LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.307/C del 26/04/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E “ C/1 ” GARA SAMBENEDETTESE – GENOA DEL 23 APRILE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ GENOA
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.307/C del 26/04/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E “ C/1 ”
GARA SAMBENEDETTESE – GENOA DEL 23 APRILE 2006 E RECLAMO SOCIETA’
GENOA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali e il reclamo tempestivamente proposto dalla società Genoa,
o s s e r v a
- si duole la società reclamante della asserita irregolarità della gara in oggetto e chiede
a questo Giudice Sportivo la irrogazione della punizione sportiva della perdita
dell’incontro con il punteggio di 0 a 3 a carico della società Sambenedettese.
- Si rimarca nell’atto di gravame che per questioni riferibili a precarie condizioni di
ordine pubblico quali emergevano da relazione del funzionario di polizia addetto al
relativo servizio, la gara aveva inizio con notevole ritardo, nonostante che “la
formazione del Genoa unitamente a quella della Sambenedettese Calcio S.r.l.
regolarmente identificata dalla terna arbitrale raggiungeva il sottopasso antistante il
terreno di gioco”.
- Si segnalava, inoltre, l’insorgere di “un clima di estrema tensione” intervenuto su tutti i
tesserati e segnatamente sui calciatori del Genoa che si assumeva avessero avvertito
il timore di un tentativo di un’invasione di campo da parte del tifosi locali; ciò che
avrebbe prodotto contraccolpi negativi sul piano psicologico delle prestazioni atletiche
dei calciatori.
- Si sottolineava, poi, quanto del sensibile ritardo sull’ora di inizio della gara dovesse
essere ascritto a responsabilità della società locale, la quale non era stata in grado di
prevenire gli episodi di violenza in corso e che aveva dato luogo alla violazione delle
disposizioni di Lega in ordine al periodo di tolleranza per la presentazione della
squadra in campo a partire dalla 14^ giornata di ritorno.
- Alla luce di queste ed altre similari considerazioni di contorno la società reclamante
concludeva nei termini più sopra richiamati in dettaglio.
- Il reclamo è privo di fondamento e va rigettato.
- Merita in primo luogo ricordare che le decisioni del Giudice Sportivo traggono
esclusivamente dal contenuto degli atti ufficiali di gara di cui all’art. 31 del C.G.S..
- In forza di tale doveroso riferimento codicistico, intanto, va affermato che nessun
portato probatorio è attribuibile ad atti provenienti da soggetti o autorità estranee agli
organi federali.
- Risulta in maniera univoca ed incontrovertibile dagli atti che è lecito utilizzare che
l’Arbitro apprendeva dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal funzionario di polizia di
scontri nella zona antistante una delle curve ed all’interno dello stadio, tra scalmanati
e la forza pubblica.
- Parimenti chiaro risulta che l’Arbitro, informato della situazione critica in ordine alle
garanzie di controllo dell’ordine pubblico ed appreso che il responsabile di questo non
era in grado – allo stato – di garantirne il controllo, si determinava a non dare inizio
alla gara.
- L’attesa di circa 19 minuti consentiva il ripristino delle normali condizioni di ordine
pubblico ed all’Arbitro di dare inizio alla competizione.
- Tanto sinteticamente premesso in ordine all’antefatto che la reclamante utilizza a
sostegno delle argomentazioni e delle richieste conclusive, va in primo luogo
affermato che non risulta da alcuna fonte di valida prova che gli atleti o qualsiasi altro
tesserato abbia avvertito menomazioni di ordine precipuamente psicologico tali da
compromettere le prestazioni e le incombenze a ciascuno demandate nella vicenda
agonistica.
- E’ del pari priva di pregio l’argomentazione volta ad attribuire alla società locale
carenze in ordine alla congruità del contingente di forza pubblica ed alle capacità
operative di specifica ed esclusiva spettanza di questa.
- La gara ha avuto inizio con il noto ritardo per fatto non ascrivibile a violazioni di norme
o disposizioni da parte della società Sambenedettese, ed è stata avviata e conclusa in
termini di assoluta normalità come gli atti ufficiali di gara chiaramente fanno ritenere.
- Di nessun fondamento, dunque, il richiamo operato dall’appellante ad una violazione
dei tempi di tolleranza per la presentazione delle squadre in campo contenuto nel
Com. Uff. n. 232/C del 24.02.2006.
- La suddetta determinazione, rispondendo a diverse e note esigenze, nel ridurre il
periodo massimo di tolleranza, ipotizza situazioni di incontroversa ordinarietà, del tutto
diverse da quelle in argomento rispetto alle quali le società interessate non
possiedono poteri di autonome determinazioni.
- Ugualmente infondato è il richiamo agli artt. 54 e 55 delle N.O.I.F. posto che le
squadre (come anche attesta il reclamante) si erano regolarmente presentate e sono
state impedite dall’iniziare la gara da intervento dell’Arbitro e per le ragioni sopra
ampiamente esposte del tutto estranee alle statuizioni dei già richiamati art. 54
N.O.I.F. e punto 2 del Com. Uff. n. 232/C.
- Per il comportamento attribuibile ai sostenitori della società locale, peraltro, e in
applicazione del principio di responsabilità oggettiva, vi è autonoma pronunzia delle
relative sanzioni disciplinari come riportate sul Com. Uff. n. 305/C del 24.04.2006.
- Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Genoa confermando il
risultato della gara acquisito in campo (Sambenedettese 2 – Genoa 1)
- la tassa va addebitata.
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