LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA SURIANO (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA SAMBENEDETTESE-PADOVA DEL 7 MAGGIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA SURIANO (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA SAMBENEDETTESE-PADOVA DEL 7 MAGGIO 2006). La società Calcio Padova S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Andrea Suriano la squalifica di tre gare effettive “per atto di violenza verso un avversario subito dopo un contrasto di gioco; espulso, rivolgeva all’arbitro un’espressione offensiva”. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne chiede la riduzione. In particolare la reclamante, (che peraltro alcuna difesa sviluppa circa l’insulto all’arbitro), eccepisce la carenza di volontà di fare male all’avversario e che nella specie non sarebbe stato comunque causato alcun danno fisico. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che nella specie il calciatore, dopo un contrasto di gioco e dopo aver perso il pallone, come del resto risulta dal referto arbitrale, ha colpito un avversario con una testata sul petto, seppur senza conseguenze. Orbene non vi è chi non veda che il colpire un avversario, seppur senza intenzioni lesive, non in un contrasto di gioco, costituisca un atto del tutto gratuito ed ingiustificato; se a ciò si aggiunge che il Suriano ha proferito nei confronti dell’arbitro la seguente frase: “ma vattene aff...“ e se si considera che tale frase ha un chiaro contenuto offensivo ed insultante, non vi è chi non veda che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come antisportivo ed illecito. La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Calcio Padova S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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