LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CRISCI, NICOLA NATALE E LUCIO MOSCATO RISAPETTIVAMENTE PRESIDENTE, CO-PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ F.C. PRO VASTO E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CRISCI, NICOLA NATALE E LUCIO MOSCATO RISAPETTIVAMENTE PRESIDENTE, CO-PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ F.C. PRO VASTO E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - a Crisci Domenico, Natale Nicola e Moscato Lucio, il primo ed il secondo, rispettivamente presidente e co - presidente nonché legali rappresentanti ed il terzo amministratore delegato e legale rappresentante della società F.C. Pro Vasto S.r.l., la violazione dell’art. 8, comma 3, C.G.S. per aver omesso il pagamento aII’Enpals dei contributi dovuti per i dipendenti e tesserati, relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, entro il termine perentorio del 15/12/2005 (rectius: 28/2/2006) ai sensi del C.U. n.189/A del 15/3/2005 e per avere solo successivamente e cioè il 22/3/2006 comunicato e comprovato di aver ottenuto dall’Ente previdenziale una rateizzazione del debito; - alla società F.C. Pro Vasto S.r.l. per responsabilità diretta ex art. 2, comma 4. C.G.S, la violazione ascritta ai suoi legali rappresentanti. La società Pro Vasto, a mezzo dei difensori all’uopo delegati avvocati Edoardo Chiacchio e Antonino Cerella ha fatto pervenire il 4 maggio 2006, nei termini concessi, memoria difensiva con richiesta di audizione. I signori Crisci, Natale e Moscato separata memoria a mezzo del difensore, all’uopo delegato, avv. Michele Cozzone. All’udienza odierna, il rappresentante della Procura Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini ha rassegnato le seguenti conclusioni: riconosciuta la responsabilità degli incolpati richiede che sia inflitta la sanzione della inibizione per mesi quattro a ciascuno dei dirigenti deferiti ed alla società F.C. Pro Vasto S.r.l. la penalizzazione di due punti in classifica. I difensori della società incolpata e dei dirigenti dopo discussione con la quale hanno ribadito le linee difensive esaurientemente esposte nelle rispettive memorie, hanno richiamato le conclusioni nelle stesse precisate. La Commissione osserva: risulta in atti in modo pacifico che la F.C. Pro Vasto non ha effettuato il pagamento dei contributi Enpals di cui alla contestazione, nel termine del 28 febbraio 2006, stabilito dal C.U. n.189/A del 15/3/2005, paragrafo I, lettera C, ultimo capoverso. La stessa norma prevede che tale omissione debba essere sanzionata ai sensi del C.G.S., senza evidenziare specifico riferimento al tipo di sanzione. E’ dato dimostrato per tabulas, che la società soltanto il 22/3/2006. quindi in ritardo rispetto alla data ultima fissata per il deposito della documentazione a prova dell’avvenuto adempimento (C.U. n.133/A del 12/12/2005), comunicava alla CO.VI.SO.C. che per il versamento dei contributi l’Enpals aveva concesso la rateizzazione del relativo pagamento. Dalla documentazione ulteriore prodotta dalla società è inoltre risultato che il 22 febbraio 2006 essa aveva fatto istanza aII’Enpals per ottenere la rateizzazione, della somma dovuta che riguardava non solo i contributi relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005 ma l’intero periodo 16/9/2004- 31/1/2006; e che solo alla fine della istruttoria relativa alla pratica, ottenuta la rateizzazione ha provveduto a darne documentazione alla CO.VI.SO.C.-. Sulla base di tali fatti le difese della società e dei suoi legali rappresentanti sostengono in via principale la improcedibilità, nullità ed inammissibilità del deferimento “per inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al novellato art. 8 comma 3 dei C.G.S.” in quanto la violazione attribuitale di omesso pagamento dei contributi entro la data del 28/2/2006 si sarebbe verificata antecedentemente all’entrata in vigore del comma 3 novellato del citato art.8 (C.U. n. 183/A del 31/3/2006) che ha previsto la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera. La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l’omesso pagamento bensì, genericamente, il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali, ma di inadempimento non poteva parlarsi dal momento che prima ancora che scadesse il termine del 28/2/2006, la società aveva provveduto ad avanzare la domanda di rateizzazione aII’Enpals e quindi ad una sorta di adempimento. L’assunto, escluse le censure di improcedibilità, nullità ed inammissibilità del deferimento che non trovano fondamento alcuno e tanto meno nella poi spiegata “inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al novellato art. 8 comma 3 del C.G.S.” può trovare condivisione nei limiti che seguono. E’ corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l’art.8, novellato, ma quello prima della modifica, in quanto il fatto violatore si è verificato il 28 febbraio 2006, mentre il comma 3 riformato è entrato in vigore il successivo 31 marzo 2006 (C.U. n. 183/A del 31/3/ 2006). Non risponde poi a corretta interpretazione l’affermare che il comma, nella sua precedente formulazione, non prevedesse anche il mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, ma soltanto “il mancato adempimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati delle disposizioni federali”. Infatti, tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti sono tali per definizione senza esclusione, per cui appare assolutamente arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli oggetti degli adempimenti di cui al citato comma 3 dell’art’8, previgente, quando poi deve considerarsi che in definitiva il pagamento costituisce l’atto o l’obiettivo finale ed essenziale cui è sotteso tutto il procedimento di dichiarazione ed accertamento sia in sede fiscale che contributivo previdenziale. La modifica apportata al comma 3 dell’art. 8 dal legislatore federale è intesa, proprio allo scopo di porre in evidenza la indifferenza per l’ordinamento sportivo per quegli adempimenti propedeutici a quello principale e sostanziale che ha ad oggetto il pagamento, a chiarire che solo l’omesso pagamento è ora rilevante ai fini sanzionatori in questo ordinamento. In tal modo il legislatore federale ha eliminata l’altrimenti possibile inclusione, tra gli inadempimenti sanzionabili, di tutti quelli che precedono il mancato pagamento. La modifica inoltre è valsa anche a includere tra gli obblighi, la cui inadempienza costituisce violazione perseguibile, l’omesso pagamento dei contributi al Fondo di Fine Carriera. Senonchè proprio in base a tale interpretazione il termine inadempimento o mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali adottato dal sostituito comma 3, dell’art. 8, non può non comprendere, quando le norme dei relativi ordinamenti lo prevedano, quell’adempimento che si estrinseca mediante la richiesta, quando sia legittima, seguita dalla concessione di una rateazione del debito fiscale o contributivo in luogo del pagamento dell’intero alla prevista scadenza. Pertanto la società non poteva ritenersi inadempiente al 28 febbraio 2006 in quanto aveva in precedenza richiesto la rateizzazione del suo credito, nè poteva essere in grado, in quella data, di documentare un pagamento non avvenuto in quanto surrogato della richiesta consentitale e legittima di rateizzazione del debito. Ciò posto, la Commissione ritiene che i fatti contestati non realizzano la fattispecie punitiva di cui all’art. 8, comma 3 (precedente formulazione), escluso che il fatto sia perseguibile col novellato comma 3 entrato in vigore successivamente al fatto medesimo. E indubbio peraltro che la condotta degli incolpati è stata inosservante dell’obbligo di documentazione entro le ore 19 del 28 febbraio 2006 prescritto dal C.U. n.139/A del 12/ 12/2005. Infatti, poiché per quanto si è detto la presentazione della domanda di rateizzazione da parte della società e la concessione della stessa da parte dell’ente di previdenza, viene nella specie riconosciuta, quale adempimento, sia pure alternativo a quello di pagamento, la società doveva entro la data predetta documentarlo alla CO.VI.SO.C.-. Tale violazione va punita, con una delle sanzioni di cui all’art. 14 comma 1 C.G.S. per i dirigenti e con una delle sanzioni di cui all’art.13 per la società. Si ritengono adeguate la sanzione della inibizione temporanea di mesi uno per i dirigenti tutti direttamente responsabili ex art. 2 comma 1 C.G.S. e la sanzione dell’ammenda di 2.500,00 euro per la società, direttamente responsabile ex art. 2, comma 4, C.G.S.-. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Crisci Domenico, Natale Nicola e Moscato Lucio per la loro qualità di legali rappresentanti della società l’inibizione di mesi uno ed alla società F.C. Pro Vasto S.r.l. l’ammenda di 2.500,00 euro.
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