LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO BUCCILLI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CHIETI E DELLA SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ANTONIO BUCCILLI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ CALCIO CHIETI E DELLA SOCIETA’ CALCIO CHIETI
S.P.A.-.
In data 20/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - rilevato che il
Segretario della Commissione Vigilanza Società di calcio aveva trasmesso a
questa Procura la nota datata 05/04/2006, con la quale la Commissione
medesima aveva comunicato di aver riscontrato nella riunione del 23/03/2006,
l’omesso versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile,
maggio e giugno 2005, nonché dei contributi ENPALS relativi alle stesse
mensilità da parte della società Calcio Chieti S.p.A. – deferiva alla
Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C.
1) Buccilli Antonio, Presidente e Legale Rappresentante della società
Calcio Chieti S.p.A.;
2) la società Calcio Chieti S.p.A.
per rispondere
a) il primo della violazione dell’art. 8 comma 3 C.G.S. per avere posto in
essere la condotta soprindicata;
b) la società di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del
C.G.S., anche con riferimento all’art. 8 comma 3 C.G.S. per la condotta
ascrivibile al suo legale rappresentante.
La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva
sostenendo: 1) l’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla
nuova formulazione dell’art. 8 comma 3 del C.G.S.; 2) l’inapplicabilità al legale
rappresentante della società della sanzione prevista dall’art. 8 comma 3 del
C.G.S.
Il Rappresentante della Procura Federale Avv. Federico Bagattini ed i
difensori Avv. Eduardo Chiacchio ed Avv. Michele Cozzone hanno concluso
come da separato processo verbale di dibattimento.
Ritiene la Commissione che le eccezioni di improcedibilità sollevate
risultino del tutto infondate, per le seguenti considerazioni :
- Inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova
formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.
Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso
pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28/02/2006 si sarebbe
verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del
citato art.8 (di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006) che ha determinato la
sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di
penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute
IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".
La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si
sarebbero verificati i fatti contestati , non prevedeva l'omesso pagamento
bensì, più genericamente," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e
previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".
Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato
l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione, in quanto il fatto contestato si è
verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile, è altrettanto vero
che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come
violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.
Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a
carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali
per definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario
sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli
"adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore
considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto
dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti
formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto.
In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al
richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti
propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione
accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori
esclusivamente " l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile
contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o
documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme.
- Inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista
dall'art.8 comma 3 del C.G.S.-.
L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della
citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente " a carico
della società responsabile ".
Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma
generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non
equivoco prevede che " I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della
società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle
infrazioni addebitate alla società medesima ".
Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ritiene
documentalmente provata la responsabilità della società e, di conseguenza,
del suo legale rappresentante, per tutti i fatti alla stessa addebitati, e le
argomentazioni difensive non appaiono idonee a fornire alcuna giustificazione
alla comprovata violazione dei termini perentori posti dalle esaminate norme,
nè tantomeno a fornire la "prova contraria" necessaria ad escludere la
responsabilità del legale rappresentante della società.
La società va, pertanto, sanzionata con al penalizzazione di 2 punti in
classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva, stante l’attuale
posizione in classifica della stessa che renderebbe non affittiva la sanzione,
mentre il Buccilli Antonio, dirigente responsabile, va sanzionato ex art. 2
comma 1 C.G.S. con la sanzione di 4 mesi di inibizione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Buccilli Antonio, Presidente e Legale Rappresentante della
società Calcio Chieti S.p.A., la sanzione di 4 mesi di inibizione ed alla società
Calcio Chieti S.p.A. la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel
campionato 2006/2007.
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