LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.293/C del 12/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CASTALDO (C.U. N.269/C DEL 28/3/2006 GARA JUVE STABIAGROSSETO DEL 27 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.293/C del 12/4/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA
4.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE
LUIGI CASTALDO (C.U. N.269/C DEL 28/3/2006 GARA JUVE STABIAGROSSETO
DEL 27 MARZO 2006).
La società S.S. Juve Stabia S.r.l. interpone reclamo avverso la
decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.269 del 28 marzo 2006) che ha
comminato nei suoi confronti l’ammenda di 4.000,00 euro per avere nel corso
della gara Juve Stabia - Grosseto del 27/3/2006 “dato luogo a breve ritardo
sull’ora d’inizio della gara e avere fatto oggetto di numerosi sputi un assistente
arbitrale che ne restava colpito in più parti del corpo; perché al termine della
gara propri tesserati e dirigenti davano luogo ad insistite azioni aggressive nei
confronti di tesserati della squadra avversaria così realizzando situazioni di
colluttazioni diffuse che si protraevano anche in conseguenza degli interventi
violenti di addetti della società e persone che sostavano abusivamente
all’interno del recinto di gioco; in tale contesto l’allenatore della squadra
ospite, contro il quale erano già stati lanciati sputi da parte degli spettatori,
veniva colpito da un esagitato con un pugno al volto”.
In sintesi, in primis la società istante rappresenta che vi sarebbero delle
divergenze tra i rapporti dei diversi ufficiali di gara circa l’innesco e lo
svolgimento degli incidenti.
Questi ultimi non avrebbero comunque influito sulla gara condotta in
porto regolarmente; andrebbe inoltre considerata come attenuante la fattiva
opera dei dirigenti della società ospitante solo grazie all’impegno dei quali
sarebbe stata ripristinata la calma.
Quanto poi alla riconosciuta e deprecabile aggressione dell’allenatore
del Grosseto, signor Gianluca Gallorini, questi avrebbe in ogni caso
guadagnato gli spogliatoi con le proprie gambe.
La società Juve Stabia ritiene dunque eccessivamente affittiva la
sanzione pecuniaria e ne richiede la riduzione.
Alla riunione odierna per conto della società medesima è presente l’
avv. Monica Fiorillo dello studio Chiacchio di Napoli.
Nel proprio intervento il legale si rifà sostanzialmente alle memorie
scritte replicando la richiesta di attenuazione della sanzione.
Orbene, questa Commissione ritiene che le tesi esposte non possano
in nulla essere condivise.
Ciò in quanto le asserite e lievi difformità lessicali usate negli atti dai
diversi ufficiali di gara, consentono in ogni caso di fare emergere con
chiarezza il quadro sostanziale dei deprecabili episodi così come verificatisi.
Ugualmente non rilevante appare il fatto che la partita si sia
regolarmente conclusa, essendo gli episodi di aggressione verificatisi alla fine
dell’incontro e con un indice di tensioni tale da innescarne potenzialmente di
ulteriori.
Quanto alla invocata attenuante per il fatto che “solo” i fattivi interventi
della dirigenza locale abbiano riportato la calma, si osserva che è proprio tale
avverbio che fa emergere la virulenza degli episodi di aggressione in parola.
Appare di contro il caso di sottolineare come la dirigenza ospitante
abbia posto in essere non già interventi opportuni, ma semplicemente
doverosi, atteso che è in capo alla stessa insieme con le autorità di polizia la
responsabilità del regolare svolgimento della manifestazione e la tutela dei
protagonisti e partecipanti tutti.
Quanto all’aggressione dell’allenatore del Grosseto, appare coerente
rifarsi al contenuto dell’allegato certificato medico.
Per quanto sopra, ritiene questa Commissione che siano del tutto
inconsistenti le invocate attenuanti e che la sanzione così come configurata
dal Giudice Sportivo sia pienamente appropriata.
È dunque senz’altro da respingere il ricorso prodotto dalla società,
società che - ricordiamo - nel presente campionato 2005/2006 è già stata
all’attenzione di questa Commissione Disciplinare per analoghe deprecabili
situazioni.
Con lo stesso atto la società interpone reclamo anche avverso la
decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.269 del 28 marzo 2006) che ha
comminato nei confronti del proprio calciatore Luigi Castaldo la squalifica per
due gare effettive in quanto “al termine della gara dava luogo a ripetute
colluttazioni con un avversario provocando le reazioni con fatti di reciproche
aggressioni da parte di altri tesserati delle due squadre” ritenendo con ciò
l’entità della sanzione eccessivamente severa.
A sostegno della propria tesi la società istante rappresenta in sintesi
che:
1) pur censurabile e non esemplare, la condotta del Castaldo debba essere
ridimensionata atteso che non di reiterate colluttazioni si sarebbe trattato, ma
di una unica occasione nella quale pur senza colpirlo, il proprio calciatore
sarebbe venuto in contatto con l’avversario dal quale avrebbe poi ricevuto uno
schiaffo;
2) vi sarebbero talune espressioni testuali da parte degli ufficiali di gara che
parlano di generico parapiglia e non già di più gravi aggressioni o colluttazioni.
Alla riunione odierna, in rappresentanza della società, l’avvocato si rifà
sostanzialmente a quanto già detto per iscritto, insistendo per la riduzione
della squalifica del Castaldo.
La Commissione letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di
non poter accogliere il gravame.
Emergono infatti chiaramente le circostanze in base alle quali il
calciatore della Juve Stabia è dapprima venuto alle mani con un avversario.
Una volta separato, ha nondimeno cercato di nuovo lo scontro dirigendosi con
fare minaccioso sul calciatore del Grosseto che a sua volta ha reagito.
Anche il Castaldo dunque con il proprio comportamento ha contribuito
ad alimentare il clima acceso di fine incontro.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è dunque da ritenersi
appropriata e merita integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.293/C del 12/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CASTALDO (C.U. N.269/C DEL 28/3/2006 GARA JUVE STABIAGROSSETO DEL 27 MARZO 2006)."