LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.293/C del 12/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA GALEOTTI (C.U. N.269/C DEL 28/3/2006 GARA JUVE STABIAGROSSETO DEL 27 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.293/C del 12/4/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO AMMENDA
2.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE
ANDREA GALEOTTI (C.U. N.269/C DEL 28/3/2006 GARA JUVE STABIAGROSSETO
DEL 27 MARZO 2006).
La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. interpone reclamo avverso la
decisione con cui il Giudice Sportivo (C.U. n.269 del 28 marzo 2006) ha
comminato nei suoi confronti l’ammenda di 2.000,00 euro per avere nel corso
della gara Juve Stabia - Grosseto del 27/3/2006 “dato luogo a breve ritardo
sull’ora d’inizio della gara; perché al termine dell’incontro e dopo colluttazioni
che avevano avuto a protagonista un proprio calciatore ed uno della società
locale, tesserati partecipavano a fatti di reciproca aggressione violenta con
tesserati ed addetti dell’altra società” dolendosi dell’entità della sanzione di cui
chiede una sensibile riduzione.
A sostegno della propria richiesta rappresenta le seguenti circostanze a
suo avviso attenuanti:
1) il comunque regolare e corretto svolgimento della gara;
2) la presenza ostile di una decina di persone non autorizzate all’interno del
recinto di gioco che con reiterati sputi e lanci di oggetti avevano a lungo
bersagliato la propria panchina;
3) essere stati aggrediti al termine della gara, comunque conclusasi con un
esito soddisfacente e di essersi solo legittimamente difesi;
4) essere stato, in particolare, il proprio tesserato, l’allenatore Gianluca
Gallorini, colpito riportando un trauma nasale.
Alla riunione odierna non è presente alcun rappresentante della
società.
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di
non poter accogliere il gravame.
Ciò in quanto in primo luogo è emerso chiaramente il comportamento
non regolamentare della società, che peraltro non lo contesta, per quanto
attiene il ritardo nell’ora di inizio gara.
Quanto poi alle reciproche aggressioni al termine della stessa, pur
essendo emerso l’approccio provocatorio e l’innesco da parte di tesserati
della società ospitante, è in ogni caso da censurare l’aver accettato di
rimanerne coinvolti replicando con identici deprecabili metodi.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è dunque da ritenersi
appropriata e merita integrale conferma.
La società interpone inoltre reclamo anche avverso la decisione con cui
il Giudice Sportivo (C.U. n.269 del 28 marzo 2006) ha comminato nei confronti
del proprio calciatore Andrea Galeotti la squalifica per due gare effettive in
quanto “al termine della gara dava luogo a ripetute colluttazioni con un
avversario provocando le reazioni con fatti di reciproche aggressioni da parte
di altri tesserati delle due squadre” ritenendo con ciò l’entità della sanzione
eccessivamente severa.
A sostegno la società istante rappresenta come il proprio calciatore
avesse solo cercato di allontanarsi, ma raggiunto da un avversario ed al fare
minaccioso di questi, avesse reagito con uno schiaffo al solo fine di difendersi.
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di
non potere accogliere il gravame.
Ciò in quanto come emerge chiaramente, entrambi i calciatori sono
venuti alle mani immediatamente al termine della gara ed inizialmente
separati, hanno poi continuato nella reciproca aggressione continuando tra
l’altro entrambi ad alimentare il clima acceso del fine partita.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è dunque da ritenersi
appropriata e merita integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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