LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE PIU’ UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE STEFANO MEDDA (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA SASSARI TORRESPISTOIESE DEL 19 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE PIU’ UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE STEFANO MEDDA (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA SASSARI TORRESPISTOIESE DEL 19 MARZO 2006). Con ricorso del 23 marzo 2006 la società Pol. Sassari Torres S.p.a. impugna la decisione del Giudice Sportivo, a fronte della quale il calciatore Stefano Medda è stato squalificato per tre gare effettive “perché mentre lasciava il campo a seguito di provvedimento disciplinare dell’arbitro, rivolgeva ad un assistente di questo ripetute espressioni ingiuriose”. Deduce che l’espulsione del calciatore sarebbe avvenuta a seguito di un macroscopico errore dell’arbitro, che avrebbe interpretato come chiara occasione da rete una semplice azione di attacco della Pistoiese, espellendo il Medda per aver trattenuto per la maglia l’avversario e sostiene che il Medda non avrebbe insultato il collaboratore arbitrale, essendosi limitato a dirgli “ma chi vi ha mandato ad arbitrare”. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto dell’assistente arbitro, costituente prova certa, non certo superabile dalle semplici dichiarazioni rilasciate per tabulas da terzi e depositate in atti e comunque non confermate innanzi allo scrivente Giudice, risulta incontestabilmente che il Medda ha proferito nei confronti del segnalinee la seguente frase: “Vaffanc.., siete tre bastardi. Pezzi di . .Vaffanc… “-. Orbene non vi è chi non veda che tale frase ha un chiaro contenuto altamente offensivo ed insultante, avendo il calciatore travalicato addirittura il limite minimo del rispetto comunque dovuto non solo all’arbitro ed ai suoi collaboratori, ma anche ad un quisque de populo. La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Pol. Sassari Torres S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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