LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGI EGIDIO CALLUORI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI LUIGI EGIDIO CALLUORI, PRESIDENTE E LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. E
DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., si contesta:
- a Luigi Egidio Calluori, presidente e legale rappresentante della società A.S.
Calcio Potenza S.r.l., la violazione dell’art.8 comma 3 del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere omesso di versare all’ente previdenziale i contributi
ENPALS per i dipendenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2005,
versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del C.U. N.189/A del
15/12/2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell’avvenuto
adempimento entro il termine perentorio del 28/2/2006 come disposto dal
C.U. N.133/A del 12/12/2005;
- alla società A.S. Calcio Potenza S.r.l., per responsabilità diretta, la
violazione di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per
l’addebito contestato al proprio presidente.
La società A.S. Calcio Potenza S.r.l., a mezzo dei difensori all’uopo
delegati avvocati Edoardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha fatto pervenire
memoria difensiva con richiesta di audizione in data 4/5/2006.
All’udienza odierna il rappresentante avvocato Mario Taddeucci
Sassolini ha motivatamente chiesto la inibizione di mesi quattro per Calluori
Luigi Egidio e la penalizzazione di due punti in classifica per la società A.S.
Calcio Potenza S.r.l.-.
I difensori della società incolpata, dopo discussione,con la quale hanno
ribadito le linee difensive esaurientemente esposte nella memoria, hanno
richiamato le conclusioni ivi precisate.
La Commissione osserva:
risulta in atti che la società A.S. Calcio Potenza S.r.l. non ha effettuato il
pagamento dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno
2005 nel termine del 28/2/2006 stabilito dal C.U. n.189/A del 15/3/2005
paragrafo I lettera C ultimo capoverso. Costituisce dato dimostrato per tabulas
che la società, soltanto il 28/4/2006, quindi in sensibile ritardo rispetto alla
data ultima fissata per il deposito a prova dell’avvenuto adempimento (C.U.
n.133/A del 12/12/2005) eseguiva il pagamento di quanto dovuto.
La difesa della società afferma a discolpa che solo per mero disguido
bancario il pagamento non sia stato effettuato nei termini prescritti in quanto
essa aveva dato disposizioni al proprio istituto di credito di provvedere al
versamento nei termini prescritti dei contributi Enpals per i mesi di maggio e
giugno. La società però “si vedeva inopinatamente stornate le somme
medesime”. Ha prodotto un allegato 2 che però è assolutamente privo di ogni
rilevanza probatoria talchè la tesi difensiva non regge minimamente nel
merito. Quanto alla pretesa inapplicabilità nel caso di specie delle
disposizione di cui al novellato art.8 comma 3 del C.G.S., l’assunto appare del
tutto infondato.
E’ corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l’art.8, novellato,
ma quello prima della modifica, in quanto il fatto violatore si è verificato il 28
febbraio 2006, mentre il comma 3 riformato è entrato in vigore il successivo
31 marzo 2006 (C.U. n. 183/A del 31/3/ 2006).
Non risponde poi a corretta interpretazione l’affermare che il comma, nella
sua precedente formulazione, non prevedesse anche il mancato pagamento
delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, ma soltanto “il mancato
adempimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati delle
disposizioni federali”.
Infatti, tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico
del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti sono tali per
definizione senza esclusione, per cui appare assolutamente arbitrario
sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli oggetti
degli adempimenti di cui al citato comma 3 dell’art’8, previgente, quando poi
deve considerarsi che in definitiva il pagamento costituisce l’atto o l’obiettivo
finale ed essenziale cui è sotteso tutto il procedimento di dichiarazione ed
accertamento sia in sede fiscale che contributivo previdenziale.
La modifica apportata al comma 3 dell’art. 8 dal legislatore federale è intesa,
proprio allo scopo di porre in evidenza la indifferenza per l’ordinamento
sportivo per quegli adempimenti propedeutici a quello principale e sostanziale
che ha ad oggetto il pagamento, a chiarire che solo l’omesso pagamento è
ora rilevante ai fini sanzionatori in questo ordinamento.
In tal modo il legislatore federale ha eliminata l’altrimenti possibile inclusione,
tra gli inadempimenti sanzionabili di tutti quelli che precedono il mancata
pagamento.
La modifica inoltre è valsa anche a includere tra gli obblighi la cui
inadempienza costituisce violazione perseguibile, l’omesso pagamento dei
contributi al Fondo di Fine Carriera.
Concludendo, poiché il mancato pagamento costituisce inadempimento come
sopra è dimostrato deve intendersi compreso nella formulazione del
previdente comma 3 dell’art.8 C.G.S.-.
Ciò posto la Commissione ritiene che il fatto contestato realizzi la fattispecie
punitiva di cui all’art.8 comma 3 del C.G.S. (precedente formulazione). Per
tale violazione si ritiene adeguata la inibizione temporanea per mesi due per il
Calluori Luigi Egidio responsabile ex art.2 comma 1 C.G.S. e la
penalizzazione di punti due per la società A.S. Calcio Potenza S.r.l.
direttamente responsabilie ex art.2 comma 4 C.G.S.-.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Calluori Luigi Egidio inibizione per mesi due ed alla società
A.S. Calcio Potenza S.r.l. la penalizzazione di due punti in classifica da
scontarsi nel corrente Campionato.
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