LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.307/C del 26/04/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E “ C/1 ” GARA SAMBENEDETTESE – GENOA DEL 23 APRILE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ GENOA

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.307/C del 26/04/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E “ C/1 ” GARA SAMBENEDETTESE – GENOA DEL 23 APRILE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ GENOA - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e il reclamo tempestivamente proposto dalla società Genoa, o s s e r v a - si duole la società reclamante della asserita irregolarità della gara in oggetto e chiede a questo Giudice Sportivo la irrogazione della punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0 a 3 a carico della società Sambenedettese. - Si rimarca nell’atto di gravame che per questioni riferibili a precarie condizioni di ordine pubblico quali emergevano da relazione del funzionario di polizia addetto al relativo servizio, la gara aveva inizio con notevole ritardo, nonostante che “la formazione del Genoa unitamente a quella della Sambenedettese Calcio S.r.l. regolarmente identificata dalla terna arbitrale raggiungeva il sottopasso antistante il terreno di gioco”. - Si segnalava, inoltre, l’insorgere di “un clima di estrema tensione” intervenuto su tutti i tesserati e segnatamente sui calciatori del Genoa che si assumeva avessero avvertito il timore di un tentativo di un’invasione di campo da parte del tifosi locali; ciò che avrebbe prodotto contraccolpi negativi sul piano psicologico delle prestazioni atletiche dei calciatori. - Si sottolineava, poi, quanto del sensibile ritardo sull’ora di inizio della gara dovesse essere ascritto a responsabilità della società locale, la quale non era stata in grado di prevenire gli episodi di violenza in corso e che aveva dato luogo alla violazione delle disposizioni di Lega in ordine al periodo di tolleranza per la presentazione della squadra in campo a partire dalla 14^ giornata di ritorno. - Alla luce di queste ed altre similari considerazioni di contorno la società reclamante concludeva nei termini più sopra richiamati in dettaglio. - Il reclamo è privo di fondamento e va rigettato. - Merita in primo luogo ricordare che le decisioni del Giudice Sportivo traggono esclusivamente dal contenuto degli atti ufficiali di gara di cui all’art. 31 del C.G.S.. - In forza di tale doveroso riferimento codicistico, intanto, va affermato che nessun portato probatorio è attribuibile ad atti provenienti da soggetti o autorità estranee agli organi federali. - Risulta in maniera univoca ed incontrovertibile dagli atti che è lecito utilizzare che l’Arbitro apprendeva dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal funzionario di polizia di scontri nella zona antistante una delle curve ed all’interno dello stadio, tra scalmanati e la forza pubblica. - Parimenti chiaro risulta che l’Arbitro, informato della situazione critica in ordine alle garanzie di controllo dell’ordine pubblico ed appreso che il responsabile di questo non era in grado – allo stato – di garantirne il controllo, si determinava a non dare inizio alla gara. - L’attesa di circa 19 minuti consentiva il ripristino delle normali condizioni di ordine pubblico ed all’Arbitro di dare inizio alla competizione. - Tanto sinteticamente premesso in ordine all’antefatto che la reclamante utilizza a sostegno delle argomentazioni e delle richieste conclusive, va in primo luogo affermato che non risulta da alcuna fonte di valida prova che gli atleti o qualsiasi altro tesserato abbia avvertito menomazioni di ordine precipuamente psicologico tali da compromettere le prestazioni e le incombenze a ciascuno demandate nella vicenda agonistica. - E’ del pari priva di pregio l’argomentazione volta ad attribuire alla società locale carenze in ordine alla congruità del contingente di forza pubblica ed alle capacità operative di specifica ed esclusiva spettanza di questa. - La gara ha avuto inizio con il noto ritardo per fatto non ascrivibile a violazioni di norme o disposizioni da parte della società Sambenedettese, ed è stata avviata e conclusa in termini di assoluta normalità come gli atti ufficiali di gara chiaramente fanno ritenere. - Di nessun fondamento, dunque, il richiamo operato dall’appellante ad una violazione dei tempi di tolleranza per la presentazione delle squadre in campo contenuto nel Com. Uff. n. 232/C del 24.02.2006. - La suddetta determinazione, rispondendo a diverse e note esigenze, nel ridurre il periodo massimo di tolleranza, ipotizza situazioni di incontroversa ordinarietà, del tutto diverse da quelle in argomento rispetto alle quali le società interessate non possiedono poteri di autonome determinazioni. - Ugualmente infondato è il richiamo agli artt. 54 e 55 delle N.O.I.F. posto che le squadre (come anche attesta il reclamante) si erano regolarmente presentate e sono state impedite dall’iniziare la gara da intervento dell’Arbitro e per le ragioni sopra ampiamente esposte del tutto estranee alle statuizioni dei già richiamati art. 54 N.O.I.F. e punto 2 del Com. Uff. n. 232/C. - Per il comportamento attribuibile ai sostenitori della società locale, peraltro, e in applicazione del principio di responsabilità oggettiva, vi è autonoma pronunzia delle relative sanzioni disciplinari come riportate sul Com. Uff. n. 305/C del 24.04.2006. - Tutto ciò premesso d e l i b e r a - di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Genoa confermando il risultato della gara acquisito in campo (Sambenedettese 2 – Genoa 1) - la tassa va addebitata.
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