LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.35/C del 14/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DEL GROSSETO, E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.35/C del 14/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DEL GROSSETO, E SOCIETA’ U.S.
GROSSETO F.C. S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata
a Piero Camilli la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia
Sportiva, perché durante il controllo della gara Pavia-Grosseto del 5/6/2005
avvicinato dal Questore, e dopo che lo stesso si era qualificato, gli rivolgeva
epiteto offensivo; ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione, per
responsabilità diretta, di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia
Sportiva per l’addebito contestato al proprio dirigente.
Con memoria difensiva, depositata nelle forme e nei termini di rito, il
deferito eccepiva in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, in
quanto il fatto oggetto di deferimento non poteva considerarsi riferito
“all’attività sportiva” come richiesto dall’art.1 C.G.S.-.
Sosteneva inoltre il Camilli che il rapporto del collaboratore dell’Ufficio
Indagini non poteva considerarsi idonea fonte probatoria, essendosi limitato il
collaboratore a riferire un fatto appreso de relato (ossia da una dichiarazione
del Questore di Pavia dr. Calesini) e non da lui direttamente percepito e
concludeva chiedendo il proscioglimento proprio e della società ovvero, in
subordine, la minima sanzione.
All’odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura
Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, e l’avv. Alessio Piscini per la
società e per il deferito, che concludevano come da verbale.
Ritiene la Commissione che le eccezioni difensive meritino di essere
disattese.
Invero, ai sensi dell’art.31 lettera d) C.G.S., i procedimenti in ordine alle
infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte degli Organi Federali si
svolgono sulla base degli elementi – e quindi degli atti – contenuti nel
fascicolo di deferimento.
Di esso fa parte il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini che, in
quanto atto avente fede privilegiata, fa piena prova del fatto storico in esso
descritto; deve quindi ritenersi che il fatto addebitato al Camilli sia certamente
riferibile alla sua posizione di tesserato, come richiede l’art.1 C.G.S., essendo
stato compiuto in occasione di una gara ufficiale della società U.S. Grosseto e
in una circostanza della segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria, come si desume dal rapporto in argomento.
Quanto all’idoneità del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini a
provare il fatto oggetto di deferimento, attesa la mancata percezione diretta
dell’episodio, ritiene la Commissione che nella fattispecie concreta tale
idoneità sussista pienamente, essendo stato riferito il fatto storico per cui si
procede al collaboratore dell’Ufficio Indagini dal Questore di Pavia, ossia da
pubblico ufficiale di particolare prestigio, perché funzionario dello Stato
responsabile della sicurezza pubblica a livello provinciale.
Nel merito ritiene la Commissione che la lievità dell’espressione
pronunciata dal Camilli ed il particolare contesto in cui si è verificato l’episodio
giustifichino l’irrogazione della modesta sanzione di cui al dispositivo.
Alla responsabilità del Camilli consegue quella diretta della società per
l’addebito commesso dal proprio dirigente, ai sensi dell’art.2 comma 4° C.G.S.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Piero Camilli, dirigente dell’U.S. Grosseto, la sanzione di
500,00 euro di ammenda ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la sanzione
di 250,00 euro di ammenda
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