LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.316/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI AD ALBERTO SOLDINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.316/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI AD ALBERTO SOLDINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-. Con deferimento del Procuratore Federale è stato contestato - ad Alberto Soldini, amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., la violazione dell’art.8 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di versare all’Erario le ritenute IRPEF sugli emolumenti di dipendenti e di versare all’ente previdenziale i contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del C.U. N.189/A del 15/3/2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell’avvenuto adempimento entro il termine perentorio del 28/2/2006 come disposto dal C.U. N.133/A del 12/12/2005; - alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio amministratore. La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva nella quale vengono formulate le seguenti istanze : - Per quanto riguarda la società , in primo luogo si richiede l' accertamento dell'improcedibilità se non la nullità del deferimento, in quanto quest'ultimo risulta fondato su una norma ( nuova formulazione dell'art.8 c.3 del C.G.S. ) che all'epoca dei fatti contestati non era ancora stata emanata, in subordine il proscioglimento o l'applicazione della sanzione in misura minima; - Per quanto riguarda il presidente Alberto Soldini , in primo luogo si richiede l'accertamento dell'improcedibilità in quanto l'art.8 comma 3 del C.G.S. assunto a base del deferimento prevede sanzioni esclusivamente a carico della società e non anche del legale rappresentante , in secondo luogo ribadendo le argomentazioni illustrate a difesa della società , il proscioglimento da ogni addebito. All'odierna riunione la Procura Federale è rappresentata dall'avv. Federico Bagattini , la società dall'avv. Eduardo Chiacchio ed il presidente Soldini dall'avv. Michele Cozzone. Il rappresentante della Procura Federale conclude il suo intervento richiedendo che , accertata la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti agli stessi addebitati , vengano inflitte le seguenti sanzioni : - per la società Sambenedettese la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso ovvero , se non afflittiva , nel prossimo campionato; - per il legale rappresentante l'inibizione per mesi quattro. Entrambi i difensori , ribadendo le argomentazioni sviluppate nelle memorie difensive , hanno reiterato le richieste ivi contenute. Ritiene la Commissione che le eccezioni di improcedibilità sollevate risultino del tutto infondate, per le seguenti considerazioni : - Inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.-. Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28.2.2006 si sarebbe verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del citato art.8 ( di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006 ) che ha determinato la sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute IRPEF , dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera". La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento bensì , più genericamente ," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali". Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione , in quanto il fatto contestato si è verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile , è altrettanto vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione. Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali , posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti , sono tali per definizione senza esclusioni , per cui appare assolutamente arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione , anche per l'ulteriore considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto. In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo stesso , e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente " l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale , se non espressamente previsto in altre specifiche norme. - Inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista dall'art.8 comma 3 del C.G.S.-. L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente " a carico della società responsabile ". Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non equivoco prevede che " I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti anch'essi responsabili , sino a prova contraria , delle infrazioni addebitate alla società medesima ". Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ritiene documentalmente provata la responsabilità della società e , di conseguenza del suo legale rappresentante , per tutti i fatti alla stessa addebitati , e le argomentazioni difensive non appaiono idonee a fornire alcuna giustificazione alla comprovata violazione dei termini perentori posti dalle esaminate norme , nè tantomeno a fornire la "prova contraria" necessaria ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni , la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale vada accolta perchè si manifesta equa e proporzionata all'entità dei fatti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. la penalizzazione di due punti da scontarsi nel Campionato in corso ed al presidente Alberto Soldini la inibizione per mesi quattro.
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