LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.363/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO DECISIONE GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.357/C DEL 29/5/2006 GARA PISA-MASSESE PLAY-OUT DEL 28 MAGGIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.363/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO DECISIONE GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.357/C DEL 29/5/2006 GARA PISA-MASSESE PLAY-OUT DEL 28 MAGGIO 2006). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Massese la quale sostenendo che , in conseguenza dei fatti esaminati nel provvedimento impugnato , lo svolgimento della gara Pisa - Massese del 28 maggio 2006 sia stato alterato in modo evidente e determinante , richiede l'irrogazione a carico della società Pisa della sanzione della perdita della gara ovvero in subordine la ripetizione della gara stessa in campo neutro. La reclamente procede ad una ricostruzione dei fatti non difforme da quella accreditata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato , ma contesta l'nterpretazione degli stessi da parte del medesimo Giudice Sportivo, il quale sostiene che gli atti di intemperanza dei tifosi pisani ( ripetuto lancio di vari oggetti sul rettangolo di gioco che hanno costretto l'arbitro a sospendere la gara al 42° e al 45° minuto del secondo tempo ) non abbiano influito sul piano psico-fisico dei calciatori della Massese in maniera tale da impedire o compromettere il loro impegno atletico ed agonistico. Essendo la sussistenza di tale ultima circostanza l'elemento fondamentale per l'applicazione delle sanzioni richieste dalla reclamante (a norma dell'art.12 C.G.S.) , la stessa richiede a questa Commissione una diversa valutazione dei fatti sulla base delle seguenti considerazioni : - l'intenzione dei tifosi del Pisa era chiaramente quella di impedire il regolare svolgimento e la conclusione di una gara che stava decretando la retrocessione della propria squadra; - la reiterata sospensione della gara ha evidenziato la preoccupazione del direttore di gara per gli atti di intemperanza , tanto che lo stesso avrebbe manifestato l'intenzione di una definitiva sospensione in caso di ulteriore lancio di fumogeni ; - i restanti minuti sono stati giocati su un campo solo parzialmente disponibile al gioco per il continuo ingresso sullo stesso di vigili del fuoco che provvedevano al recupero dei fumogeni lanciati dagli spalti. Anche la società PISA avvalendosi , quale controparte , della facoltà prevista dall'art.29 n.7 del C.G.S. ha presentato proprie controdeduzioni , nelle quali dopo aver ribadito che gli atti ufficiali evidenziano un regolare svolgimento della gara e la sua normale conclusione dopo le sospensioni, cita una serie di precedenti decisioni di organi di Giustizia Sportiva che applicano le sanzioni richieste dalla ricorrente a situazioni ben più gravi di quelle in esame. Allo scopo di meglio definire la portata dei fatti oggetto di valutazione , la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere al direttore di gara un supplemento di referto . In tale sede l'arbitro, in risposta a specifico quesito , ha precisato che la gara è stata regolarmente portata a termine in condizioni di assoluta normalità, ed a suo giudizio i calciatori della Massese "non hanno subito in alcun modo e neppure minimamente nessun tipo di condizionamento nè fisico nè psicologico". All'odierna riunione la società ricorrente è rappresentata dal Vice Presidente ed assistita dall'Avv. Bordonaro, che ribaditi i motivi del ricorso ha insistito nella richiesta ivi contenuta. Al dibattimento viene anche ammessa ad assistere , verificata la non opposizione della ricorrente, la società Pisa quale controparte , rappresentata dall'Avv. Grassani il quale richiede di poter intervenire al dibattimento ; la Commissione allo scopo di verificare la fondatezza dell'istanza ha sospeso la riunione per assumere decisioni in merito. Dopo attenta valutazione delle norme contenute nell'art.29 C.G.S. e nel C.U. 157/a 2006, la Commissione dispone di non consentire interventi da parte della società Pisa per le motivazioni contenute in separato provvedimento. Dopo approfondita disamina delle memorie di parte e degli atti ufficiali come innanzi integrati la Commissione ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Constatata l'assoluta convergenza di tutti gli atti ufficiali sulla ricostruzione dei fatti , la Commissione è stata chiamata a valutare se e in che misura gli stessi abbiano potuto menomare il potenziale psico-fisico dei calciatori della Massese nella parte finale della gara : tale valutazione è però logicamente ed istituzionalmente demandata al direttore di gara anche per la sua posizione di osservatore privilegiato e tempestivo ; solo in presenza di indicazioni vaghe e non concordanti con quanto emerge da concorrenti rapporti, gli organi di Giustizia Sportiva possono procedere a eventuali determinazioni con funzione integrativa ma mai alternativa. Nella fattispecie in esame la valutazione del direttore di gara emerge in maniera chiara, univoca e convincente già nel primo rapporto ed è stata ulteriormente confermata in modo inequivocabile anche nel supplemento. Pertanto la delibera del Giudice Sportivo impugnata dalla ricorrente si dimostra del tutto condivisibile ed assolutamente immune da qualsiasi censura. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Massese 1919 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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