LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-. In data 19/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - accertato che la società S.S. Giugliano calcio S.r.l. non aveva documentato il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, accertato che la dichiarazione inviata alla CO.VI.SO.C. ed alla L.P.S.C. era stata materialmente trasmessa e sottoscritta dal legale rappresentante della società Giuseppe Loveri – deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C. 1) Giuseppe Loveri, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. 2) La società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. per rispondere: a) il primo della violazione dell’art. 8 comma 3 C.G.S. per avere posto in essere la condotta soprindicata; b) la società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., anche con riferimento all’art. 8 comma 3 del C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo amministratore unico. La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva sostenendo: 1) l’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell’art. 8 comma 3 C.G.S.; 2) l’inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista dal suddetto articolo. Il Rappresentante della Procura Federale Avv. Federico Bagattini ed i difensori Avv. Eduardo Chiacchio ed Avv. Michele Cozzone hanno concluso come da separato processo verbale di dibattimento. Ritiene la Commissione che le eccezioni di improcedibilità sollevate risultino del tutto infondate, per le seguenti considerazioni : - Inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S. Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28/02/2006 si sarebbe verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del citato art.8 (di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006) che ha determinato la sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera". La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento bensì, più genericamente," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali". Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione, in quanto il fatto contestato si è verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile, è altrettanto vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione. Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto. In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme. - Inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista dall'art.8 comma 3 del C.G.S. L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente " a carico della società responsabile ". Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non equivoco prevede che " I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società medesima ". Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ritiene documentalmente provata la responsabilità della società e, di conseguenza del suo legale rappresentante, per tutti i fatti alla stessa addebitati, e le argomentazioni difensive non appaiono idonee a fornire alcuna giustificazione alla comprovata violazione dei termini perentori posti dalle esaminate norme, nè tantomeno a fornire la "prova contraria" necessaria ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società. La società va, pertanto, sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva stante l’attuale posizione in classifica della stessa che renderebbe non affittiva la sanzione, mentre Giuseppe Loveri, dirigente responsabile, va sanzionato, ex art. 2 comma 1 C.G.S., con 4 mesi di inibizione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Giuseppe Loveri, amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., la sanzione di 4 mesi di inibizione ed alla società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel Campionato 2006/2007.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it