LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/C del 24/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE MATTIELIG ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.11/C DEL 30/8/2005 GARA PORTOGRUARO-IVREA DEL 28 AGOSTO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.34/C del 24/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L.
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE
MATTIELIG ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.11/C DEL 30/8/2005
GARA PORTOGRUARO-IVREA DEL 28 AGOSTO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo infliggeva la
squalifica per due gare effettive al calciatore del Portogruaro Summagra,
Mattielig Daniele, per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale
al termine della gara e l’ammenda di 1.500,00 euro alla società sopraindicata
per comportamento scorretto e violento dei sostenitori durante e dopo la gara
e per comportamento offensivo di un fotografo autorizzato verso gli ufficiali di
gara.
Avverso tale delibera proponeva rituale reclamo la società, chiedendo
la riduzione sia della squalifica che dell’ammenda.
Sosteneva la reclamante che, alla fine della gara e a causa di alcune
ritenute sviste arbitrali, il calciatore Mattielig, nella qualità di capitano, aveva
esternato le sue rimostranze all’assistente dell’arbitro, ma senza offese e in
maniera del tutto civile. Quanto al comportamento offensivo del fotografo, la
società deduceva che questi lavorava per conto di una nota testata
giornalistica e che, comunque, era stato prontamente allontanato dai dirigenti.
Nulla sul comportamento dei tifosi.
All’odierna riunione nessuno compariva.
Risulta dal referto dell’assistente arbitrale che, a gara finita, il calciatore
Mattielig si era a lui rivolto dicendogli “svegliati, incapace, maledetto”.
Secondo tale risultanza di atti assistiti da fede privilegiata, non è dubitabile
della portata offensiva delle espressioni, alla stregua del normale significato
assegnato alle parole non riconducibile ad alcuna forma di misurata protesta.
La misura delle sanzione appare congrua e rispondente a quella
ordinariamente irrogata in fattispecie simili.
Quanto alla posizione della società, il comportamento offensivo del
fotografo verso l’altro assistente arbitrale non solo risulta dagli atti di gara, ma
è sostanzialmente riconosciuto dalla reclamante. A nulla rileva, in ordine alla
responsabilità sportiva, che l’operatore (significativamente qualificato come
fotografo della squadra nel referto dell’assistente) sia stato allontanato dopo il
fatto e che lavori anche per una testata giornalistica estranea, essendo stato
comunque autorizzato dalla società.
Congrua ed equa sembra la misura della sanzione pecuniaria inflitta,
anche tenuto conto delle altre situazioni di irregolarità indicate dal Giudice
Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società Portogruaro Summagra
S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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