LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ MODICA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA MODICA-MELFI DEL 7 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ MODICA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
2.000,00 EURO (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA MODICA-MELFI DEL 7
MAGGIO 2006).
Con riferimento alla gara Modica – Melfi del 7 maggio 2006, conclusasi
con la vittoria per 1 a 0 del Melfi, il collaboratore dell’Ufficio Indagini riferiva
che durante la partita un signore – dagli addetti chiamato presidente –
sostava lungo la pista perimetrale del terreno di giuoco e protestava nei
confronti degli avversari e dei dirigenti della società ospite. Durante
l’intervallo, detta persona, non indicata nell’apposita lista, veniva invitata
dall’arbitro ad allontanarsi, ma sul finire dell’incontro ricompariva sulla pista,
riprendendo a “protestare molto animatamente”.
Così continua il collaboratore: «Al termine della gara, nonostante la
tensione che agitava i tifosi del Modica, tale individuo ordinava agli addetti alla
sicurezza di ritirare il corridoio mobile a fisarmonica che gli stessi avevano già
esteso fino al terreno di gioco. Pertanto, l’ingresso dei calciatori della squadra
ospite e degli arbitri avveniva a contatto con la tribuna i cui tifosi naturalmente
inveivano piuttosto animatamente. Nel tunnel degli spogliatoi l’individuo
anzidetto si avvicinava provocatoriamente agli atleti del Melfi, cercando il
contatto viso a viso; nella circostanza gli atleti venivano spintonati e a loro
volta reagivano; io stesso venivo travolto dalla concitata azione, per fortuna
senza conseguenze. L’azione di cui sopra si esauriva con l’intervento degli
agenti di P.S. presenti nel vano spogliatoio».
Con C.U. del 9 maggio il Giudice Sportivo deliberava a carico della
società Modica Calcio l’ammenda di 2.000,00 euro, “per indebita presenza,
dovuta a diretta responsabilità della società, di persona non identificata e non
autorizzata, all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi ove sostava e si
introduceva impartendo ordini ed al termine, altresì, assumendo
atteggiamento provocatorio verso i calciatori ospiti che spintonava
provocandone la reazione, tanto che dovevano intervenire agenti della Forza
pubblica” .
La società ha proposto rituale reclamo al fine di vedersi ridotta la
sanzione, posto che “l’unica responsabilità in capo alla società va focalizzata
nell’indebita presenza di una persona all’interno del terreno di gioco e negli
spogliatoi”, dovendosi ritenere irrilevante ai fini disciplinari la circostanza che
impartisse degli ordini e considerato che l’atteggiamento provocatorio nei
confronti dei calciatori era stato determinato dal fatto che gli stessi sostavano
con solo gli slip addosso nella pista di atletica dove è ubicato il serpentone,
danzando e urlando sotto la tribuna malgrado gli inviti a rientrare negli
spogliatoi. Gli spintoni, assume la reclamante, erano del tutto innocui ed
erano testi solo a riportare gli atleti negli spogliatoi “per mettere fine a quello
sconcio nonché sconcertante siparietto”.
Ad avviso della Commissione, la responsabilità della società, in effetti
nemmeno contestata dalla reclamante, deve essere confermata, e la
sanzione deliberata dal primo Giudice è del tutto adeguata alla condotta
riferita, non potendosi ritenere valida scriminante l’enunciata, ma non provata,
esibizione dei calciatori del Melfi.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Modica Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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