LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANDREA PECORELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ A.S. VITERBESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ANDREA PECORELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETÀ A.S. VITERBESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’
A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.
Con nota 19/4/2006 il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione Disciplinare, il presidente della Viterbese Calcio S.r.l., Andrea
Pecorelli, e la società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. stessa a titolo di
responsabilità diretta per non aver versato le ritenute Irpef ed i contributi
Enpals relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005 e non aver
documentato il pagamento alla CO.VI. SO.C. nel termine regolamentare.
Tratti a giudizio, con una memoria difensiva ritualmente depositata il Pecorelli
rilevava di avere assunto la carica di presidente della Viterbese solo in data
23.9.2005 a seguito della acquisto in pari data delle quote societarie dal
precedente proprietario Black Out srl e declinando la propria estraneità ai fatti
contestati,ritenuti addebitabili al legale rappresentante del tempo
dell’inadempimento,chied eva il proscioglimento proprio e della Viterbese ed
in subordine infliggere la sanzione minima prevista alla sola A.S. Viterbese.
All’udienza odierna, la Procura concludeva per l’accertamento della
responsabilità e la condanna dei deferiti alla sanzione dell’inibizione per mesi
quattro ( PecoreIli ) e della penalizzazione di due punti (Viterbese ) ed il
Pecorelli, personalmente comparso, ed il suo difensore avv. Piscini
insistevano nelle richieste di assoluzione avanzate.
Osserva la Commissione che è certo in fatto - e pure incontroverso fra le parti
- che la società Viterbese S.r.l. non ha provveduto a versare le ritenute Irpef
ed a pagare i contributi Enpals nei termini voluti dai Comunicati Ufficiali della
Federazione e tantomeno ha comunicato alla CO.VI.SO.C nel termine del
28.2.2006 l’avvenuto pagamento, (che non v’era stato). Va per lo tanto
affermata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro contestati;
vertendosi in tema di condotte omissive permanenti non ancora eliminate la
responsabilità è di sicuro ascrivibile anche al Pecorelli, legale rappresentante
della Viterbese dal 23.9.2005 che pertanto poteva provvedere al pagamento
entro il 28.02.2006.
Stima la Commissione equa per il Pecorelli, ai sensi dell’art. 14/1 C.G.S., la
sanzione dell’inibizione per mesi uno, per il richiamo fatto dal C.U. n.189 del
15/3/2005 alla applicazione delle misure sanzionatorie previste dal C.G.S. per
l’inosservanza delle prescrizioni suddette.
Alla Viterbese invece va inflitta la penalizzazione di due punti in classifica da
scontare nel campionato in corso 2005/2006 in ragione dell’attuale posizione
in classifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
dì comminare ad Andrea Pecorelli la sanzione dell’inibizione per mesi uno e
all’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. la sanzione della penalizzazione di due punti
in classifica da scontare nel Campionato in corso.
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