LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.343/C del 22/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.R.L. E DEI SIGG.RI: 1) ROMANO MALAVOLTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO; 2) ALESSANDRO DEL GROSSO, CALCIATORE, ATTUALMENTE TESSERATO CON IL CATANZARO; 3) DIEGO FAVAZZA, GIÀ CALCIATORE DEL TERAMO CALCIO, SVINCOLATO; 4) PAOLO MANCINI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON IL MARTINA; 5) ALESSANDRO IANNUZZI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON IL GUALDO; 6) ALESSANDRO STURBA, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON LA LUCCHESE; 7) ALESSIO SCARCHILLI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON LA VITERBESE; 8) LUIGI PANARELLI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON L’AVELLINO; 9) ROBERTO SCHETTINO, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON IL LATINA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.343/C del 22/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.R.L. E DEI SIGG.RI: 1) ROMANO MALAVOLTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO; 2) ALESSANDRO DEL GROSSO, CALCIATORE, ATTUALMENTE TESSERATO CON IL CATANZARO; 3) DIEGO FAVAZZA, GIÀ CALCIATORE DEL TERAMO CALCIO, SVINCOLATO; 4) PAOLO MANCINI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON IL MARTINA; 5) ALESSANDRO IANNUZZI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON IL GUALDO; 6) ALESSANDRO STURBA, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON LA LUCCHESE; 7) ALESSIO SCARCHILLI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON LA VITERBESE; 8) LUIGI PANARELLI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON L’AVELLINO; 9) ROBERTO SCHETTINO, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON IL LATINA. Su deferimento della Procura Federale della F.IG.C. in data 8 maggio 2006, comunicato ai sensi dell’art. 28, comma 5, C.G.S., si e contestato: a) al signor Malavolta Romano, presidente del Teramo Calcio S.p.a ed ai signori Del Grosso Alessandro, Favazza Diego, Mancini Paolo, Iannuzzi Alessandro, Sturba Alessandro, Scarchilli Alessio, Panarelli Luigi e Schettino Roberto, calciatori, all’epoca dei fatti tesserati per la predetta società, la violazione dell’art. 94, comma 1, lettere a) e b) , N.O.I.F., per avere il primo, nella sua qualità di presidente del Teramo Calcio, concordato con ciascuno degli indicati calciatori, per la stagione calcistica 2004/2005, un compenso ulteriore rispetto a quello previsto dal contratto depositato in Lega e determinato in base all’importo degli assegni emessi in favore degli stessi calciatori, come segue: - 23.000,00 euro per Del Grosso Alessandro; - 9.000,00 euro per Favazza Diego; - 30.800,00 euro per Mancini Paolo; - 39.500,00 euro per lannuzzi Alessandro; - 84.585,00 euro per Sturba Alessandro; - 56.000,00 euro per Scarchilli Alessio; - 52.858,00 euro per Panarelli Luigi; - 7.500,00 euro per Schettino Roberto; b) ai predetti calciatori Mancini Paolo, Schettino Roberto, Sturba Alessandro e Panarelli Luigi, inoltre, la violazione dell’art.1 C.G.S. in violazione agli artt. 13, comma 3 del Regolamento per l’esercizio dell’attività agente di calciatori, e 93, comma 1, N.O.I.F., per aver sottoscritto il proprio contratto col Teramo Calcio per la stagione calcistica 2004/2005, senza che sull’atto apparissero il nominativo e la sottoscrizione dell’agente della cui opera si erano avvalsi “al fine e nella conclusione” del rispettivo contratto; c) al sig. Malavolta Romano, la violazione dell’art. 85 N.O.I.F. per non aver riportato in bilancio gli importi degli assegni a favore dei detti calciatori, da lui personalmente emessi sul conto corrente della società a titolo di compenso integrativo per le prestazioni dei calciatori interessati; d) al Malavolta inoltre la violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale, per aver adito, quale presidente del Teramo Calcio, senza la prescritta autorizzazione, la giurisdizione ordinaria ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l’inibitoria al protesto degli assegni da lui come sopra emessi e rilasciati; e) al Teramo Calcio S.p.a., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S., le violazioni contestate ai soggetti sopra indicati. Hanno fatto pervenire memoria difensiva la società incolpata in data 16/5/2006, i calciatori Panarelli, Sturba, Scarchilli, Iannuzzi e Mancini in data 13/5/2006 ed il calciatore Alessandro Del Grosso il 15/5/2006. All’udienza dibattimentale l’avv. Federico Bagattini per la Procura Federale ha chiesto che venga affermata la responsabilità degli incolpati per tutte le violazioni contestate e che conseguentemente vengano irrogate la seguenti sanzioni: - al Romano Malavolta l’inibizione per un anno e tre mesi; - ai calciatori Mancini, Schettino, Sturba, Panarelli la squalifica di un mese e quindici giorni, ovvero in alternativa di tre mesi e quindici giorni, a secondo che l’attività agonistica della corrente stagione sportiva 2005/06 non sia ancora cessata da parte del soggetto sanzionato o sia già cessata, ai fini del conseguimento dell’efficacia afflittiva della sanzione; - ai calciatori Del Grosso, Favazza, Iannuzzi e Scarchilli mesi uno o mesi tre con le modalità applicative di cui sopra; - alla società Teramo Calcio S.p.a. l’ammenda di euro 300.000,00 e di tre punti di penalizzazione da applicarsi nel Campionato in corso nel caso che per la classifica risultino afflittivi, altrimenti da scontarsi nel prossimo Campionato. In ipotesi, previa derubricazione del capo di incolpazione di cui al punto d) nella violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’ultimo periodo dell’art.94 N.O.I.F., immutata la come sopra richiesta sanzione per il Malavolta, infliggere alla società, in sostituzione della penalizzazione di tre punti, la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 e così complessivamente euro 305.000,00. Per il calciatore Del Grosso, presente, l’avv. Giulio Cesare Villoni ha richiamato le difese esposte in memoria ed ha chiesto che la sanzione della squalifica chiesta dal rappresentante della Procura venga commutata in ammenda. L’avv. Antonio Marrone per i calciatori Diego Favazza, Luigi Panarelli, Alessandro Sturba, Alessandro lannuzzi, Paolo Mancini e Alessandro Scarchilli ha richiamato in toto le difese e conclusioni di cui in memoria. Gli avv.ti Chiacchio e Cozzone che hanno assunto la difesa del Romano Malavolta e della società Teramo Calcio in sostituzione del precedente difensore, all’uopo depositando regolare mandato, hanno dichiarato in via pregiudiziale di rinunciare all’eccezione di incompetenza formulata nella memoria del precedente difensore; e, al termine della discussione hanno chiesto il proscioglimento dei propri rappresentati per la violazione contestata al capo d) della contestazione (violazione clausola compromissoria) per insussistenza della stessa, il proscioglimento dalle incolpazioni di cui ai capi a), c) ed e) della contestazione per inesistenza di prova delle pattuizioni “in nero”. In subordine, hanno concluso perché siano applicate sanzioni di carattere equitativo; in via istruttoria hanno chiesto che comunque venga convocato il Malavolta al fine di rendere dichiarazioni che potrebbero essere esaustive per la decisione. A tale richiesta si è opposto il rappresentante della Procura confermando che l’istruttoria esperita è risultata più che sufficiente a ritenere esistenti le violazioni. Prima della trattazione del merito deve prendersi atto della rinuncia fatta dai difensori della società e del suo presidente, alla pregiudiziale eccezione di incompetenza fondata sull’assunto che in base al disposto di cui all’art. 37, comma 1, ultimo periodo, la competenza andrebbe attribuita alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, dato che due degli incolpati, i calciatori Alessandro Del Grosso e Luigi Panarelli, si sarebbero tesserati, e lo sono attualmente, rispettivamente per l’U.S. Catanzaro e l’U.S. Avellino, entrambe in organico della Lega Nazionale Professionisti. La rinuncia appare più che opportuna stante la palese infondatezza dell’eccezione che ignora il disposto di cui all’art.28, comma 6 C.G.S. che ai fini della competenza fa riferimento alla Lega di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. Va quindi affrontata la questione concernente la violazione della clausola compromissoria (sub d) della contestazione) che comporta la sanzione edittale più grave (penalizzazione minima di tre punti in classifica) rispetto a quelle della altre contestate violazioni. Alla base del deferimento vi è il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. dalla società Teramo Calcio S.p.a. al Tribunale di Teramo, diretto ad ottenere la sospensione della pubblicazione del nominativo della Teramo Calcio S.p.a. nel registro informatico dei protesti degli assegni per cui è procedimento, o, se eventualmente già avvenuta, la sua cancellazione. Secondo la contestazione l’iniziativa giudiziaria è stata assunta senza la previa autorizzazione di cui all’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale. Con la indicata memoria la società ed il suo presidente respingono le contestazioni siccome non fondate. Sostengono in via principale che in tanto può parlarsi di applicazione della clausola e quindi della necessità della preventiva istanza di deroga, in quanto si tratti di controversia che possa essere decisa dagli organi federali, più precisamente che sussistano atti pretesi elusivi della cosiddetta «giustiziabilità” sportiva della controversia. Dall’esame dei fatti gli incolpati rilevano che il mezzo processuale ed il conseguimento della tutela oggetto della domanda all’ A.G.O. non potevano essere, rispettivamente, utilizzati ed ottenuti ricorrendo alla giustizia domestica, per cui il ricorso al Giudice ordinario non può costituire violazione della clausola compromissoria, nè sotto il profilo della necessità della preventiva autorizzazione in deroga, nè sotto il profilo dell’elusione del dettato statutario. L’assunto appare fondato sotto i profili ed i limiti che seguono. Col ricorso proposto al Tribunale di Teramo, la società, richiamando I’art. 700 c.p.c., ha chiesto “la sospensione della pubblicazione del suo nominativo nel registro informatico dei protesti o, se eventualmente già avvenuta, la sua cancellazione”. L’azione giudiziale di merito cui è sotteso il procedimento cautelare, viene così delineato nel ricorso (pag. 9 e 10) della ricorrente: “azione giudiziale tesa all’accertamento e conseguente declaratoria dell’illegittimità ed erroneità dei levati protesti, della nullità del patto di garanzia sottostante al rilascio degli assegni e del conseguente diritto al risarcimento dei danni..”. E’ quindi certo che il provvedimento de quo non poteva essere utilmente chiesto né concesso dagli organi della giustizia sportiva, privi di “potestas iudicandi” in proposito e per il giudizio di merito in ordine all’azione cautelata. Va infine rilevato per completezza che in nessun caso la patologia del rapporto instaurato tra le parti avrebbe potuto trovare rimedio e soluzione davanti agli organi della giustizia sportiva stante la irritualità del rapporto medesimo instaurato in violazione di espliciti divieti (art.94, comma 1, lett.a) e b) delle N.O.I.F. e tanto si pone anche a giustificazione della mancata richiesta di autorizzazione da parte della società. Non esiste quindi la violazione contestata e quindi sia il Malavolta che la società Teramo vanno prosciolti dalla rispettiva incolpazione. Risultano invece sicuri elementi per ritenere che gli incolpati e precisamente la società, il suo rappresentante e tutti i calciatori, abbiano violato le norme loro contestate (sub a) dei capi di incolpazione). Il rilascio da parte del presidente della società di 8 assegni postdatati ai calciatori (emessi su conto corrente della società), non è controverso, come non è controversa la funzione di strumento di garanzia degli assegni medesimi; è invece oggetto di disparate e contrastanti dichiarazioni delle parti la causa della promessa di pagamento per la quale i titoli furono emessi e rilasciati. Va quindi accertato se gli stessi costituiscano promessa di pagamento di “compensi, premi ed indennità” oggetto dei divieti di cui all’art.94 comma 1, lett. a) e b). Stando alle dichiarazioni rese dai calciatori, a favore dei quali peraltro milita la presunzione «iuris tantum” dell’esistenza del rapporto sottostante, potrebbe dirsi raggiunta la prova della violazione perché tutti, tranne lo Schettino, hanno ammesso la pattuizione “in nero” a giustificazione del rilascio degli assegni. Quanto alla posizione della società e del suo presidente va ricordato che nel ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Teramo la ricorrente società sostiene che gli assegni erano stati rilasciati ai calciatori ‘a scopo di garanzia del pagamento delle retribuzioni pattuite per le prestazioni calcistiche che sarebbero state rese nel corso della stagione ( 2004/2005 ) e per gli eventuali premi che la società avrebbe corrisposto nel caso in cui avesse conseguito la promozione diretta alla categoria superiore (serie B), o fosse stata ammessa a partecipare agli spareggi di fine Campionato cui avrebbero avuto diritto le squadre che si fossero classificate dal secondo al quinto posto”. Il presidente Malavolta, interrogato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, (a foglio 142) ha dichiarato che “gli assegni a scadenza 30/7/2005 rilasciati ai calciatori innanzi indicati erano a titolo di garanzia per la stagione successiva di un nuovo contratto in caso di promozione alla categoria superiore nel Campionato successivo 2005/2006”. Tale ultima dichiarazione palesemente inattendibile sol per il fatto della sua irragionevolezza, risulta in palese contrasto anche col contenuto del ricorso sopra evidenziato (confermato a pag.12 della memoria difensiva 16/5/2006) il quale, tuttavia, costituisce proprio confessione di un fatto violatore della norma contestata (art.94 N.O.I.F.),quanto meno per quella parte della somma, indeterminata peraltro, che, secondo l’assunto, dovrebbe attribuirsi all’impegno di corrispondere un premio nel caso di conseguimento di un certo risultato sportivo a fine Campionato. La inattendibilità delle tesi difensive della società e del Malavolta trova ulteriore supporto non solo in quella condiscendenza prestata alla versione data dal calciatore Schettino secondo la quale la dazione dell’assegno sarebbe avvenuta per garantirlo da eventuali inadempienze del pattuito col regolare contratto federale, ma anche in quella formale dichiarazione contenuta nel ricorso cautelare secondo la quale l’assegno doveva considerarsi anche in garanzia del pagamento dei legittimi compensi di contratto della stagione in corso (2004/2005). Ma è certamente da escludersi che tale versione possa essere accreditata come veritiera. Non regge nel caso Schettino, poiché, notoriamente, le garanzie che offrono i regolamenti federali che assistono l’adempimento e l’esecuzione di tali contratti sono maggiori di quelle offerte da un assegno postdatato, peraltro di importo inferiore agli emolumenti garantiti. Tanto meno regge nel caso degli altri calciatori in quanto gli importi degli assegni rilasciati sono di gran lunga superiori ai compensi per ciascuno di essi indicato nei contratti regolari depositati in Lega (da circa a due a tre e più volte superiori). La versione resa dai calciatori, tranne lo Schettino, cioè che gli assegni furono rilasciati a integrazione dei compensi indicati in contratto, trova riscontro poi non solo nel quod plerumque accidit, in assenza poi di attendibile contrario riscontro nelle ragioni e giustificazioni addotte dalla società, ma anche nel fatto che una parte di essi ha riconosciuto “contra se”, di aver ricevuto acconti sull’importo dell’assegno per cui il credito vantato non è per l’intero ammontare ma solo per una parte di esso. E’ quindi convincimento della Commissione che l’emissione degli assegni e loro consegna è stata determinata unicamente per ottemperare a pattuizione di compensi e/o di premi (quest’ultima riconosciuta addirittura dalla società nelle sue difese) al di fuori delle regole. Ulteriore elemento di convincimento si trae, specie per quanto riguarda il rapporto coi calciatori Panarelli e Sturba, provenienti dalla A.S. Roma dalla documentazione in atti che rende assolutamente verosimile e realistica lo loro versione (risoluzione di contratto di rilevantissimo importo con la Roma seguita, dopo trattativa non certo facile, da contratto regolamentare con la società Teramo di minimo importo e pagamento da parte della società di provenienza di una notevole somma alla società Teramo evidentemente destinata in tutto o in parte alla integrazione della pattuizione non veritiera del nuovo contratto regolare). Orbene l’art.94, comma 1, lett. a) e b) N.O.I.F.,vieta gli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi di qualsivoglia genere in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale e vieta altresì la corresponsione da parte della società a propri tesserati ed a qualsiasi titolo di compensi, premi o indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto e sue eventuali modificazioni queste ultime, ovviamente, siano state ritualmente depositate in Lega e debitamente approvate. Le violazioni di tali divieti, poi, comportano le sanzioni previste dal C.G.S. come con generale richiamo dispone lo stesso art.94, comma 2, N.O.I.F.-. L’art.7, comma 4, C.G.S. prevede per le società, proprio per le specifiche violazioni di cui all’art. 94 N.O.I.F., la sanzione dell’ammenda da una a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, con possibilità di aggiungere la penalizzazione di uno o più punti in classifica; per i tesserati invece la squalifica di durata non inferiore ad un mese. In base a tali disposizioni, ritenuta l’esistenza di una illecita pattuizione (per alcuni calciatori accompagnatasi anche ad un parziale pagamento), sia nel caso che si consideri integrativa dei compensi risultanti dal contratto depositato, sia invece che concerna “premi” come riconosciuto dalla incolpata che non ha dichiarato nè provato in qual misura gli importi degli assegni sarebbero stati destinati al premio, deve affermarsi la piena responsabilità, nelle violazioni come sopra ascritte, di tutti gli incolpati. Nella determinazione della sanzione deve tenersi conto di quanto appunto dispone l’art.7, comma 4, C.G.S., e quindi quanto alla società andrà commisurata, come base, alla somma degli importi di tutti gli otto assegni; quanto al Malavolta dovrà applicarsi la sanzione della inibizione prevista col minimo di un anno dall’art.7 comma 7 e infine quanto ai calciatori dovrà comminarsi la squalifica prevista dal comma 8 di tale articolo. Quanto al capo sub b) della contestazione, ritenuto provato l’addebito mosso dalla Procura al calciatori Mancini, Schettino, Sturba e Panarelli di aver sottoscritto il proprio contratto per la stagione 2004/2005 senza l’indicazione e la sottoscrizione del rispettivo agente in violazione dell’art.93 comma 1, secondo periodo, delle N.O.I.F. agli stessi verrà applicata come da dispositivo una delle sanzioni di cui all’art.14 C.G.S. in aggiunta a quella per l’altra violazione. Così pure risulta accertata a carico del Malavolta la violazione di cui all’art. 85 N.O.I.F. (e della società per responsabilità diretta) non perché ha rilasciato gli assegni “in garanzia” e neppure perché si tratta di promesse di pagamento, ma per aver effettuato pagamenti di acconto come dichiarato dai calciatori sull’importo indicato sugli assegni senza indicarli nella contabilità e negli altri atti sociali. Per tale violazione verrà applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 13 e 14 C.G.S. in aggiunta a quella da comminarsi per le altre violazioni ed in proposito si provvede come da dispositivo. In particolare per quanto concerne la determinazione delle squalifiche ai calciatori, secondo la richiesta del Procuratore dovrà tenersi conto degli effetti afflittivi della pena in quanto per taluno è cessata l’attività sportiva per fine Campionato e per altri invece continua l’impegno agonistico perché i rispettivi campionati non sono ancora finiti. Per tale ragione è solo apparente la diversità quantitativa delle sanzioni che saranno inflitte a parità di violazioni. Per questi motivI la Commissione d e l i b e r a di infliggere a: - Romano Malavolta, presidente della società Teramo Calcio, la sanzione della inibizione per anni uno e mesi tre a decorrere dalla data di ultimazione di precedenti inibizioni per la violazione ascrittagli al capo A) e C) del deferimento, - Alessandro Del Grosso, calciatore, attualmente tesserato con l’U.S. Catanzaro S.p.a., la squalifica di mesi uno per la violazione di cui al capo A) del deferimento; - Diego Favazza, già calciatore del Teramo Calcio, svincolato, la squalifica di mesi tre per la violazione di cui al capo A) del deferimento; - Paolo Mancini, calciatore attualmente tesserato con l’ A.C. Martina S.r.l., la squalifica di mesi tre e giorni quindici per le violazioni di cui al capo A) e B) del deferimento; - Alessandro Iannuzzi, calciatore attualmente tesserato con il S.S. Gualdo S.r.l., la squalifica per mesi tre per la violazione di cui al capo A) del deferimento; - Alessandro Sturba, calciatore attualmente tesserato con l’A.S. Lucchese Libertas S.r.l., la squalifica per mesi tre e giorni quindici per le violazioni di cui al capo A) e B) del deferimento; - Alessio Scarchilli, calciatore attualmente tesserato con l’A.S. Viterbese Calcio S.r.l., la squalifica di mesi tre per la violazione di cui al capo A) del deferimento; - Luigi Panarelli, calciatore attualmente tesserato con l’U.S. Avellino S.p.a., la squalifica per mesi tre e giorni quindici per la violazione di cui al capo A) e B) del deferimento; - Roberto Schettino, calciatore attualmente tesserato con l’A.S. Latina S.p.a., la squalifica per mesi uno e giorni quindici per la violazione di cui al capo A) e B) del deferimento; - società Teramo Calcio S.p.a. la sanzione di 300.000,00 euro per la violazione di cui al capo A) e C) del deferimento. Proscioglie Romano Malavolta e la Teramo Calcio S.p.a. per la violazione di cui al capo D del deferimento.
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