LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.313/C del 03/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GABRIELE MORGANTI (C.U. N.298/C DEL 18/4/2006 GARA CHIETI-FROSINONE DEL 15 APRILE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.313/C del 03/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE ALLENATORE GABRIELE MORGANTI (C.U. N.298/C
DEL 18/4/2006 GARA CHIETI-FROSINONE DEL 15 APRILE 2006).
Con atto in data 21/4/2006 la società Calcio Chieti S.p.a. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta con fax datato 27/4/2006 ha rinunciato al
gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Calcio Chieti S.p.a.-
La tassa va addebitata.
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