LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.313/C del 03/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GABRIELE MORGANTI (C.U. N.298/C DEL 18/4/2006 GARA CHIETI-FROSINONE DEL 15 APRILE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.313/C del 03/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GABRIELE MORGANTI (C.U. N.298/C DEL 18/4/2006 GARA CHIETI-FROSINONE DEL 15 APRILE 2006). Con atto in data 21/4/2006 la società Calcio Chieti S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta con fax datato 27/4/2006 ha rinunciato al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Calcio Chieti S.p.a.- La tassa va addebitata.
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