LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI AD UMBERTO MASTELLARINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI AD UMBERTO MASTELLARINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE
CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. veniva
contestato:
- a Mastellarini Umberto, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante
della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., la violazione dell’art. 7
comma 3° C.G.S. in relazione all’art. 89 N.O.I.F. e Comunicato Ufficiale n.
189/A del 15.3.2005, per aver prelevato dalla cassa sociale l’importo di euro
538.000,00 versato tre giorni prima allo scopo di ripianare la carenza
patrimoniale rilevata dalla CO.VI.SO.C. impeditiva dell’iscrizione al
campionato;
- alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la
violazione di cui all’art. 2 comma 4° C.G.S. per l’addebito contestato al proprio
presidente.
I soggetti deferiti facevano pervenire nei termini memorie difensive
nelle quali, preliminarmente alla confutazione del merito, eccepivano
l’inammissibilità del deferimento per mancato rispetto del termine di
comparizione fissato dall’art. 37 comma 3° C.G.S.-.
Alla riunione del 5 maggio 2006 comparivano il rappresentante della
Procura Federale nonché i deferiti, assistiti dai propri difensori, i quali ultimi
riproponevano l’eccezione di improcedibilità già avanzata negli scritti: sulla
opposizione del rappresentante della Procura Federale, la Commissione si
riservava di decidere.
Con successivo provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.
316/C del 6 maggio 2006, la Commissione accoglieva l’eccezione ritenendo
non rispettato il termine ex art. 37 comma 3° C.G.S. dal momento che il
deferimento era stato comunicato agli interessati in data anteriore
all’emanazione del provvedimento federale che aveva disposto
l’abbreviazione dei termini sino a 5 giorni: ordinava nuova convocazione per il
dibattimento.
In data 8 maggio 2006 i difensori del presidente Mastellarini facevano
pervenire memoria integrativa nella quale ribadivano che tutta l’operazione
contabile de qua era immune da censure disciplinari avendo avuto come
scopo solo il raggiungimento di obiettivi di discrezionalità imprenditoriale.
All’odierna riunione comparivano nuovamente tutti i soggetti interessati,
fra i quali il curatore della società nel frattempo fallita, che svolgevano
oralmente le loro argomentazioni.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini
concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità degli incolpati, con
irrogazione della sanzione della inibizione per anni uno al presidente
Mastellarini e della penalizzazione di 4 punti in classifica per la società S.S.
Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
I deferiti e i di loro difensori sostenevano l’inesistenza di violazioni
regolamentari chiedendo il proscioglimento da ogni addebito: in subordine, il
difensore della società Sambendettese chiedeva la dichiarazione di
improcedibilità del deferimento per diversità della contestazione, con
restituzione degli atti alla Procura Federale; in ulteriore subordine che venisse
riconosciuta la responsabilità diretta per la sola violazione dell’art. 1 C.G.S.
con irrogazione della sanzione minima prevista.
La materialità dei fatti oggetto dell’incolpazione è pienamente provata.
Risulta infatti dai documenti acquisiti dalla Procura Federale che la
società Sambenedettese, al fine di soddisfare i requisiti economici stabiliti dal
Consiglio Federale per l’iscrizione ai campionati, effettuò, oltre l’aumento
formale di capitale per euro 339.429,00, come da delibera del 10/3/2005,
anche un versamento di euro 538.000,00 in conto aumento di capitale
irreversibile, inviandone formale comunicazione in data 5 luglio 2005: peraltro,
gli ispettori della CO.VI.SO.C. accertarono che l’intera somma ultima indicata
era stata prelevata dalle casse sociali il successivo 8 luglio 2005.
Tutto questo è stato riconosciuto come corrispondente al vero anche
negli scritti difensivi dei deferiti nei quali viene però contestata ogni
sostanziale illegittimità dell’operato dei responsabili della società.
Nella memoria nell’interesse del presidente Mastellarini, veniva
sottolineato che rispetto alle rilevazioni della CO.VI.SO.C. era intervenuto un
incremento patrimoniale di euro 450.000,00 dovuto agli incassi per i play-off,
talchè il deficit si era sensibilmente ridotto e, comunque, la Sambenedettese
aveva correttamente fatto fronte a tutti i suoi impegni. Così, effettuato il
versamento in ossequio alle regole federali, non v’era poi stato bisogno di
mantenere una liquidità tanto elevata e il danaro era stato prelevato per le
esigenze di gestione aziendale. Non v’era stata, quindi, alcuna modifica di
documenti né alcun comportamento surrettizio della società.
Analoghe considerazioni erano svolte nella memoria difensiva della
Sambenedettese nella quale era ancor più chiaramente evidenziato che
nessuna falsificazione documentale prevista dall’art. 7 comma 3° C.G.S. era
stata compiuta, poiché tutta l’operazione si era svolta in modo formalmente e
sostanzialmente corretto. Richiamava precedente giurisprudenza di questa
Commissione (U.S. Ragusa S.r.l. in C.U. 8/C del 24.8.2005) nella quale era
stata affermato il medesimo principio e, in subordine e a tutto concedere,
ipotizzava la violazione dell’art. 1 C.G.S., così come ritenuto nella delibera
appena citata.
Infine, anche la memoria pervenuta in data 8 maggio 2006, riconosciuti
i fatti, sosteneva che la regolare e manifesta utilizzazione della liquidità
creatasi con il versamento sociale non era sindacabile in sede di
responsabilità disciplinare sportiva, attenendo solo alle scelte discrezionali
economico-aziendali dell’imprenditore.
Puntualizzata e accertata in fatto la situazione, la Commissione ritiene
di ribadire i principi affermati nella sua precedente decisione richiamata anche
dalla società incolpata.
Invero l’articolo 7 comma 3 C.G.S. sanziona l’iscrizione al Campionato
mediante falsificazione dei documenti contabili o amministrativi, senza ulteriori
ampliamenti, Ciò significa che l’articolo 89 delle N.O.I.F. – e le relative
disposizioni attuative degli Organi Federali – non costituiscono norme
integratici delle fattispecie disciplinare ex art.7 comma 3 C.G.S. e quindi la
loro violazione non può essere riportata sotto la previsione di questo.
Circa il significato da assegnare al termine di falsificazione può sorgere
il problema del ricomprensione sia del falso materiale sia del falso ideologico,
questione che nel caso in esame non merita di essere affrontata perché priva
di conseguenza della decisione. In effetti, anche volendo ritenere sanzionabile
la falsificazione ideologica, deve dirsi che tale ipotesi non si è verificata nella
specie poiché il versamento di euro 538.000,00 è stato indicato ed è
effettivamente avvenuto.
Rimane quindi esclusa la sussumibilità del fatto sotto la norma oggetto
della contestazione, ma ciò non significa che esso non debba essere
sanzionato con ricorso ad altra disposizione del C.G.S. e cioè, per quello che
si dirà più oltre, sotto l’art.1.
Né può accogliersi la tesi della illegittimità della pronuncia per diversità
tra il fatto accertato e l’incolpazione, poiché nel deferimento della Procura
Federale è specificamente ed esattamente indicato come comportamento
violatore delle norme quello che la Commissione ha accertato e pone a base
della sua decisione: si tratta solo di una diversa qualificazione giuridica del
fatto che ben può essere compiuta dal giudice in applicazione dei principi
generali.
Tornando all’art.1 C.G.S., esso sanziona qualsiasi comportamento, dei
soggetti che sono tenuti all’osservanza delle norme federali, che sia violatore
dei principi di comportamento secondo lealtà, correttezza e probità in ogni
aspetto riferibile all’attività sportiva. Ed è indubbio che il prelevamento quasi
immediato di un’ingente somma formalmente destinata a riportare nei limiti
della correttezza la situazione patrimoniale della società è atto surretiziamente
elusivo del rispetto delle norme.
Sanzione equa si stime per l’allora presidente Mastellarini quella di un
anno di inibizione per la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. quella di 4
punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere la sanzione dell’inibizione di un anno al Mastellarini Umberto ed
alla società S.S. Sambendettese Calcio S.r.l. la penalizzazione di 4 punti da
scontare in classifica del Campionato in corso.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI AD UMBERTO MASTELLARINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-."