LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ARTURO INNOCENZO CARRABINO, AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ARTURO INNOCENZO CARRABINO, AMMINISTRATORE E LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA SOCIETA’
GELA J.T. S.R.L.-.
In data 20/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - rilevato che
il Segretario della CO.VI.SO.C. aveva trasmesso alla Procura la nota datata
05/04/2006, con la quale la Commissione medesima comunicava di avere
riscontrato, nella riunione del 23/03/2006, l’omesso versamento delle ritenute
IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, nonché dei
contributi ENPALS relativi alle stesse mensilità da parte della società Gela
J.T. S.r.l.; atteso inoltre che il Consiglio Federale con C.U. n.189/A ha stabilito
che le società dovevano documentare alla CO.VI.SO.C., nel termine
perentorio del 28/02/2006, ore 19.00, l’avvenuto pagamento all’Erario
dell’Enpals e Fondo di fine carriera relativi alle mensilità sopra indicate;
ritenuto che l’omesso versamento fosse ascrivibile al legale rappresentante
della società, sia per il rapporto di immedesimazione organica che ex art.2
comma 1 C.G.S. - deferiva alla Commissione Disciplinare per i motivi sopra
indicati la società siciliana e il legale rappresentante con la seguente
contestazione:
- per Arturo Innocenzo Carrabino, amministratore unico e legale
rappresentante della società Gela J.T. S.r.l., la violazione dell’art.8 comma 3
del C.G.S., per avere omesso di versare all’Erario le ritenute IRPEF e
contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005,
versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del C.U. N.189/A del
15/03/2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell’avvenuto
adempimento entro il termine perentorio del 28/02/2006 come disposto dal
C.U. N.133/A del 12/12/2005;
- per la società Gela J.T. S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui
all’art. 2 comma 4° del C.G.S. per l’addebito contestato al proprio
amministratore.
I due deferiti facevano pervenire memoria nei termini e all’odierna
riunione hanno preso parte il Rappresentante della Procura Federale Avv.
Federico Bagattini, gli Avvocati Eduardo Chiacchio nell’interesse della società
e l’Avv. Michele Cozzone del difensore del sig. Arturo Innocenzo Carrabino.
Preliminarmente la Commissione ha fatto presente che la società Pisa
Calcio S.p.A. ha fatto pervenire “atto di intervento nell’interesse del Pisa
Calcio S.p.A.” e sentito il parere delle parti si è riservata di decidere
sull’ammissibilità o meno all’esito della discussione; quindi il Rappresentante
della Procura Federale ha chiesto due punti di penalizzazione per la società e
quattro mesi di inibizione per il legale rappresentante eventualmente anche ai
sensi dell’art.1 C.G.S.-.
I Difensori hanno prodotto copia dei modelli F24 riguardanti i pagamenti
dovuti (ritenuti e contributi) effettuati il 05/05/2006; entrambi hanno ribadito la
richiesta di proscioglimento della società e del legale rappresentante.
Prima di entrare nel merito della decisione va sciolta la riserva sulla
richiesta d’intervento presentata dalla società Pisa Calcio S.p.A: la domanda
non può essere accolta, perché le norme prevedono una tale possibilità solo
per l’illecito sportivo (artt. 37 comma 7 e 29 comma 3 C.G.S).
Passando alle tesi difensive, va prima di tutto esaminata la questione
sulla applicabilità o meno, al caso di specie, delle disposizioni di cui alla
nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.-.
Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso
pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28/02/2006 si sarebbe
verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del
citato art. 8 ( di cui al C.U. n.183/A del 31/03/2006 ) che ha determinato la
sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di
penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute
IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".
La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si
sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento
bensì , più genericamente," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e
previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".
Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato
l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione , in quanto il fatto contestato si è
verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile , è altrettanto
vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava
come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.
Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a
carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali
per definizione senza esclusioni, per cui appare arbitrario sostenere che il
pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti"
dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in
definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia
contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne
costituiscono necessario presupposto.
In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al
richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti
propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione
accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori
esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile
contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o
documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme.
Nel merito, non è in discussione la contestata omissione, relativa a
ritenute IRPEF e contributi ENPALS, ma solo si sottolineano la travagliate
vicende della società, che ha visto succedersi vari rappresentanti legali.
Per quanto attiene alla società, si ritiene sanzione congrua quella
minima edittale, cioè due punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato
in corso, attesa l’attuale classifica della squadra.
Secondo il Difensore, infine, non sarebbe applicabile al rappresentante della
società la sanzione prevista dall'art.8 comma 3 del C.G.S.
L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della
citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente "a carico
della società responsabile ".
Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma
generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non
equivoco prevede che "I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della
società sono ritenuti anch'essi responsabili , sino a prova contraria , delle
infrazioni addebitate alla società medesima".
Pertanto, per il sig. Carrabino, considerato che ha assunto la carica l’11
dicembre 2005, si stima sanzione adeguata quella di due mesi di inibizione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Arturo Innocenzo Carrabino la sanzione di 2 mesi di inibizione
ed alla società Gela J.T. S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica da
scontarsi nel campionato in corso.
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