LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.316/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO SCIARRETTA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. LATINA E DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.316/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO SCIARRETTA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. LATINA E DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A.-. In data 14 aprile 2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione Sciarretta Antonio, presidente e legale rappresentante della Società A.S. Latina S.p.A. e la Società A.S. Latina S.p.A. per rispondere: a) il primo della violazione dell’art. 8 C.G.S. per l’omesso pagamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, nonché dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile e giugno 2005 da parte della società A.S. Latina S.p.A.; b) la Società di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., anche con riferimento all’art. 8 comma 3 C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo legale rappresentante. Con provvedimento in pari data il Procuratore Federale deferiva inoltre alla Commissione suddetta Sciarretta Antonio, nella predetta qualità, e la società A.S. Latina S.p.A. per rispondere: a) il primo della violazione dell’art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85 delle N.O.I.F. per avere omesso di depositare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento al 30 settembre 2005; b) la società A.S. Latina S.p.A. di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo legale rappresentante. Nella sua memoria del 29 aprile 2006 la Società Latina affermava che il ritardo rispetto alla scadenza originaria fosse stato dovuto a fatto esterno alla volontà della società stessa e cioè la presa in consegna della documentazione contabile della società da parte della Guardia di Finanza, e la non disponibilità da parte della società della documentazione necessaria alla trasmissione del rapporto ricavi/indebitamento; tale verifica fiscale aveva inoltre comportato ritardi nel pagamento dei contributi previsti. Alla data odierna la Commissione preliminarmente procedeva alla riunificazione dei due procedimenti, stante la non opposizione del rappresentante della Procura Federale. La riunione veniva aperta alle ore 15,55 constatando l’assenza dei rappresentanti dei soggetti deferiti. Il rappresentante della Procura concludeva il suo intervento richiedendo che venisse riconosciuta la responsabilità dello Sciarretta e della società A.S. Latina per tutti i capi di incolpazione contenuti nei deferimenti riuniti, richiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) per ciò che concerne la violazione dell’art. 8 comma 3 C.G.S.: per la società la penalizzazione di 2 punti da scontarsi nella classifica relativa alla stagione in corso o, in alternativa, in caso di non afflittività, nella classifica del prossimo campionato; per il Presidente Sciarretta l’inibizione di mesi 4. b) per quanto riguarda la violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S.: per la società l’ammenda di 10.000,00 euro; per il Presidente Sciarretta l’ammonizione. Ritiene questa Commissione che le argomentazioni espresse dal Rappresentante della Procura siano condivisibili e degne di accoglimento e le affermazioni a discolpa sostenute dalla società deferita non esimenti la responsabilità della stessa. Per questi motivi la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di infliggere ad Antonio Sciarretta quale presidente della società A.S. Latina S.p.A. la sanzione dell’inibizione per 4 mesi, ed alla società A.S. Latina S.p.A. la penalizzazione di 2 punti da scontarsi nel Campionato in corso per responsabilità diretta per quanto concerne la violazione dell’art.8 comma 3 del C.G.S.; per quanto concerne la violazione dell’art.7 comma 1 del C.G.S. di infliggere l’ammenda di 10.000,00 euro alla società e la sanzione dell’ammonizione per il presidente Sciarretta.
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