LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.316/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI AD ALBERTO SOLDINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.316/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI AD ALBERTO SOLDINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE
CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.
Con deferimento del Procuratore Federale è stato contestato
- ad Alberto Soldini, amministratore unico e legale rappresentante della
società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., la violazione dell’art.8 comma 3
del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di versare all’Erario le
ritenute IRPEF sugli emolumenti di dipendenti e di versare all’ente
previdenziale i contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e
giugno 2005, versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del C.U. N.189/A
del 15/3/2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell’avvenuto
adempimento entro il termine perentorio del 28/2/2006 come disposto dal
C.U. N.133/A del 12/12/2005;
- alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. per responsabilità diretta, la
violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per
l’addebito contestato al proprio amministratore.
La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva nella
quale vengono formulate le seguenti istanze :
- Per quanto riguarda la società , in primo luogo si richiede l' accertamento
dell'improcedibilità se non la nullità del deferimento, in quanto quest'ultimo
risulta fondato su una norma ( nuova formulazione dell'art.8 c.3 del C.G.S. )
che all'epoca dei fatti contestati non era ancora stata emanata, in subordine il
proscioglimento o l'applicazione della sanzione in misura minima;
- Per quanto riguarda il presidente Alberto Soldini , in primo luogo si richiede
l'accertamento dell'improcedibilità in quanto l'art.8 comma 3 del C.G.S.
assunto a base del deferimento prevede sanzioni esclusivamente a carico
della società e non anche del legale rappresentante , in secondo luogo
ribadendo le argomentazioni illustrate a difesa della società , il
proscioglimento da ogni addebito.
All'odierna riunione la Procura Federale è rappresentata dall'avv.
Federico Bagattini , la società dall'avv. Eduardo Chiacchio ed il presidente
Soldini dall'avv. Michele Cozzone.
Il rappresentante della Procura Federale conclude il suo intervento
richiedendo che , accertata la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai
fatti agli stessi addebitati , vengano inflitte le seguenti sanzioni :
- per la società Sambenedettese la penalizzazione di due punti in classifica da
scontarsi nel campionato in corso ovvero , se non afflittiva , nel prossimo
campionato;
- per il legale rappresentante l'inibizione per mesi quattro.
Entrambi i difensori , ribadendo le argomentazioni sviluppate nelle memorie
difensive , hanno reiterato le richieste ivi contenute.
Ritiene la Commissione che le eccezioni di improcedibilità sollevate risultino
del tutto infondate, per le seguenti considerazioni :
- Inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova
formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.-.
Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso
pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28.2.2006 si sarebbe
verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del
citato art.8 ( di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006 ) che ha determinato la
sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di
penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute
IRPEF , dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".
La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si
sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento
bensì , più genericamente ," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e
previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".
Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8
comma 3 nella nuova formulazione , in quanto il fatto contestato si è verificato
in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile , è altrettanto vero che
anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come
violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.
Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali , posti a carico
del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti , sono tali per
definizione senza esclusioni , per cui appare assolutamente arbitrario
sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli
"adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione , anche per l'ulteriore
considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto
dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti
formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto.
In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al richiamato
comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici
all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo
stesso , e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente "
l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile contestazione in
riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale , se non
espressamente previsto in altre specifiche norme.
- Inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista
dall'art.8 comma 3 del C.G.S.-.
L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata
norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente " a carico della
società responsabile ".
Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale
contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non equivoco
prevede che " I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società
sono ritenuti anch'essi responsabili , sino a prova contraria , delle infrazioni
addebitate alla società medesima ".
Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ritiene
documentalmente provata la responsabilità della società e , di conseguenza
del suo legale rappresentante , per tutti i fatti alla stessa addebitati , e le
argomentazioni difensive non appaiono idonee a fornire alcuna giustificazione
alla comprovata violazione dei termini perentori posti dalle esaminate norme ,
nè tantomeno a fornire la "prova contraria" necessaria ad escludere la
responsabilità del legale rappresentante della società.
Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni , la Commissione ritiene che
la richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale vada accolta
perchè si manifesta equa e proporzionata all'entità dei fatti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. la penalizzazione
di due punti da scontarsi nel Campionato in corso ed al presidente Alberto
Soldini la inibizione per mesi quattro.
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