LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.361/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA VITERBESETARANTO DEL 7 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.361/C del 31/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA
10.000,00 EURO (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA VITERBESETARANTO
DEL 7 MAGGIO 2006).
Avverso la decisione delle Giudice Sportivo che con suo Comunicato
Ufficiale n. 322/C del 9 maggio 2006 ha inflitto alla società Taranto Sport S.r.l.
la sanzione di 10.000,00 euro per “aver dato luogo a breve ritardo sull’ora di
inizio della gara e perché propri sostenitori in campo avverso in occasioni del
minuto di raccoglimento in memoria dei militanti deceduti, intonavano cori
volgari e di pesante oltraggio verso gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri;
condotta da ritenere gratuita, non connessa ad alcun fatto contingente ed
ispirata da intento esclusivamente offensivo”;
la società medesima in data 9 maggio 2006 ha proposto appello.
Nelle proprie doglianze scritte, in sintesi, si sottolinea che la sanzione
sarebbe spropositata rispetto ai fatti accaduti ed al comportamento tenuto
dalla società ricorrente nel corso di tutta la stagione agonistica.
In particolare:
- con riferimento al ritardato inizio dell’incontro per cinque minuti, si evidenzia
che la chiamata del direttore di gara sarebbe avvenuta alle 14,50 e che la
propria squadra si sarebbe in sostanza allineata al comportamento della
società ospitante;
- con riferimento ai cori ingiuriosi contro le forze dell’ordine, si conviene sul
comportamento deprecabile e da censurare di propri pseudo tifosi.
Si sottolinea tuttavia che sia presso la stampa locale sia per bocca dei vertici
della società vi sarebbero state immediate prese di distanza da tali
comportamenti. In merito, si allegano alcuni ritagli stampa del 9 e 10 maggio
2006 che riportano il pensiero del presidente nell’immediatezza del
Comunicato Ufficiale che sanzionava la società medesima.
Vengono successivamente evidenziate talune situazioni verificatesi in
precedenza e che per analogia configurerebbero per il Taranto la possibilità di
giovarsi delle attenuanti di cui art. 10 comma 2° del Codice di Giustizia
Sportiva. Le sanzioni inflitte dalla Giustizia Sportiva sarebbero state infatti in
quelle circostanze sensibilmente più leggere.
La memoria difensiva si conclude richiedendo pertanto un’ appropriata
riduzione dell’ammenda.
Alla riunione odierna è presente l’avv. Vincenzo Di Ponzio dell’omologo
studio di Taranto.
Il legale nel proprio intervento conferma il grave comportamento della propria
tifoseria, ribadisce gli elementi sostanziali a sostegno delle proprie memorie
difensive ed insiste per la riduzione della sanzione.
Questa Commissione Disciplinare, in merito a quanto sopra esposto,
osserva:
- con riferimento al ritardato avvio della partita, non vi sono agli atti ufficiali
elementi che attribuiscano ad altri o ad altre circostanze tale ritardo. Entrambe
le società sono state pertanto ugualmente sanzionate dal Giudice Sportivo per
la propria rispettiva negligenza;
- con riferimento all’esecrabile comportamento della tifoseria tarantina nel
corso del minuto di raccoglimento per i caduti di Nassiria, è ben vero che la
scarsa presenza di questa alla trasferta non aveva consentito praticamente
una contestuale quanto spontanea dissociazione.
Ciò che lascia perplessi è però che la cosiddetta immediatezza con cui la
dirigenza del Taranto si è dissociata, si è avuta, per propria ammissione, solo
dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale che sanzionava la società,
quasi che tale intervento fosse più lo sfogo ed il commento al provvedimento
disciplinare piuttosto che una convinta presa di distanza per il disvalore etico
e civile del gesto della propria tifoseria.
A ben vedere, a parere di questa Commissione un intervento siffatto dopo due
o tre giorni sulla stampa fa perdere completamente il senso e la finalità con
cui la norma comportamentale è stata inserita nel Codice di Giustizia
Sportiva. Né vale il fatto che allo stadio di Viterbo la tifoseria tarantina fosse
ridotta; alla dirigenza accompagnatrice non sarebbe certo mancata la
possibilità di un convinto e contestuale intervento di dissenso attraverso
l’impianto audio fonico della società ospitante o attraverso tempestive riserve
presso i giudici di gara o le autorità responsabili dell’ordine pubblico.
Orbene, nulla di ciò risulta essere stato posto in essere.
Ma vi è di più.
Se infatti è auspicabile che dagli spalti possa venire uno spontaneo gesto di
dissenso che attinge al grado di civiltà e di maturità di ciascun tifoso, gesto
che diventa poi apprezzabile segnale di sensibilità collettiva, ben diverso è il
tema della responsabilità della dirigenza che in ragione del proprio ruolo era
chiamata ad intervenire contestualmente a tutela della società a fronte del
comportamento censurabile dei propri tifosi.
La richiesta di attenuazione della sanzione attingendo al contenuto dell’art.10
appare pertanto del tutto fuori luogo.
Quanto alla casistica proposta per situazioni asseritamente sanzionate in
misura più lieve dalla Giustizia Sportiva rispetto a quella inflitta al Taranto, una
attenta lettura di tali precedenti fa emergere come essi attengano a fatti di
certo censurabili, ma meno gravi rispetto a quelli addebitati alla società
pugliese.
Nel caso poi ed in particolare della citata società professionistica di serie A, il
contestuale dissenso di larga parte del pubblico aveva appropriatamente
indotto la Giustizia Sportiva a non intervenire disciplinarmente nei confronti
della società medesima.
Nella partita de quo viceversa, come correttamente evidenziato dal Giudice di
1° grado, la manifestazione di pesante oltraggio nei confronti dell’ Arma dei
Carabinieri è avvenuta nel minuto di raccoglimento proprio finalizzato ad
onorare la memoria dei caduti di Nassiria senza che alcuno sia subito
intervenuto.
Il disvalore etico e sociale di tale gesto è dunque specifico e diretto.
Un’ultima notazione per quanto attiene il buon comportamento
asseritamente tenuto dalla società ricorrente nel corso di tutta la stagione
agonistica.
Orbene, una lettura del Comunicato Ufficiale n. 334/C del 16 maggio 2006
della Lega Professionisti di serie C per quanto attiene la Coppa Disciplina del
presente campionato, vede il Taranto ultimo tra tutti e tre i gironi della C2 con
punti 178,90.
Per quanto sopra esposto, ritiene questa Commissione che le argomentazioni
esposte dalla società ricorrente debbano totalmente essere respinte.
Equa e ben appropriata appare dunque la sanzione inflitta nella circostanza
dal Giudice Sportivo per la oltraggiosa condotta della tifoseria tarantina.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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