LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA E DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA
SOCIETÀ F.C. VITTORIA E DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato:
- a Longombardo Ignazio, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale
rappresentante della società F.C. Vittoria S.r.l. la violazione dell’art.8, comma
3, C.G.S., per aver omesso il versamento, all’Erario ed all’Enpals
rispettivamente, delle ritenute e dei contributi dovuti per i dipendenti e
tesserati relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, come da
dichiarazione resa dalla stessa società, entro i termini perentori previsti dal
C.U. n.189/A del 15/3/2005 e dal C.U. n.133/A del 12/12/2005;
- alla società F.C. Vittoria S.r.l., per responsabilità diretta ex art.2, comma 4,
C.G.S., la violazione ascritta al suo legale rappresentante.
La società deferita ha fatto pervenire, nei termini, memoria difensiva e
non ha chiesto l’audizione personale.
All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale avv.
Mario Taddeucci Sassolini ha motivatamente chiesto che venga affermata la
colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguenzialmente irrogata la sanzione
della inibizione temporanea di mesi quattro al sig. Longombardo Ignazio e la
penalizzazione di punti due in classifica alla società.
La Commissione osserva:
la società F.C. Vittoria, per sua stessa ammissione, non ha versato le ritenute
Irpef all’Erario ed i contributi previdenziali all’Enpals sugli emolumenti, dovuti
ai propri tesserati e dipendenti, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno
2005, il cui pagamento doveva avvenire nel termine perentorio del 28 febbraio
2006, per inequivoca disposizione contenuta nel C.U. n. 189/A del 15/3/2005,
paragrafo I, lettera C.
Tale comportamento costituisce violazione dell’art.8 comma 3 C.G.S. della
quale rispondono i soggetti che hanno la legale rappresentanza della società
(art.2 comma 1 C.G.S.) nonché la società stessa ai sensi dell’art.2 comma 4
C.G.S.-.
Con la memoria difensiva la società, dopo aver affermato preliminarmente che
non può applicarsi il comma 3 dell’art.8 C.G.S., come recentemente
modificato dal Consiglio Federale successivamente alla commissione dei fatti
addebitati (C.U. n.183/A del 31 /3/2006), sostiene che il citato comma nella
sua precedente formulazione non prevedeva come violazione il mancato
pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, (ipotesi di
violazione che sarebbe stata, secondo tesi, introdotta dalla nuova norma) ma
solo “il mancato adempimento dei relativi (relativi cioè agli emolumenti
corrisposti ai tesserati e dipendenti) obblighi fiscali e previdenziali nei termini
fissati dalle disposizioni federali”.
L’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali sopra enunciati, non
riguarderebbero secondo la tesi difensiva, anche il pagamento ma solo
l’obbligo di presentazione delle necessarie dichiarazioni da parte
dell’obbligato, tanto è vero che il legislatore federale avrebbe sentito la
necessità, con la riforma del comma 3, di introdurre un’ipotesi di violazione più
specifica (omesso pagamento) in luogo della precedente che quindi non la
comprenderebbe.
L’assunto non è aderente a corretta interpretazione.
Tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali posti a carico del
soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti sono tali per
definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario
sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli oggetti
degli adempimenti di cui al citato comma 3 dell’art.8 previgente, quando poi
deve considerarsi che in definitiva il pagamento costituisce l’atto o l’obiettivo
finale ed essenziale cui è sotteso tutto il procedimento di dichiarazione ed
accertamento sia in sede fiscale che contributiva previdenziale.
La modifica apportata al comma 3 dell’art8 dal legislatore federale è intesa,
proprio allo scopo di porre in evidenza la indifferenza per l’ordinamento
sportivo di quegli adempimenti propedeutici a quello principale e sostanziale
che ha ad oggetto il pagamento, a chiarire che solo l’omesso pagamento è
rilevante ai fini sanzionatori in questo ordinamento.
Così si è eliminata la pur remota possibilità di inclusione tra gli inadempimenti
agli obblighi fiscali e contributivi sanzionabili, tutti quelli diversi dal mancato
pagamento. La modifica è inoltre valsa a chiarire che tra gli obblighi la cui
inadempienza costituisce violazione perseguibile vi è pur l’omesso pagamento
dei contributi al Fondo dì Fine Carriera.
Non appare dubbio quindi che debba essere riconosciuta piena responsabilità
degli incolpati nella violazione del ridetto art.8 comma 3, loro ascritta.
Il Longombardo Ignazio, dirigente responsabile, ex art.2 comma 1 C.G.S., va
sanzionato, nulla disponendo la norma per i dirigenti, con riferimento all’art. 14
comma 1 C.G.S.-.
La società va sanzionata, secondo quanto dispone specificamente la norma
violata, con la penalizzazione di punti in classifica da scontarsi nella prossima
stagione sportiva stante l’attuale posizione in classifica della stessa che
renderebbe non afflittiva la sanzione.
Per questi motivi la Commissione ritenute adeguate le sanzioni di cui a
parte dispositiva
d e l i b e r a
di infliggere a Longombardo Ignazio, quale legale rappresentante della
società, l’inibizione per tre mesi ed alla società F.C. Vittoria S.r.l. la
penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel Campionato che
disputerà nella stagione sportiva successiva alla presente.
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