LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C., A CARICO DI ALDO CORRADO TETA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FOGGIA, MASSIMO VALENTE DI GIOIA, ALL’EPOCA DEI FATTI MEDICO SOCIALE DELLA SOCIETÀ FOGGIA E SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C., A CARICO DI ALDO CORRADO TETA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FOGGIA, MASSIMO VALENTE DI GIOIA, ALL’EPOCA DEI FATTI MEDICO SOCIALE DELLA SOCIETÀ FOGGIA E SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.-. Con nota 31.3.2006 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Teta Corrado Aldo, Di Gioia Massimo Valente, rispettivamente presidente e medico sociale della società U.S. Foggia e la stessa U.S. Foggia S.p.a a titolo di responsabilità diretta, perchè Teta aveva omesso nella qualità di presidente dell’U.S. Foggia la nomina e il tesseramento del medico sociale responsabile sanitario e il Di Gioia per aver omesso di ottemperare all’ordine di convocazione dell’Ufficio Indagini. Tratti a giudizio, U.S. Foggia S.p.a con una memoria difensiva 2.5.2006 chiedeva l’archiviazione del procedimento per violazione degli artt. 27 e 36 C.G.S. e gradatamente il proscioglimento della sanzione minima edittale. Con separata nota 8.5.2006, Teta rilevava di non essere tesserato F.I.G.C. ed aderiva alle conclusioni della società U.S. Foggia. All’udienza odierna, stralciata la posizione Di Gioia per omessa citazione, il Procuratore Federale chiedeva per Teta mesi tre di inibizione e per il Foggia euro 5.000,00 di ammenda e il difensore del Foggia insisteva nelle eccezioni e nelle richieste di merito avanzate con la memoria difensiva ed ut supra specificate. In limine, vanno esaminate le eccezioni di nullità e di inefficacia del procedimento e di inutilizzabilità degli atti assunti dall’Ufficio Indagini, sollevate con la memoria difensiva. Le eccezioni sono infondate perchè gli artt. 27 e 36 C.G.S. richiamati dal Foggia si limitano a porre un limite temporale all’attività di accertamento dell’Ufficio Indagini e non sanciscono la nullità e l’inefficacia degli accertamenti esperiti. Tanto senza contare che nella specie l’Ufficio Indagini è stato adibito per la prima volta in data 5.7.2005 e le indagini sono state concluse in data 30.11.2005 con la relazione del collaboratore delegato al capo dell’Ufficio. Non essendo stata prevista una sanzione per l’eventuale protrazione dell’indagine oltre l’inizio della stagione sportiva successiva e non essendo la nullità o l’improcedibilità ricavabili dal sistema, le eccezionisebbene elegantemente motivate - vanno disattese. E senza trascurare che le indagini sono iniziate a stagione sportiva 2005-2006 iniziata e che non vi sono atti dell’Ufficio Indagini compiuti in epoca successiva alla conclusione delle indagini medesime che in qualche modo incidano sul procedimento o possono pregiudicare la posizione del Foggia e del suo presidente del tempo. Nel merito, è incontroverso tra le parti, e certo in punto di fatto, che U.S. Foggia, società partecipante ad un Campionato professionistico e dunque tenuta ad avvalersi di un responsabile sanitario specialista in medicina dello sport (art. 44 N.O.I.F.) è venuta a trovarsi per il periodo novembre 2004 -24 febbraio 2005 priva di responsabile sanitario in dipendenza della risoluzione del rapporto operata dal precedente responsabile sanitario dott. Ursitti Carlo. E poichè l’unico medico tesserato nel predetto periodo novembre 2004 – 24 febbraio 2005 dott. Di Gioia Massimo Valente non possedeva la richiesta specializzazione in medicina dello sport, i deferiti Teta e Foggia S.p.a. vanno dichiarati responsabili delle violazioni contestatigli il Foggia a titolo di responsabilità diretta del comportamento omissivo del suo legale rappresentante. Stima equa il Collegio, tenuto conto dei decreti direttivi di cui agli artt. 13 e 14 C.G.S ed avuto riguardo alla natura e alla relativa gravità del fatto, per il Teta la sanzione dell’inibizione per mesi uno e per U.S. Foggia la sanzione dell’ammenda di euro 2000,00. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere le sanzioni dell’inibizione per mesi uno ad Aldo Corrado Teta, all’epoca dei fatti presidente del Foggia, e dell’ammenda di 2.000,00 euro per la società U.S. Foggia S.p.a.-.
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