LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.500,00 EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA PRATO-SPAL DEL 19 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.500,00 EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA PRATO-SPAL DEL 19 MARZO 2006). Nel rapporto relativo alla gara Prato-Spal del 19 marzo 2006 l’arbitro riferiva che «durante i primi venti minuti del 2° tempo alcuni sostenitori del Prato intonavano cori offensivi verso la Lega ed il Presidente di Lega Macalli del tipo “Lega italiana figli di p..“, “Macalli vaf...” ed in una occasione si lasciavano andare per circa 10 secondi a dei “Bu, Bu, Bu” nei confronti di un calciatore di colore avversario. Anche uno dei due assistenti redigeva rapporto per far presente che «durante primi venti minuti del 2° tempo, sostenitori della società A.C. Prato rivolgevano verso la mia persona ripetuti sputi che colpivano braccia, schiena e collo; venivo altresì fatto oggetto di lanci di n. 2 bottigliette d’acqua della capacità di 50 cc. (una piena e una vuota) che mi sfioravano il capo. Gli stessi intonavano vari cori lesivi della integrità morale del Presidente di Lega, rag. Macalli, oltre ad una offesa di natura razzista (cori di “bu, bu”) diretta ad un calciatore di colore della squadra avversaria, della durata di circa 10 secondi». Le condotte in questione sono state sanzionate dal Giudice Sportivo con l’irrogazione alla società di 2.500,00 euro di ammenda nella relativa delibera, che riassume in termini puntuali i due rapporti, si precisa che i versi diretti all’indirizzo del calciatore di colore sono «di natura palesemente offensiva, ma non chiaramente indicativa di discriminazione razziale». La società ha presentato reclamo, chiedendo in tesi la revoca della sanzione ed in ipotesi la riduzione dell’ammenda, evidenziando che il non inusuale comportamento in questione ha come obiettivo non gli assistenti arbitrali (ai quali la società ha presentato e sempre presenterà le sue scusa) o la Lega, bensì la società stessa, «oggetto ormai da tempo di una insistita contestazione che trova la sua massima soddisfazione dalle multe comminate a suo danno e che fanno sì che detti comportamenti si perpetrino di domenica in domenica». Aggiunge la reclamante che nella passata stagione sportiva ha subito ammende per oltre 28.000,00 euro, ed evidenzia che a fronte di quella in discussione, preceduta da altra sanzione pari a 4.5000,00 euro, vi è un incasso al lordo di 497,00 euro. Quanto alle offese ad un calciatore di colore, la società precisa che si tratta del suo portiere, di origine nigeriana e che i cori, addebitabili a due o tre persone, sono stati disapprovati dal pubblico e dalla società, che ha fatto leggere apposito messaggio dallo speaker al termine del primo tempo ed alla fine della gara. Infine, nel reclamo si segnalano altre intemperanze dei sostenitori del Prato, come il danneggiamento del pullman al rientro della squadra da Santa Croce sull’Arno, denunziate agli organi competenti. Ritiene la Commissione che, incontestati i fatti, le giustificazioni addotte dalla società non abbiano efficacia scriminante, posto che le intemperanze sono state poste in essere dalla tifoseria del Prato e per questo tipo di responsabilità i motivi delle condotte rilevano, al più, solo per l’entità della sanzione. Per quanto attiene al profilo da ultimo accennato, avuto riguardo alla gravità delle condotte e considerato che, avversario o meno, un calciatore di colore è stato offeso, si stima sanzione congrua quella decisa dal primo Giudice. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it