senza possibilità di contrasti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo federale. Pertanto, anche per principio generale, non occorre richiedere apposita autorizzazione per chiedere all’A.G.O. la tutela dei diritti scaturenti dal contratto in questione. In conclusione, visti gli art. 27 dello Statuto, 94 N.O.I.F. e 11-bis C.G.S., non sussiste violazione del vincolo di giustizia. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Massimo Manca (Teramo Calcio S.p.a.) dall’addebito contestatogli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it