LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE MAGLIONE E PIERPAOLO CASTALDI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S. MELFI E DELLA SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI GIUSEPPE MAGLIONE E PIERPAOLO CASTALDI, RISPETTIVAMENTE
PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S. MELFI E
DELLA SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L.-.
Con nota 20.4.2006 il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione Disciplinare, il presidente ed il direttore generale della società
A.S. Melfi S.r.l., Maglione Giuseppe e Castoldi Paolo e la società A.S. Melfi
S.r.l. stessa a titolo di responsabilità diretta perché la ridetta società aveva
versato le ritenute Irpef ed i contributi Enpals relativi alle mensilità di aprile,
maggio e giugno 2005 soltanto in data 16/3/2006 in epoca posteriore al
termine regolamentate fissato dal C.U. n.189/2005 e non aveva documentato
il pagamento alla CO.VI.SO.C nel termine regolamentate del 28.2.2006
stabilito con il C.U. n.133/A del 12/12/2005.
Tratti a giudizio, con una memoria difensiva ritualmente depositata la
società A.S. Melfi S.r.l., il Maglione ed il Castaldi eccepivano in limine la nullità
della convocazione per violazione dei termini minimi di comparizione e nel
merito rilevavano di avere effettuato i versamenti Irpef ed i pagamenti Enpals
in data 24/2/2006 e chiedevano una declaratoria di nullità dell’atto di
convocazione e, gradatamente, la concessione di un termine a difesa e nel
merito il proscioglimento anche per carenza dell’elemento psicologico.
All’udienza odierna, il Procuratore Federale concludeva da ultimo per il
proscioglimento dei deferiti e la difesa insisteva nelle richieste formulate con
la memoria di costituzione.
Nell‘ordine logico, va dapprima esaminata l’eccezione di nullità del
giudizio per violazione dei termini a comparire che è infondata perché i termini
procedurali a comparire per i giudizi per illecito amministrativo,come nella
specie, sono stati abbreviati dal Presidente Federale a 3 giorni quello previsto
dall’art. 37 comma 2 ed a 5 giorni quello previsto dall’art. 37 comma 3 (v.C.U.
n.200/A del 4/5/2006) e termini così ridotti sono nella specie pienamente
rispettati.
Osserva la Commissione che la riduzione dei termini è d’evidenza qui
applicabile per la sicura natura processuale della novella legislativa federale
in forza dei principi generali sulla immediata applicabilità — hic et inde — ai
giudizi in corso delle norme processuali. E che va pure respinta la richiesta di
concessione di termini a difesa perchè comunque i deferiti si sono ritualmente
costituiti, hanno svolto ampiamente le loro difese anche di merito al punto che
la Procura Federale in sede di replica ha ritirato l’accusa e chiesto il
proscioglimento:
Nel merito, i deferiti hanno provato (v. documenti bancari depositati) di
avere effettuato i versamenti Irpef ed i pagamenti Enpals in data 24/2/2006 e
dunque in termini con l’ordine impartito in pari data all’istituto bancario di
accreditare alla Agenzia delle Entrate ed all’Enpals le somme di pertinenza
entro il 28/2/2006. (i versamenti ed i pagamenti vennero poi eseguiti dalla
Banca incaricata in epoca successiva al 28 febbraio, ma il fatto é dipeso da
un errore della Banca che peraltro ha riconosciuto la propria responsabilità).
Non sussiste dunque il contestato omesso pagamento, addebitabile ai deferiti
che comunque versano in buona fede e da tale incolpazione vanno prosciolti.
Residua in capo ai deferiti invece la responsabilità parimenti contestata di
aver omesso di comunicare a CO.VI.SO.C entro le ore 19 del 28/2/2006
l’avvenuto adempimento dei versamenti delle ritenute erariali e dei pagamenti
Enpals, fatto incontroverso in causa. L’omissione riferita è punita quanto alla
società a norma dell’art. 13 e quanto ai dirigenti a norma dell’art. 14 comma 1
C.G.S -.
Stima equa la Commissione per la società la sanzione dell’ammenda di
euro 2.500,00 e per il Maglione ed il Castoldi la sanzione dell’inibizione per
mesi uno ciascuno, in ragione della ridotta offensività della condotta omissiva
e del fatto che la società A. S. Melfi ha provato di avere assolto anche agli
oneri relativi a tutte le mensilità del 2005.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di comminare a Maglione Giuseppe e Castaldi Pier Paolo la sanzione
dell’inibizione per mesi uno ciascuno e all’A.S. Melfi S.r.l. la sanzione
dell’ammenda di euro 2.500,00.
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