LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.363/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IVO IACONI (C.U. N.357/C DEL 29/5/2006 GARA FROSINONE-SANGIOVANNESE PLAY OFF DEL 28 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.363/C del 31/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE ALLENATORE IVO IACONI (C.U. N.357/C DEL
29/5/2006 GARA FROSINONE-SANGIOVANNESE PLAY OFF DEL 28
MAGGIO 2006).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
Frosinone Calcio S.r.l.-..
La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato e, conseguentemente chiede la riduzione della
squalifica.
A sostegno di tale richiesta la reclamante sottolinea la natura non offensiva
delle frasi rivolte all'arbitro, ritenendo le stesse riconducibili alla qualificazione
di espressioni "particolarmente colorite" o al massimo irrispettose o
irriguardose, e quindi equamente sanzionabili con una sola giornata di
squalifica, anche tenendo conto che le stesse sono state pronunciate in un
momento particolarmente concitato della gara e che mai in precedenza
l'allenatore Jaconi aveva assunto atteggiamenti meno che corretti.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva dagli stessi che
l'allenatore del Frosinone Jaconi si è rivolto all'arbitro apostrofandolo con
l'espressione " pezzo di merda" seguita da altre espressioni volgari ; il fatto ,
pur con diversa valutazione , viene ammesso dalla stessa ricorrente.
Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
L'argomentazione difensiva secondo la quale l'espressione "pezzo di merda"
non sia offensiva ma semplicemente "colorita" si commenta da sola e non
merita ulteriori considerazioni.
In ogni caso la decisione del Giudice Sportivo, anche in riferimento alla
quantificazione della sanzione , appare in linea con quanto disposto dall'art.
14 n.2bis lett.a) del C.G.S. che parifica le espressioni irriguardose a quelle
ingiuriose.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Frosinone Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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