LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ MODICA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA MODICA-MELFI DEL 7 MAGGIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ MODICA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA MODICA-MELFI DEL 7 MAGGIO 2006). Con riferimento alla gara Modica – Melfi del 7 maggio 2006, conclusasi con la vittoria per 1 a 0 del Melfi, il collaboratore dell’Ufficio Indagini riferiva che durante la partita un signore – dagli addetti chiamato presidente – sostava lungo la pista perimetrale del terreno di giuoco e protestava nei confronti degli avversari e dei dirigenti della società ospite. Durante l’intervallo, detta persona, non indicata nell’apposita lista, veniva invitata dall’arbitro ad allontanarsi, ma sul finire dell’incontro ricompariva sulla pista, riprendendo a “protestare molto animatamente”. Così continua il collaboratore: «Al termine della gara, nonostante la tensione che agitava i tifosi del Modica, tale individuo ordinava agli addetti alla sicurezza di ritirare il corridoio mobile a fisarmonica che gli stessi avevano già esteso fino al terreno di gioco. Pertanto, l’ingresso dei calciatori della squadra ospite e degli arbitri avveniva a contatto con la tribuna i cui tifosi naturalmente inveivano piuttosto animatamente. Nel tunnel degli spogliatoi l’individuo anzidetto si avvicinava provocatoriamente agli atleti del Melfi, cercando il contatto viso a viso; nella circostanza gli atleti venivano spintonati e a loro volta reagivano; io stesso venivo travolto dalla concitata azione, per fortuna senza conseguenze. L’azione di cui sopra si esauriva con l’intervento degli agenti di P.S. presenti nel vano spogliatoio». Con C.U. del 9 maggio il Giudice Sportivo deliberava a carico della società Modica Calcio l’ammenda di 2.000,00 euro, “per indebita presenza, dovuta a diretta responsabilità della società, di persona non identificata e non autorizzata, all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi ove sostava e si introduceva impartendo ordini ed al termine, altresì, assumendo atteggiamento provocatorio verso i calciatori ospiti che spintonava provocandone la reazione, tanto che dovevano intervenire agenti della Forza pubblica” . La società ha proposto rituale reclamo al fine di vedersi ridotta la sanzione, posto che “l’unica responsabilità in capo alla società va focalizzata nell’indebita presenza di una persona all’interno del terreno di gioco e negli spogliatoi”, dovendosi ritenere irrilevante ai fini disciplinari la circostanza che impartisse degli ordini e considerato che l’atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori era stato determinato dal fatto che gli stessi sostavano con solo gli slip addosso nella pista di atletica dove è ubicato il serpentone, danzando e urlando sotto la tribuna malgrado gli inviti a rientrare negli spogliatoi. Gli spintoni, assume la reclamante, erano del tutto innocui ed erano testi solo a riportare gli atleti negli spogliatoi “per mettere fine a quello sconcio nonché sconcertante siparietto”. Ad avviso della Commissione, la responsabilità della società, in effetti nemmeno contestata dalla reclamante, deve essere confermata, e la sanzione deliberata dal primo Giudice è del tutto adeguata alla condotta riferita, non potendosi ritenere valida scriminante l’enunciata, ma non provata, esibizione dei calciatori del Melfi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Modica Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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