LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.299/C del 19/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO SPECCHIA (C.U. N.280/C DEL 4/4/2006 GARA CAVESE-BENEVENTO DEL 2 APRILE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.299/C del 19/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO SPECCHIA (C.U. N.280/C DEL 4/4/2006 GARA CAVESE-BENEVENTO DEL 2 APRILE 2006). Avverso il provvedimento in epigrafe ha presentato reclamo la società Benevento Calcio S.r.l. che, lamentando l’eccessiva afflittività della sanzione, ne richiede la riduzione. L’istanza viene motivata con una diversa valutazione dei fatti esaminata dal Giudice Sportivo ed allo stesso riferiti dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. In primo luogo si sottolinea come l’episodio relativo alla mischia creatasi davanti alla panchina della società ospite, e che ha visto protagonisti l’allenatore Specchia e il dirigente della Cavese sig. Fariello, dall’attento esame degli atti ufficiali appare ridimensionabile rispetto all’interpretazione data dal Giudice Sportivo; infatti, appare strano che tale evento, certamente non sfuggito all’attenzione del direttore di gara, non abbia indotto quest’ultimo ad assumere provvedimenti disciplinari. L’unica spiegazione plausibile è che l’episodio non sia stato di grande rilevanza. In secondo luogo si precisa che le frasi proferite dall’allenatore Specchia e riportate nel rapporto del collaboratore, sono chiaramente non dirette all’arbitro con volontà offensiva, bensì inquadrabili come pronunciate all’interno di una considerazione personale. All’odierna riunione la società ricorrente è rappresentata dall’avv. Monica Fiorillo la quale, ribadendo i motivi del ricorso, insiste per una riduzione della sanzione. Ritiene la Commissione che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto fondato su motivazioni condivisibili. L’esame degli atti induce a ritenere che il primo episodio vada sanzionato indipendentemente dalla mancanza di provvedimenti assunti dall’arbitro, ma che il secondo episodio non possa essere valutato come un atteggiamento offensivo verso l’arbitro bensì come comportamento complessivamente irriguardoso verso lo stesso e comunque limitato alla sfera di considerazioni personali. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Benevento Calcio S.r.l. riducendo la squalifica all’allenatore Francesco Specchia a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
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