LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/C del 24/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIOVANNI CIPOLLA (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.13/C DEL 30/8/2005 GARA AMICHEVOLE GROSSETO-MASSETANA DEL 20 AGOSTO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/C del 24/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIOVANNI CIPOLLA (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.13/C DEL 30/8/2005 GARA AMICHEVOLE GROSSETO-MASSETANA DEL 20 AGOSTO 2005). Al terzo minuto del secondo tempo della gara amichevole Grosseto- Massetana l’arbitro ha espulso il calciatore Giovanni Cipolla del Grosseto per aver colpito con uno schiaffo alla nuca l’avversario senza provocare conseguenze. Per tale infrazione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per due gare effettive per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. Avverso questa delibera ha proposto reclamo il calciatore sostenendo che lo schiaffo alla nuca dell’avversario, peraltro di inconsistente entità, è conseguenza di una spinta da parte dell’antagonista e dopo un alterco conseguente ad uno scontro di gioco. Intervenuto alla riunione odierna il calciatore ha ribadito la sussistenza della provocazione ed ha insistito nella richiesta di riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo non può essere accolto. Osserva la Commissione che dal referto arbitrale emerge indiscutibile il gesto violento compiuto dal calciatore Giovanni Cipolla senza alcun riferimento agli episodi di provocazione dallo stesso dedotti e poichè la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è proporzionata all’infrazione disciplinare commessa dal tesserato la stessa deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Giovanni Cipolla (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.). La tassa va addebitata.
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