LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.500,00 EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA PRATO-SPAL DEL 19 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.500,00
EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA PRATO-SPAL DEL 19 MARZO
2006).
Nel rapporto relativo alla gara Prato-Spal del 19 marzo 2006 l’arbitro
riferiva che «durante i primi venti minuti del 2° tempo alcuni sostenitori del
Prato intonavano cori offensivi verso la Lega ed il Presidente di Lega Macalli
del tipo “Lega italiana figli di p..“, “Macalli vaf...” ed in una occasione si
lasciavano andare per circa 10 secondi a dei “Bu, Bu, Bu” nei confronti di un
calciatore di colore avversario.
Anche uno dei due assistenti redigeva rapporto per far presente che
«durante primi venti minuti del 2° tempo, sostenitori della società A.C. Prato
rivolgevano verso la mia persona ripetuti sputi che colpivano braccia, schiena
e collo; venivo altresì fatto oggetto di lanci di n. 2 bottigliette d’acqua della
capacità di 50 cc. (una piena e una vuota) che mi sfioravano il capo. Gli stessi
intonavano vari cori lesivi della integrità morale del Presidente di Lega, rag.
Macalli, oltre ad una offesa di natura razzista (cori di “bu, bu”) diretta ad un
calciatore di colore della squadra avversaria, della durata di circa 10
secondi».
Le condotte in questione sono state sanzionate dal Giudice Sportivo
con l’irrogazione alla società di 2.500,00 euro di ammenda nella relativa
delibera, che riassume in termini puntuali i due rapporti, si precisa che i versi
diretti all’indirizzo del calciatore di colore sono «di natura palesemente
offensiva, ma non chiaramente indicativa di discriminazione razziale».
La società ha presentato reclamo, chiedendo in tesi la revoca della
sanzione ed in ipotesi la riduzione dell’ammenda, evidenziando che il non
inusuale comportamento in questione ha come obiettivo non gli assistenti
arbitrali (ai quali la società ha presentato e sempre presenterà le sue scusa) o
la Lega, bensì la società stessa, «oggetto ormai da tempo di una insistita
contestazione che trova la sua massima soddisfazione dalle multe comminate
a suo danno e che fanno sì che detti comportamenti si perpetrino di domenica
in domenica».
Aggiunge la reclamante che nella passata stagione sportiva ha subito
ammende per oltre 28.000,00 euro, ed evidenzia che a fronte di quella in
discussione, preceduta da altra sanzione pari a 4.5000,00 euro, vi è un
incasso al lordo di 497,00 euro.
Quanto alle offese ad un calciatore di colore, la società precisa che si
tratta del suo portiere, di origine nigeriana e che i cori, addebitabili a due o tre
persone, sono stati disapprovati dal pubblico e dalla società, che ha fatto
leggere apposito messaggio dallo speaker al termine del primo tempo ed alla
fine della gara.
Infine, nel reclamo si segnalano altre intemperanze dei sostenitori del
Prato, come il danneggiamento del pullman al rientro della squadra da Santa
Croce sull’Arno, denunziate agli organi competenti.
Ritiene la Commissione che, incontestati i fatti, le giustificazioni addotte
dalla società non abbiano efficacia scriminante, posto che le intemperanze
sono state poste in essere dalla tifoseria del Prato e per questo tipo di
responsabilità i motivi delle condotte rilevano, al più, solo per l’entità della
sanzione.
Per quanto attiene al profilo da ultimo accennato, avuto riguardo alla
gravità delle condotte e considerato che, avversario o meno, un calciatore di
colore è stato offeso, si stima sanzione congrua quella decisa dal primo
Giudice.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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