LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA TARANTO-GALLIPOLI DEL 20 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA TARANTO-GALLIPOLI
DEL 20 MARZO 2006).
La società Taranto Sport S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo, in riferimento alla gara contro il Gallipoli del 20 marzo 2006, ha
irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro “per indebita introduzione
all’interno dello stadio e successivo uso, operato prima e durante la gara, di
giochi pirici, bengala, fumogeni e petardi, senza conseguenze; per lancio nel
recinto di una bottiglietta semipiena, senza colpire”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente punitiva in considerazione del fatto che nella specie si
sarebbe trattato dell’esplosione di petardi e dell’accensione di fumogeni al
solo scopo di festeggiare l’evento e non certo con intenzioni intimidatorie.
Evidenzia poi l’assoluta assenza di danni a persone o cose e di aver
ricevuto i complimenti, per l’organizzazione dell’evento, dallo stesso
Presidente della Lega Professionisti Serie C, come documentato da copia di
articolo di giornale depositata in atti.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la
relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini parla di fuochi pirotecnici
proiettati verso l’alto, con numerose scintille che si sono dissolte nell’aria e
che esclude la sussistenza di danni, ritiene che nel caso in esame si debba
effettivamente, in sintonia con l’assunto della reclamante, ridimensionare
l’accaduto, sia per la modesta potenza dei fuochi artificiali fatti esplodere, sia
perchè i fumogeni sono stati accesi per festeggiare lo svolgimento della gara.
Peraltro la circostanza che i fuochi siano stati introdotti ed accesi,
seppur a scopo di festeggiamento e non di offesa e che sia stata lanciata una
bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, impone comunque
l’irrogazione di una sanzione, seppur più lieve di quella adottata dal Giudice
Sportivo.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si deve convenire con la
società che l’ammenda irrogata dal Primo Giudice è troppo afflittiva in
relazione alla portata reale dei fatti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo
l’ammenda a 2.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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