LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. GIUGLIANO CALCIO E DELLA
SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.
In data 19/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - accertato
che la società S.S. Giugliano calcio S.r.l. non aveva documentato il
versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle
mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, accertato che la dichiarazione
inviata alla CO.VI.SO.C. ed alla L.P.S.C. era stata materialmente trasmessa e
sottoscritta dal legale rappresentante della società Giuseppe Loveri – deferiva
alla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C.
1) Giuseppe Loveri, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della
società S.S. Giugliano Calcio S.r.l.
2) La società S.S. Giugliano Calcio S.r.l.
per rispondere:
a) il primo della violazione dell’art. 8 comma 3 C.G.S. per avere posto in
essere la condotta soprindicata;
b) la società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. di responsabilità diretta, ai sensi
dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., anche con riferimento all’art. 8 comma
3 del C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo amministratore unico.
La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva
sostenendo:
1) l’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova
formulazione dell’art. 8 comma 3 C.G.S.;
2) l’inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione
prevista dal suddetto articolo.
Il Rappresentante della Procura Federale Avv. Federico Bagattini ed i
difensori Avv. Eduardo Chiacchio ed Avv. Michele Cozzone hanno concluso
come da separato processo verbale di dibattimento.
Ritiene la Commissione che le eccezioni di improcedibilità sollevate
risultino del tutto infondate, per le seguenti considerazioni :
- Inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova
formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.
Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso
pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28/02/2006 si sarebbe
verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del
citato art.8 (di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006) che ha determinato la
sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di
penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute
IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".
La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si
sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento
bensì, più genericamente," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e
previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".
Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato
l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione, in quanto il fatto contestato si è
verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile, è altrettanto vero
che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come
violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.
Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a
carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali
per definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario
sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli
"adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore
considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto
dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti
formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto.
In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al
richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti
propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione
accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori
esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile
contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o
documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme.
- Inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista
dall'art.8 comma 3 del C.G.S.
L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della
citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente " a carico
della società responsabile ".
Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma
generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non
equivoco prevede che " I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della
società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle
infrazioni addebitate alla società medesima ".
Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ritiene
documentalmente provata la responsabilità della società e, di conseguenza
del suo legale rappresentante, per tutti i fatti alla stessa addebitati, e le
argomentazioni difensive non appaiono idonee a fornire alcuna giustificazione
alla comprovata violazione dei termini perentori posti dalle esaminate norme,
nè tantomeno a fornire la "prova contraria" necessaria ad escludere la
responsabilità del legale rappresentante della società.
La società va, pertanto, sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in
classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva stante l’attuale
posizione in classifica della stessa che renderebbe non affittiva la sanzione,
mentre Giuseppe Loveri, dirigente responsabile, va sanzionato, ex art. 2
comma 1 C.G.S., con 4 mesi di inibizione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Giuseppe Loveri, amministratore unico e legale
rappresentante della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., la sanzione di 4 mesi
di inibizione ed alla società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. la penalizzazione di 2
punti in classifica da scontarsi nel Campionato 2006/2007.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-."