LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI AD UMBERTO MASTELLARINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI AD UMBERTO MASTELLARINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. veniva contestato: - a Mastellarini Umberto, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., la violazione dell’art. 7 comma 3° C.G.S. in relazione all’art. 89 N.O.I.F. e Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15.3.2005, per aver prelevato dalla cassa sociale l’importo di euro 538.000,00 versato tre giorni prima allo scopo di ripianare la carenza patrimoniale rilevata dalla CO.VI.SO.C. impeditiva dell’iscrizione al campionato; - alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° C.G.S. per l’addebito contestato al proprio presidente. I soggetti deferiti facevano pervenire nei termini memorie difensive nelle quali, preliminarmente alla confutazione del merito, eccepivano l’inammissibilità del deferimento per mancato rispetto del termine di comparizione fissato dall’art. 37 comma 3° C.G.S.-. Alla riunione del 5 maggio 2006 comparivano il rappresentante della Procura Federale nonché i deferiti, assistiti dai propri difensori, i quali ultimi riproponevano l’eccezione di improcedibilità già avanzata negli scritti: sulla opposizione del rappresentante della Procura Federale, la Commissione si riservava di decidere. Con successivo provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 316/C del 6 maggio 2006, la Commissione accoglieva l’eccezione ritenendo non rispettato il termine ex art. 37 comma 3° C.G.S. dal momento che il deferimento era stato comunicato agli interessati in data anteriore all’emanazione del provvedimento federale che aveva disposto l’abbreviazione dei termini sino a 5 giorni: ordinava nuova convocazione per il dibattimento. In data 8 maggio 2006 i difensori del presidente Mastellarini facevano pervenire memoria integrativa nella quale ribadivano che tutta l’operazione contabile de qua era immune da censure disciplinari avendo avuto come scopo solo il raggiungimento di obiettivi di discrezionalità imprenditoriale. All’odierna riunione comparivano nuovamente tutti i soggetti interessati, fra i quali il curatore della società nel frattempo fallita, che svolgevano oralmente le loro argomentazioni. Il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità degli incolpati, con irrogazione della sanzione della inibizione per anni uno al presidente Mastellarini e della penalizzazione di 4 punti in classifica per la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-. I deferiti e i di loro difensori sostenevano l’inesistenza di violazioni regolamentari chiedendo il proscioglimento da ogni addebito: in subordine, il difensore della società Sambendettese chiedeva la dichiarazione di improcedibilità del deferimento per diversità della contestazione, con restituzione degli atti alla Procura Federale; in ulteriore subordine che venisse riconosciuta la responsabilità diretta per la sola violazione dell’art. 1 C.G.S. con irrogazione della sanzione minima prevista. La materialità dei fatti oggetto dell’incolpazione è pienamente provata. Risulta infatti dai documenti acquisiti dalla Procura Federale che la società Sambenedettese, al fine di soddisfare i requisiti economici stabiliti dal Consiglio Federale per l’iscrizione ai campionati, effettuò, oltre l’aumento formale di capitale per euro 339.429,00, come da delibera del 10/3/2005, anche un versamento di euro 538.000,00 in conto aumento di capitale irreversibile, inviandone formale comunicazione in data 5 luglio 2005: peraltro, gli ispettori della CO.VI.SO.C. accertarono che l’intera somma ultima indicata era stata prelevata dalle casse sociali il successivo 8 luglio 2005. Tutto questo è stato riconosciuto come corrispondente al vero anche negli scritti difensivi dei deferiti nei quali viene però contestata ogni sostanziale illegittimità dell’operato dei responsabili della società. Nella memoria nell’interesse del presidente Mastellarini, veniva sottolineato che rispetto alle rilevazioni della CO.VI.SO.C. era intervenuto un incremento patrimoniale di euro 450.000,00 dovuto agli incassi per i play-off, talchè il deficit si era sensibilmente ridotto e, comunque, la Sambenedettese aveva correttamente fatto fronte a tutti i suoi impegni. Così, effettuato il versamento in ossequio alle regole federali, non v’era poi stato bisogno di mantenere una liquidità tanto elevata e il danaro era stato prelevato per le esigenze di gestione aziendale. Non v’era stata, quindi, alcuna modifica di documenti né alcun comportamento surrettizio della società. Analoghe considerazioni erano svolte nella memoria difensiva della Sambenedettese nella quale era ancor più chiaramente evidenziato che nessuna falsificazione documentale prevista dall’art. 7 comma 3° C.G.S. era stata compiuta, poiché tutta l’operazione si era svolta in modo formalmente e sostanzialmente corretto. Richiamava precedente giurisprudenza di questa Commissione (U.S. Ragusa S.r.l. in C.U. 8/C del 24.8.2005) nella quale era stata affermato il medesimo principio e, in subordine e a tutto concedere, ipotizzava la violazione dell’art. 1 C.G.S., così come ritenuto nella delibera appena citata. Infine, anche la memoria pervenuta in data 8 maggio 2006, riconosciuti i fatti, sosteneva che la regolare e manifesta utilizzazione della liquidità creatasi con il versamento sociale non era sindacabile in sede di responsabilità disciplinare sportiva, attenendo solo alle scelte discrezionali economico-aziendali dell’imprenditore. Puntualizzata e accertata in fatto la situazione, la Commissione ritiene di ribadire i principi affermati nella sua precedente decisione richiamata anche dalla società incolpata. Invero l’articolo 7 comma 3 C.G.S. sanziona l’iscrizione al Campionato mediante falsificazione dei documenti contabili o amministrativi, senza ulteriori ampliamenti, Ciò significa che l’articolo 89 delle N.O.I.F. – e le relative disposizioni attuative degli Organi Federali – non costituiscono norme integratici delle fattispecie disciplinare ex art.7 comma 3 C.G.S. e quindi la loro violazione non può essere riportata sotto la previsione di questo. Circa il significato da assegnare al termine di falsificazione può sorgere il problema del ricomprensione sia del falso materiale sia del falso ideologico, questione che nel caso in esame non merita di essere affrontata perché priva di conseguenza della decisione. In effetti, anche volendo ritenere sanzionabile la falsificazione ideologica, deve dirsi che tale ipotesi non si è verificata nella specie poiché il versamento di euro 538.000,00 è stato indicato ed è effettivamente avvenuto. Rimane quindi esclusa la sussumibilità del fatto sotto la norma oggetto della contestazione, ma ciò non significa che esso non debba essere sanzionato con ricorso ad altra disposizione del C.G.S. e cioè, per quello che si dirà più oltre, sotto l’art.1. Né può accogliersi la tesi della illegittimità della pronuncia per diversità tra il fatto accertato e l’incolpazione, poiché nel deferimento della Procura Federale è specificamente ed esattamente indicato come comportamento violatore delle norme quello che la Commissione ha accertato e pone a base della sua decisione: si tratta solo di una diversa qualificazione giuridica del fatto che ben può essere compiuta dal giudice in applicazione dei principi generali. Tornando all’art.1 C.G.S., esso sanziona qualsiasi comportamento, dei soggetti che sono tenuti all’osservanza delle norme federali, che sia violatore dei principi di comportamento secondo lealtà, correttezza e probità in ogni aspetto riferibile all’attività sportiva. Ed è indubbio che il prelevamento quasi immediato di un’ingente somma formalmente destinata a riportare nei limiti della correttezza la situazione patrimoniale della società è atto surretiziamente elusivo del rispetto delle norme. Sanzione equa si stime per l’allora presidente Mastellarini quella di un anno di inibizione per la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. quella di 4 punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere la sanzione dell’inibizione di un anno al Mastellarini Umberto ed alla società S.S. Sambendettese Calcio S.r.l. la penalizzazione di 4 punti da scontare in classifica del Campionato in corso.
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