LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA LANCIANO-JUVE STABIA DEL 19 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA LANCIANO-JUVE
STABIA DEL 19 MARZO 2006).
Con atto in data 21 marzo 2006 la società S.S. Lanciano S.r.l. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato
reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società S.S. Lanciano S.r.l.-
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA LANCIANO-JUVE STABIA DEL 19 MARZO 2006)."