LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.35/C del 14/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO GIORGINI, ALLENATORE DEL GIULIANOVA CALCIO, E SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.35/C del 14/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO GIORGINI, ALLENATORE DEL GIULIANOVA CALCIO, E SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L.-. A seguito di denuncia dell’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giorgini Francesco, allenatore della Giulianova Calcio, per violazione degli artt. 1 e 17 comma 7° C.G.S. per essere entrato negli spogliatoi nell’intervallo della gara Sora-Giulianova del 5/6/2005, pur essendo squalificato: del pari deferiva la società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4° C.G.S. in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato. Risultava dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che l’allenatore Giorgini, pur essendo squalificato, era entrato negli spogliatoi della sua squadra prima della gara (e non nell’intervallo come erroneamente riportato nell’incolpazione), trattenendovisi per un periodo. Dopo la contestazione, l’allenatore e la società Giulianova inviavano una memoria difensiva congiunta nella quale asserivano che l’ingresso negli spogliatoi era stato determinato solo da una necessità fisiologica del Giorgini e limitata al tempo strettamente indispensabile. All’odierna riunione compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci-Sassolini, il quale chiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, con l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di 500,00 euro al Giorgini e di 250,00 euro alla società. Ritiene la Commissione che debba essere affermata la responsabilità dei deferiti per il fatto contestato. L’art. 17 comma 7° C.G.S. proibisce assolutamente al tecnico squalificato l’ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi, sicchè la semplice presenza in un luogo interdetto integra la violazione dei doveri imposti dall’art. 1 C.G.S.- In ogni caso, la giustificazione addotta dall’allenatore deferito non è accettabile, poiché dagli atti ufficiali emerge una di lui sosta negli spogliatoi per un tempo non breve e l’allontanamento verosimilmente solo dopo l’intervento di un dirigente. Sanzione congrua si stima per il Giorgini quella di 500,00 euro di ammenda e per la società, a titolo di responsabilità oggettiva, quella di 250,00 euro di ammenda. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare a Francesco Giorgini, allenatore del Giulianova Calcio, la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro e alla società Giulianova Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di 250,00 euro.
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