LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI GIOVANNI CECCHETTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’, CRISTIANO LUCONI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETÀ E SOCIETÀ A.C. FORLI’ S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DI GIOVANNI CECCHETTI, PRESIDENTE DELLA
SOCIETÀ A.C. FORLI’, CRISTIANO LUCONI, CALCIATORE TESSERATO
PER LA SUDDETTA SOCIETÀ E SOCIETÀ A.C. FORLI’ S.R.L.-.
Il calciatore Luconi Cristiano in data 24.3.2006 depositava nella
segreteria della Lega Professionisti Serie C copia del contratto economico
stipulato con la società A.C. Forlì S.r.l. in data 1.2.2006 per la stagione
sportiva 2005 – 2006 e nella nota di deposito dichiarava di effettuare il
deposito “a garanzia dei diritti patrimoniali ed economici”.
Con nota 26.4.2006 il Presidente della Lega deferiva a questa
Commissione Disciplinare il predetto Luconi, il presidente dell’A.C. Forlì S.r.l.
e la stessa A.C. Forlì S.r.l. “per aver stipulato un contratto economico di
importo superiore a quello già depositato nella stagione sportiva 2005 – 2006
e per il quale era già stato concesso il visto di esecutività” e con successivo
atto 10.5.2006 i deferiti venivano tratti a giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 23.5.2006 il Luconi rilevava di
aver sottoscritto in data 1.2.2006 il giorno dopo la chiusura del cosiddetto
mercato di trasferimento di gennaio 2006, un nuovo contratto economico per il
periodo residuo dell’attuale stagione ed assumeva che il rinnovo delle
pattuizioni contrattuali era avvenuto “nel pieno rispetto del principio
formalistico previsto dal comminato degli art. 93 comma 1 N.O.I.F. e art. 5
Accordo Collettivo” e chiedeva il proprio proscioglimento da ogni addebito e in
subordine la sanzione minima prevista.
All’udienza odierna il difensore del Luconi, avv. Alessandro Calcagno,
chiedeva il proscioglimento del suo assistito e in subordine la sanzione
minima prevista.
Osserva il Collegio che il fatto addebitato ai deferiti è certo nella sua
materialità ed è incontroverso tra le parti che il 1° febbraio 2006 il Luconi e il
Forlì S.r.l. hanno stipulato nel rispetto delle forme volute dalla normativa
federale un nuovo contratto economico modificativo del compenso annuo
lordo previsto a favore del calciatore nel contratto economico stipulato fra le
stesse parti in data 21.7.2005 e ratificato dalla Lega. Ed è ancora
incontroverso che il Forlì S.r.l. non ha deposito il contratto in Lega nel termine
di giorni 5 previsto dall’accordo collettivo e tantomeno ha prodotto la garanzia
bancaria richiesta per il caso, come nella specie, di superamento del budget
tipo e del budget singolo contratto: per vero il contratto 1° febbraio 2006
prevedeva un aumento considerevole del compenso annuo lordo per la
stagione sportiva 2005 – 2006 dal minimo federale all’importo di euro
98.193,00.
Il presidente dell’AC Forlì S.r.l. Cecchetti Giovanni e la società A.C.
Forlì S.r.l. stipulando il nuovo contratto economico in corso di stagione,
omettendone il deposito negli uffici della Lega di appartenenza e non
prestando la necessaria copertura fideussoria richiesta dal superamento del
budget di spesa, sono di sicuro responsabili, il Forlì S.r.l. a titolo di
responsabilità diretta della condotta del proprio presidente, delle contestate
violazioni degli artt. 94 N.O.I.F. e 1 C.G.S.-.
Stima equa il Collegio, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all’art. 13
C.G.S., per il Cecchetti la sanzione dell’inibizione per mesi uno e per la
società la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00.
Il calciatore Luconi va invece assolto dalla violazione contestatagli,
perchè il mero fatto della stipula di un nuovo contratto economico modificativo
in corso d’anno non può di per sé costituire comportamento illecito o non
consentito, nella carenza di ogni minimo elemento di prova a sostegno di una
compartecipazione del calciatore in eventuali comportamenti in fraude posti in
essere dalla società: la tesi che il secondo contratto sia frutto di un ordito
illecito tra società e il tesserato resta un mera congettura, e come tale non
consentita.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il calciatore Cristiano Luconi e di infliggere le sanzioni
dell’inibizione per mesi uno a Giovanni Cecchetti, presidente del Forlì e
dell’ammenda di 1.000,00 euro per la società A.C. Forlì S.r.l.-.
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