LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.302/C del 22/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI 20.000,00 EURO (C.U. N.298/C DEL18/4/2006 GARA NAPOLI SOCCERPERUGIA DEL 15 APRILE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.302/C del 22/4/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. AVVERSO SANZIONE DI
DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI
20.000,00 EURO (C.U. N.298/C DEL18/4/2006 GARA NAPOLI SOCCERPERUGIA
DEL 15 APRILE 2006).
Contro la delibera del Giudice Sportivo indicata in epigrafe ha proposto
reclamo la società Napoli Soccer S.p.a., che ne richiede in via principale la
totale revoca ed in subordine la revoca della sola sanzione dell'obbligo di
disputare una gara effettiva a porte chiuse, anche con l'inasprimento della
sanzione pecuniaria.
All'odierna riunione la società ricorrente è rappresentata dall'avvocato.
Mattia Grassani che sottopone all'attenzione della Commissione una
voluminosa documentazione a corredo dell'istanza.
Nel suo articolato intervento il rappresentante della ricorrente ha
motivato le richieste con le seguenti argomentazioni:
- la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo sulla base degli atti
ufficiali (rapporto dell' arbitro e del commissario di campo nonchè relazione
del collaboratore dell'Ufficio Indagini) attribuisce a questi ultimi una
sostanziale uniformità che gli stessi non hanno su molti particolari della
vicenda (vedasi la determinazione del numero degli striscioni e le presunte
conseguenze dell'esplosione dei petardi), e soprattutto considera come fatti
accertati quelle che appaiono essere semplici deduzioni o valutazioni
personali;
- la sospensione della gara, sempre secondo la ricostruzione del Giudice
Sportivo, è stata decisa dall'arbitro "sentiti gli addetti Federali e di Lega" e
quindi in palese violazione del comma 6 dell'art.62 N.O.I.F. che demanda tale
iniziativa al responsabile dell'ordine pubblico. Tale provvedimento, oltre che
illegittimo, è risultato inopportuno in quanto ha avuto l'effetto di enfatizzare un
evento che non influiva sul regolare svolgimento della gara;
- l'opera di prevenzione, nei limiti dei poteri di vigilanza consentiti, è stata
svolta dalla società Napoli in modo capillare ed efficace, come risulta
documentato dalla dichiarazione della società incaricata del servizio e dai
rapporti dei funzionari addetti all'ordine pubblico;
- non risponde al vero l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato
secondo la quale le richieste di rimozione degli striscioni contenenti la frase
offensiva nei confronti del Presidente Federale "non sortivano alcun effetto
perchè la situazione descritta continuava a persistere".
Infatti, risulta documentato dalle immagini televisive e da singoli fotogrammi a
stampa allegati al ricorso che, dopo la richiesta della società inoltrata dagli
altoparlanti dello stadio, la quasi totalità degli striscioni è stata rimossa;
- gli eventi relativi all'esposizione degli striscioni sono avvenuti al 39° minuto
del secondo tempo quando i cancelli dello stadio sono stati aperti ,
permettendo l'ingresso di molte persone: in riferimento a tali soggetti non era
materialmente possibile per la società svolgere una qualsiasi attività di
controllo e prevenzione;
- per analoghi eventi, anche in campionati di categoria superiore, le sanzioni
inflitte dalla Giustizia Sportiva sono sempre state di minore gravità sia
economica che disciplinare.
La Commissione ha ritenuto opportuno svolgere la propria funzione
distinguendo l'analisi dei fatti e l'accertamento delle responsabilità dalla
determinazione delle sanzioni più idonee e relativa quantificazione.
Dall'attento e approfondito esame di tutta la documentazione agli atti si
rileva:
- che risulta assolutamente incontestabile e totalmente condivisibile la
ricostruzione degli eventi operata dal Giudice Sportivo, essendo la stessa
basata su elementi che emergono in modo univoco e dettagliato in tutti gli atti
ufficiali, unici strumenti a tal fine utilizzabili a norma dell'art. 31 C.G.S.;
- che nessun elemento fornito dalla ricorrente risulta idoneo a contraddire le
risultanze accertate nel provvedimento impugnato;
- che il provvedimento di sospensione della gara deve ritenersi non solo
opportuno ma del tutto legittimo in quanto, come risulta dal rapporto
dell'arbitro, è stato assunto da quest'ultimo "su indicazione del responsabile
dell'ordine pubblico "ed il gioco è stato ripreso solo dopo che il medesimo
aveva dato indicazioni in tal senso;
- che l'esposizione di numerosi striscioni portanti frase oltraggiosa verso la
persona del Presidente Federale costituisce palese violazione del divieto
sancito dall'art. 62 comma 2/bis delle N.O.I.F.-.
La Commissione ritiene pertanto del tutto condivisibile il
provvedimento del Giudice Sportivo nella parte relativa alla
ricostruzione dei fatti ed al riconoscimento della responsabilità della
società Napoli Soccer.
Passando all'individuazione della sanzione più idonea all'accertata
violazione di norme disciplinari, si ritiene opportuno valutare le prescrizioni
contenute nel quinto comma dell'art.10 C.G.S.-.
Tale norma prescrive ,nel caso di violazione del divieto posto dall'art.62
comma 2/bis delle N.O.I.F., la sanzione dell'ammenda da un minimo di
3.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro, nonchè la sanzione
aggiuntiva della disputa di una o più gare a porte chiuse.
Quest'ultima sanzione va applicata nei casi più gravi ed in ricorrenza di
recidiva specifica, ma sempre considerando "le concrete circostanze del
fatto". Ritiene la Commissione che tale ultima prescrizione debba riferirsi alla
diversificata casistica contenuta nell'art.62 N.O.I.F., che vieta l'esposizione di
striscioni contenenti, fra l'altro, espressioni oltraggiose ovvero incitanti alla
violenza.
E' di tutta evidenza che mentre una scritta oltraggiosa esaurisce il suo
effetto nella contestualità dell'evento, espressioni che incitano alla violenza o
alla discriminazione possono avere conseguenze anche e soprattutto sulla
disputa di successive gare.
In tale ottica la sanzione aggiuntiva in esame appare finalizzata non
solo ad funzione punitiva ma principalmente preventiva di fatti violenti o di
turbativa dell'ordine pubblico.
Ritiene pertanto la Commissione che nel caso in esame non ricorrano
le "concrete circostanze" che giustifichino l'irrogazione della sanzione della
disputa di una gara a porte chiuse.
Del resto il provvedimento impugnato non considera tale sanzione in funzione
"aggiuntiva", bensì "integrativa" di quella pecuniaria, che risulta applicata non
nella misura massima ma meno che intermedia.
La Commissione ritiene, pertanto, adeguatamente afflittiva l'irrogazione
della sanzione dell'ammenda nella misura massima di 50.000,00 euro,
stimandola del tutto equa e proporzionata alla gravità dei fatti contestati, che
non viene in questa sede minimamente ridimensionata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Napoli Soccer S.p.a. con revoca obbligo
di disputare una gara a porte chiuse ed inasprimento dell’ammenda da
20.000,00 euro a 50.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.302/C del 22/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI 20.000,00 EURO (C.U. N.298/C DEL18/4/2006 GARA NAPOLI SOCCERPERUGIA DEL 15 APRILE 2006)."