LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A.-. Con memoria difensiva presentata nei termini, la società Teramo Calcio S.p.a. e Romano Malavolta, hanno totalmente contestato gli addebiti sulla base delle seguenti argomentazioni: - la violazione contestata sarebbe insussistente, in quanto l'apporto finanziario assicurato dal socio di riferimento Romano Malavolta deve essere qualificato come versamento in conto aumento capitale e non, come erroneamente qualificato dalla CO.VI.SO.C. e ribadito dal Procuratore Federale nell'atto di deferimento, un finanziamento postergato ed infruttifero. La predetta reale natura sarebbe confermata dalla causale del versamento risultante dalle contabili bancarie, nonchè dall'appostamento dello stesso nel bilancio societario; - la presunta simulazione accreditata nell'atto di deferimento è di fatto inesistente, in quanto la somma complessiva di 1.663.000 euro risulta definitivamente acquisita al patrimonio sociale, tanto che è stata utilizzata per il pagamento di debiti fiscali e previdenziali per l'ammontare di 1.035.048,62 euro. L'utilizzazione della somma di 550.000,00 euro come prestito al socio Romano Malavolta non costituisce restituzione o rimborso parziale del finanziamento perchè definitivamente acquisita dalla società come mezzi propri; - la violazione contestata è di fatto inesistente in quanto non si rileva nella fattispecie alcuna produzione, alterazione o falsificazione dei documenti richiesti per l'iscrizione al campionato, nè la stessa è stata ottenuta falsificando propri documenti contabili ed amministrativi; - il ripianamento patrimoniale richiesto dalla CO.VI.SO.C era di fatto non necessario, in quanto fondato sul presupposto errato di una carenza dei parametri PA e PD derivante da una non corretta esposizione in bilancio dei crediti verso soci. All'odierna riunione sono intervenuti per la Procura Federale l'avv. Federico Bagattini che ha concluso il suo intervento richiedendo che, riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti per gli addebiti contestati, siano inflitti agli stessi le seguenti sanzioni : - per la società 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso: - per il presidente Romano Malavolta anni uno di inibizione. Questi ultimi sono rappresentati dall'avv. Fabrizio Acronzio il quale, ribaditi i motivi esposti nella memoria difensiva, ha insistito nella richiesta di totale proscioglimento dei propri assistiti per non aver commesso il fatto o, in via subordinata, perchè il fatto non sussiste. La Commissione giudica preliminarmente opportune, in riferimento all'atto di deferimento, le seguenti precisazioni : - il campionato di riferimento per la ricorrenza dei requisiti di ammissione è quello del 2005 - 2006 ; - l'importo del finanziamento stornato dal conto della società a favore del socio Romano Malavolta ammonta ad 550.000,00 euro; - il versamento eseguito a favore della società Teramo Calcio S.p.a. dal socio di maggioranza Romano Malavolta in data 11/7/2005 va correttamente qualificato come "versamento in conto futuro aumento di capitale" e non come "finanziamento postergato ed infruttifero", ma tale precisazione non influisce minimamente sugli esiti del procedimento, in quanto la contestata violazione dell'art.7 comma 3 del C.G.S. è motivata dal "simulato superamento della fattispecie di cui all'art. 2447 c.c.", situazione rilevabile in ricorrenza di entrambe le qualificazioni contabili. - lo scopo perseguito dalla normativa prevista nel C.U. della F.I.G.C. in data 15/3/2005 è quello di decretare l'ammissione al Campionato 2005-2006 delle società che si dimostrino in linea con i parametri economici, finanziari e contabili ivi stabiliti; pertanto, nell'ipotesi in cui il discostamento da detti parametri sia tale da configurare una situazione patrimoniale che integri la fattispecie prevista dall'art.2447 c.c., l'ammissione al Campionato è ulteriormente subordinata al superamento di tale situazione con la procedura prevista dal predetto articolo. All'esito dell'attento esame dei documenti agli atti del procedimento e dell'odierno dibattimento, la Commissione ritiene accertata la responsabilità dei soggetti deferiti per gli addebiti contestati. Nella memoria difensiva questi ultimi hanno ritenuto di contraddire le tesi accusatorie evidenziando una differente valutazione degli aspetti formali del finanziamento eseguito dal socio Malavolta: se ne è precisata la natura di "versamento in conto futuro aumento di capitale", e la funzione dello stesso quale "apporto finanziario definitivamente acquisito dalla società" in conseguenza del successivo appostamento in bilancio. Ma l'indagine va focalizzata non tanto sugli aspetti formali e contabili, quanto sul piano sostanziale, ovvero sulla rispondenza dell'operazione di rifinanziamento alle finalità perseguite dalla normativa per l'ammissione al Campionato 2005-2006, di cui al C.U. 189/a del 15/3/2005 ed in particolare sulla prescrizione contenuta al paragrafo I) lettera B punto 5) che prescrive l'obbligo di documentare , ove rilevato , "l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art.2447 c.c. con l'ottemperanza degli adempimenti prescritti dalla medesima norma". Tale norma prescrive che nell'ipotesi in cui, per perdite di esercizio, il capitale sociale si riduce al disotto del minimo legale gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società". E' appena il caso di ricordare, inoltre, che l'inottemperanza di tale prescrizione ha come conseguenza lo scioglimento "ope legis" della società a norma dell'art. 2484 n.4. Dagli atti ufficiali emerge in modo documentalmente comprovato che la ricorrenza della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. è stata contestata alla società Teramo Calcio S.p.a. in data 8/7/2005 con nota della CO.VI.SO.C. che quantificava la carenza patrimoniale (rectius l'esposizione debitoria da ripIanare) in complessivi 1.469.114,00 euro, a fronte di un capitale sociale di 156.000,00 euro. Da tale rilievo è sorto a carico della società l'obbligo di abbattimento delle perdite e ricostituzione del capitale da eseguirsi mediante convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, conseguente delibera e versamento del quantificato importo ovvero, se già esistente nella cassa sociale a titolo di finanziamento in conto aumento di capitale,mediante operazione contabile che, convertitolo in capitale, ne permettesse la successiva riduzione a copertura delle perdite di esercizio. Tale procedimento previsto dalla norma in esame ha lo scopo di rendere le somme versate dai soci indisponibili a qualsiasi altra destinazione che non sia quella del pagamento dei debiti a bilancio. Diverso risulta essere il comportamento seguito dalla società Teramo Calcio S.p.a., la quale procede ad una copertura delle perdite, come innanzi quantificate dalla CO.VI.SO.C. (organo a tale scopo proposto) soltanto apparente e simulata, tanto che una parte del richiamato finanziamento è stata appunto destinata a finalità diverse. Infatti in data 11 luglio 2005 il complessivo versamento di 1.663.000,00 euro eseguito dal socio Romano Malavolta a favore della società è stato frazionato in due distinte operazioni contabili (come da documentazione agli atti) la prima di 1.113.000,00 euro e la seconda di 550.000,00 euro, ovvero proprio dell'importo esattamente stornato in pari data (in presumibile compensazione di valuta) a favore di Romano Malavolta a titolo di prestito al socio. Non vi è chi non veda in tale operazione contabile la volontà di creare una situazione di apporto finanziario simulato, allo scopo di presentare una situazione patrimoniale solo in apparenza conforme alle prescrizioni della Normativa federale ed alle richieste della CO.VI.SO.C.-. E' di tutta evidenza che accreditare tale situazione amministrativa come del tutto regolare si manifesta in totale e palese contrasto con la normativa di cui al richiamato C.U.189/2005, al rispetto del quale le società che hanno richiesto l'iscrizione al campionato 2005 -2006 dovevano uniformarsi nel rispetto degli oneri imposti dall'art. 27 dello Statuto Federale, dell’art.89 delle N.O.I.F.-. La Commissione rileva inoltre che l’articolo 7 comma 3 C.G.S. sanziona l’iscrizione al Campionato mediante falsificazione dei documenti contabili o amministrativi, senza ulteriori ampliamenti. Ciò significa che l’articolo 89 delle N.O.I.F. – e le relative disposizioni attuative degli Organi Federali – non costituiscono norme integratici delle fattispecie disciplinare ex art.7 comma 3 C.G.S. e quindi la loro violazione non può essere riportata sotto la previsione di questo. Circa il significato da assegnare al termine di falsificazione può sorgere il problema del ricomprensione sia del falso materiale sia del falso ideologico, questione che nel caso in esame non merita di essere affrontata perché priva di conseguenza della decisione. In effetti, anche volendo ritenere sanzionabile la falsificazione ideologica, deve dirsi che tale ipotesi non si è verificata nella specie poiché il versamento di euro 1.663.000,00 (pur con le discutibili modalità innanzi evidenziate) è stato indicato ed è effettivamente avvenuto. Rimane quindi esclusa la sussumibilità del fatto sotto la norma oggetto della contestazione, ma ciò non significa che esso non debba essere sanzionato con ricorso ad altra disposizione del C.G.S. e cioè, per quello che si dirà più oltre, sotto l’art.1. Né può accogliersi la tesi della illegittimità della pronuncia per diversità tra il fatto accertato e l’incolpazione, poiché nel deferimento della Procura Federale è specificamente ed esattamente indicato come comportamento violatore delle norme quello che la Commissione ha accertato e pone a base della sua decisione: si tratta solo di una diversa qualificazione giuridica del fatto che ben può essere compiuta dal giudice in applicazione dei principi generali. Tornando all’art.1 C.G.S., esso sanziona qualsiasi comportamento dei soggetti che sono tenuti all’osservanza delle norme federali che sia violatore dei principi di comportamento secondo lealtà, correttezza e probità in ogni aspetto riferibile all’attività sportiva. Ed è indubbio che il prelevamento pressochè contestuale di un’ingente somma formalmente destinata a riportare nei limiti della correttezza richiesta dalla CO.VI.SO.C. la situazione patrimoniale della società è atto surretiziamente elusivo del rispetto delle norme poste dall’ordinamento sportivo. Sanzione equa si stima per il presidente Romano Malavolta quella di un anno di inibizione per la società Teramo Calcio S.p.a. quella di 4 punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere al presidente Romano Malavolta quella di un anno di inibizione per la società Teramo Calcio S.p.a. quella di 4 punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it