LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.35/C del 14/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DEL GROSSETO, E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.35/C del 14/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DEL GROSSETO, E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata a Piero Camilli la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, perché durante il controllo della gara Pavia-Grosseto del 5/6/2005 avvicinato dal Questore, e dopo che lo stesso si era qualificato, gli rivolgeva epiteto offensivo; ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione, per responsabilità diretta, di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio dirigente. Con memoria difensiva, depositata nelle forme e nei termini di rito, il deferito eccepiva in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il fatto oggetto di deferimento non poteva considerarsi riferito “all’attività sportiva” come richiesto dall’art.1 C.G.S.-. Sosteneva inoltre il Camilli che il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini non poteva considerarsi idonea fonte probatoria, essendosi limitato il collaboratore a riferire un fatto appreso de relato (ossia da una dichiarazione del Questore di Pavia dr. Calesini) e non da lui direttamente percepito e concludeva chiedendo il proscioglimento proprio e della società ovvero, in subordine, la minima sanzione. All’odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, e l’avv. Alessio Piscini per la società e per il deferito, che concludevano come da verbale. Ritiene la Commissione che le eccezioni difensive meritino di essere disattese. Invero, ai sensi dell’art.31 lettera d) C.G.S., i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte degli Organi Federali si svolgono sulla base degli elementi – e quindi degli atti – contenuti nel fascicolo di deferimento. Di esso fa parte il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini che, in quanto atto avente fede privilegiata, fa piena prova del fatto storico in esso descritto; deve quindi ritenersi che il fatto addebitato al Camilli sia certamente riferibile alla sua posizione di tesserato, come richiede l’art.1 C.G.S., essendo stato compiuto in occasione di una gara ufficiale della società U.S. Grosseto e in una circostanza della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, come si desume dal rapporto in argomento. Quanto all’idoneità del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini a provare il fatto oggetto di deferimento, attesa la mancata percezione diretta dell’episodio, ritiene la Commissione che nella fattispecie concreta tale idoneità sussista pienamente, essendo stato riferito il fatto storico per cui si procede al collaboratore dell’Ufficio Indagini dal Questore di Pavia, ossia da pubblico ufficiale di particolare prestigio, perché funzionario dello Stato responsabile della sicurezza pubblica a livello provinciale. Nel merito ritiene la Commissione che la lievità dell’espressione pronunciata dal Camilli ed il particolare contesto in cui si è verificato l’episodio giustifichino l’irrogazione della modesta sanzione di cui al dispositivo. Alla responsabilità del Camilli consegue quella diretta della società per l’addebito commesso dal proprio dirigente, ai sensi dell’art.2 comma 4° C.G.S. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Piero Camilli, dirigente dell’U.S. Grosseto, la sanzione di 500,00 euro di ammenda ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la sanzione di 250,00 euro di ammenda
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