LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.343/C del 22/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C., A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.,
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.343/C del 22/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C., A
CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA
SOCIETÀ GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO
CALCIO S.R.L.,
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato
contestato
- a Giuseppe Loveri, amministratore unico della società S.S. Giugliano
Calcio S.r.l., la violazione dell’art.7 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva
in relazione all’art.89 delle N.O.I.F. per aver trasmesso alla CO.VI.SO.C. in
data 31/3/2005 documenti con valori difformi da quelli riscontrati in sede di
verifica ispettiva, così ottenendo, sulla base delle disposizioni federali di cui al
C.U. n.189/A del 15/3/2005, l’iscrizione al Campionato in corso, che non
avrebbe potuto ottenere senza le violazioni rilevate in sede di verifica;
- alla società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi
dell’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato
al suo amministratore unico.
Con memoria pervenuta il 15 maggio 2006 i difensori degli incolpati hanno
chiesto il proscioglimento della società richiamando i principi sanciti, per casi
analoghi, da costante ed univoca giurisprudenza.
All’odierna riunione la Commissione prende atto:
- delle conclusioni formulate dal Procuratore Federale avv. Federico
Bagattini che richiede il riconoscimento di responsabilità e la sanzione di un
anno di inibizione per l’amministratore unico Giuseppe Loveri e la
penalizzazione di sei punti in classifica per la società Giugliano Calcio;
- della conclusioni dei difensori della società incolpata e del suo legale
rappresentante avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone che hanno
concluso ribadendo le richieste inserite nella memoria difensiva.
Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ha tratto il
convincimento della insussistenza del presunto illecito amministrativo
addebitato alla società Giugliano.
Appare opportuno inquadrare la natura delle disposizioni federali
previste nel C.U. n. 189/A del 15/3/2005: è indubitabile che la volontà del
legislatore federale sia quella di creare un articolato sistema di controlli
preventivi, allo scopo di agevolare il lavoro della CO.VI.SO.C. in sede di
verifica dell'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato: in
tale ottica i dati da fornire entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova
stagione sportiva non possono non avere che la natura provvisoria e
disarticolata di una sorta di bilancio di previsione.
Dall'attento esame dei dati contabili forniti all'organo di controllo dalla
società deferita, e la cui regolarità viene contestata, la Commissione prende
atto della riscontrata sussistenza di irregolarità formali e dati incongruenti, ma
non rileva una coordinata opera di "alterazione o falsificazione" dei dati
contabili stessi, elemento essenziale per la configurazione dell'illecito
contestato, e ciò a conferma di quanto già deliberato in casi analoghi da
questa Commissione (vedansi C.U. n.322/C del 20/4/2005, C.U. n.327/C del
22/4/2005, C.U. n.80/C del 25/10/2005).
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Giuseppe Loveri, amministratore unico della società
Giugliano Calcio, per non aver commesso il fatto e la società S.S. Giugliano
Calcio S.r.l. perché il fatto non sussiste.
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