LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.308/C del 28/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.307/C DEL 26/4/2006 GARA SAMBENEDETTESE-GENOA DEL 23 APRILE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.308/C del 28/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.307/C DEL 26/4/2006 GARA SAMBENEDETTESE-GENOA DEL 23 APRILE 2006). Con due separati ricorsi del 25 e 27 Aprile 2006 il Genoa Cricket and Football Club proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C per l’annullamento, nel primo ricorso, dell’omologazione del risultato della gara Sambenedettese-Genoa e, nel secondo ricorso per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo pronunciata in data 26/4/2006 con il C.U. n.307/C nonché, affinché venisse disposta a carico della società Sambendedettese la sanzione di cui all’art.12 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva All’odierna udienza del 28/4/2006 i legali del Genoa e quello della resistente Sambenedettese convenivano sul sostanziale assorbimento del reclamo del 27/4/2006 rispetto a quello del 25/4 stesso. Questa Commissione ritiene conformemente che il reclamo del 27/4 contenga in modo esaustivo ed assorbente il petitum del Genoa e cioè la richiesta dell’annullamento della decisone del Giudice Sportivo e la irrogazione della punizione sportiva di cui all’art.12 comma 3 del C.G.S.-. Il Genoa Football Club, nel ricorso citato, evidenziava che la gara Sambenedettese-Genoa del 23/4/2006 era iniziata con 19 minuti di ritardo e segnatamente alle ore 15,19 anziché alle ore 15,00 previste. Il ritardo era stato determinato dal comportamento dei tifosi della Sambenedettese descritto negli atti ufficiali di gara che aveva indotto l’arbitro a posporre l’inizio della gara. In modo particolare nel suo rapporto ufficiale l’arbitro osservava che ”la gara iniziava con 19 minuti di ritardo… per disposizione del primo dirigente della Polizia di Stato… che ha disposto che la partita non iniziasse per gravi motivi di ordine pubblico. Alle 15,19, dopo che la situazione era tornata sotto controllo, ha autorizzato l’inizio della gara”. L’argomentazione del Genoa è che la riduzione del periodo massimo di tolleranza consentito alle squadre per la presentazione in campo per l’inizio della gara disposto dal Consiglio di Lega nel Comunicato Ufficiale n.232/C che riduce il periodo descritto da 45 a 10 minuti, innovando il contenuto normativo dell’art. 54 n.3 delle N.O.I.F., debba applicarsi anche qualora la sospensione dell’inizio della gara avvenga per motivi di ordine pubblico, così come previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. stesse; ritiene, cioè, la società ricorrente che la riduzione del termine indicata nel C.U. n.232/C debba essere estensivamente applicata anche all’art. 62 delle N.O.I.F.-. Non pare a questa Commissione che l’interpretazione della ricorrente sia degna di accoglimento. Innanzitutto, per quei principi generali dell’ordinamento che impediscono la natura estensiva o analogica là dove si interpreta sui termini normativi disposti. Inoltre, pur convenendo che la norma contenuta nel C.U. n.132/C tenda ad assicurare il contestuale inizio delle gare nei diversi campi della Lega, non può ritenersi che i motivi di ordine pubblico vengano sottratti alla disposizione speciale contenuta nell’art.62 che non appare modificata; se per altro tale modifica si volesse avere introdotto doveva essere esplicitamente indicato. Per questi motivi, la Commissione ritenuto assorbito il reclamo del 25/4/2006 nel successivo del 27/4/2006 d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società Genoa Cricket and Football Club S.p.a. La tassa va addebitata.
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