LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PAGANONI VERO, PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PAGANONI VERO, PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO E DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-. Con atto del 27/04/2006 il Procuratore Federale deferiva avanti a questa Commissione: - Paganoni Vero, presidente ed amministratore delegato della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. dal 7/7/2005, per la violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art.7 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.85, III/A delle N.O.I.F., per aver omesso di comunicare il rapporto Ricavi/Indebitamento al 30/9/2005; - la società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.2 comma 4 C.G.S., anche con riferimento all’art.7 commi 1 e 3 C.G.S.: a) per la condotta come sopra ascritta al Paganoni Vero, nonché b) per la condotta ascrivibile a Domenico Cardona, suo presidente ed amministratore unico fino al 6/7/2005 avendo la CO.VI.SO.C. accertato: - che in data 16/5/2005 venivano trasmessi alla F.I.G.C. documenti con valori difformi da quelli rilevati in sede di verifica ispettiva in data 22/9/2005 e precisamente, per essere stati indicati un parametro PA pari a 0,08 e un parametro PD pari a “+infinito” e quindi entro i valori minimi stabiliti dalla F.I.G.C. (Com. Uff. n.189/a del 15/3/2005) per l’iscrizione al Campionato 2005/2006, mentre gli stessi parametri calcolati sulla base di una nuova situazione patrimoniale al 31/3/2005 fornita dalla stessa società, evidenziavano valori negativi, rispettivamente pari a -0,068 e “- infinito”, con conseguente carenza patrimoniale di euro 66.582,00 da ripianare entro il 5/7/2005, evento non verificatosi, - che non erano state versate le ritenute fiscali sugli stipendi successivi al mese di febbraio 2005; così venendo meno i relativi requisiti per l’ammissione al Campionato 2005/2006 prescritti dal C.U. N. 189/A del15/3/2005. Nella sua memoria difensiva del 02/05/2006 la società Pro Vercelli contestava ogni addebito inerente le presunte alterazioni della documentazione fornita alla CO.VI.SO.C. e alla L.P.S.C., negando altresì di aver fornito false risposte alle richieste poste. Nella stessa memoria, inoltre, la Pro Vercelli affermava di aver trasmesso in ritardo la comunicazione sui parametri al 30/09/2005 ma, comunque, di averli trasmessi. Inoltre, i comportamenti illegittimi tenuti dal precedente proprietario non potrebbero, ad avviso della società ricorrente, essere addossati alla responsabilità della società considerato l’impegno della nuova proprietà a regolarizzare la situazione finanziaria e a sistemare la contabilità societaria. Afferma testualmente la società che “quanto compiuto dal signor Cardona non può essere addossato alla Società, i cui nuovi soci ed il nuovo Consiglio si sono adoperati per pagare ingenti debiti (ben superiori a quanti segnalati al momento dell’acquisto delle quote), per impostare una contabilità corretta gestita per mesi da “artisti” della partita doppia.” All’odierna udienza, in via preliminare, il difensore della società, Avv. Alessandro Scheda, dichiarava di non sollevare eccezioni relative ai termini di difesa così come abbreviati dalla norma entrata in vigore ai primi di maggio. Il Rappresentante della Procura, ribadendo la sua convinzione di colpevolezza, richiedeva 6 punti di penalizzazione per la società ed 1 anno di inibizione per il Sig. Paganoni. Di converso, il rappresentante della difesa chiedeva il proscioglimento della società e del suo Presidente. La ricostruzione giuridica adottata dal rappresentante della Pro Vercelli non può essere condivisa da questa Commissione, la quale, dovendosi applicare il principio della responsabilità diretta, non può che far ricadere la condotta ascrivibile al Domenico Cardone sulla società Pro Vercelli. Tale principio non può che trovare applicazione alla fattispecie in oggetto. Per ciò che concerne la condotta ascrivibile all’attuale Presidente, ovvero Paganoni, il ritardato invio del rapporto ricavi/indebitamento è fatto acclarato e non contestato da parte della società. Sulla base delle considerazioni su esposte la Commissione decide di irrogare la sanzione di 4 punti di penalizzazione nella classifica del campionato in corso per la U.S. Pro Vercelli e l’inibizione di 2 mesi al Presidente, considerate tutte le circostanze attenuanti enunciate dall’interessato. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società U.S. Pro Vercelli S.r.l. la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e al Presidente Vero Paganoni la sanzione di 2 mesi di inibizione
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