LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO ALBERTO SOLDINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L., DANILO ZINI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETÀ E SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO ALBERTO SOLDINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L., DANILO ZINI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETÀ E SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-. Con nota 26 aprile 2006 il Presidente della Lega Professionisti Serie C deferiva a questa Commissione Disciplinare la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. ed il calciatore Danilo Zini, per violazione dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver stipulato in data 12 aprile 2006 un contratto economico di importo superiore a quello già depositato nella stagione sportiva 2005/06 (e per il quale era stato già concesso il visto di esecutività) e non coperto da garanzia bancaria prevista in caso di splafonamento del budget tipo e del budget per singolo contratto. Tratti a giudizio di questa Commissione, alla riunione del 26 maggio 2006, sono state sentite le parti presenti e quindi la Commissione ha deciso nei termini che di seguito si espongono. Non ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta di rinvio avanzata nell’interesse della società, posto che non si discute della validità o meno del contratto in questione, tra l’altro archiviato come privo di effetti dalla competente Lega, bensì solo si tratta di vedere se la stipulazione del contratto in questione abbia, e in quali termini, rilevanza agli effetti disciplinari. Osserva la Commissione che il fatto addebitato al deferiti è certo nella sua materialità, e che il contratto in questione è stato depositato in Lega dal calciatore, come consentito dal Contratto Collettivo di categoria. Nell’assenza di qualsivoglia prova in ordine ad alterazioni dei contratto, deve dirsi che il mancato deposito da parte della società e, soprattutto, la mancata copertura fideiussoria richiesta dal superamento del budget di spesa - necessariamente accessoria e successiva alla nuova e più onerosa pattuizione depongono per la responsabilità dei presidente Alberto Soldini e, di conseguenza, della società, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 94 N.O.I.F. e 1 C.G.S.-. Per tale trasgressione la Commissione stima sanzione congrua un mese d’inibizione per il presidente ed euro 1.000.00 di ammenda per la società. Al contrario, va prosciolto il calciatore, perché il mero fatto della stipula di un nuovo contratto economico modificativo in corso d’anno non può di per sé costituire comportamento illecito o comunque non consentito, difettando qualsivoglia elemento di prova, a sostegno di una partecipazione del tesserato in eventuali - e non provati — comportamenti fraudolenti posti in essere dalla società. Al riguardo va evidenziato che la prospettabile tesi secondo cui il nuovo contratto sia frutto di un ordito illecito tra società e calciatore resta una mera congettura, come tale non sanzionabile con sanzioni più gravi da parte di questa Commissione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Danilo Zini e di infliggere le sanzioni dell’inibizione per mesi uno effettivo ad Alberto Soldini, presidente della società Sambenedettese e dell’ammenda di 1.000,00 euro per la società S.S. Sambenedettese Caclio S.r.l.-.
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