LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.372/C del 10/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO AMMONIZIONE CALCIATORI CRISTIAN STELLINI E ALESSIO SCARPI (C.U. N.356/C DEL 29/5/2006 GARA SALERNITANA-GENOA DEL 28 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.372/C del 10/06/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO
AMMONIZIONE CALCIATORI CRISTIAN STELLINI E ALESSIO SCARPI
(C.U. N.356/C DEL 29/5/2006 GARA SALERNITANA-GENOA DEL 28
MAGGIO 2006).
La società Genoa Cricket and Football Club S.p.a. ha presentato
reclamo avverso l’ammonizione inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori
Alessio Scarpi e Cristian Stellini “per comportamento non regolamentare e
scorretto verso gli spettatori negli ultimi minuti della gara” Salernitana-Genoa
del 28 maggio 2006.
La decisione riposa sul rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini,
che così recita al riguardo: “ In occasione della segnatura del Genoa il n.1 ed
il n.3 del Genoa esultavano vistosamente sotto la curva dei tifosi della
Salernitana con atteggiamento provocatorio cui seguiva il lancio, da parte
della tifoseria locale, di alcune bottigliette segnalate nella sezione 3”.
All’odierna riunione, presente anche il segretario della società, sig.
Abagnara, l’avv. Petricca ha illustrato i motivi del reclamo e quindi la
Commissione ha deciso nei termini che di seguito si espongono.
Premesso che la squadra ligure ha segnato su calcio di rigore, tirato da
Cristian Stellini, al 45° del secondo tempo, accorciando così le distanze sulla
Salernitana, che conduceva per 2 a 0, va rimarcato che – come osservato
dalla reclamante – l’arbitro riporta puntualmente il lancio delle bottigliette “a
seguito della segnatura della rete da parte del Genoa”, e tuttavia nulla
riferisce riguardo alla condotta dei calciatori.
La circostanza è di particolare importanza, perché vi è prova certa che
l’arbitro – il cui rapporto fa piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare (art.31, comma a1) C.G.S.) – ebbe a
vedere quello che succedeva nel settore occupato dai tifosi della Salernitana,
tanto che ha potuto scrivere nel suo rapporto che le bottiglie piene e
semipiene “raggiungevano il terreno di gioco cadendo in prossimità dei
giocatori di ambedue le squadre senza che però alcun giocatore venisse
colpito”.
Deve poi osservarsi che il Collaboratore dell’Ufficio Indagini riferisce di
una “esultanza vistosa” e di un “atteggiamento provocatorio”: si tratta di
espressioni che, in mancanza di una descrizione più precisa delle condotte,
risentono troppo di soggettività e quindi non consentono di ritenere
sufficientemente provata la condotta censurata dal Primo Giudice.
La sanzione deliberata a carico dei due calciatori va quindi revocata ed
è opportuno trasmettere copia della presente decisione al Giudice Sportivo,
per eventuali, consequenziali provvedimento di Sua competenza.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Genoa Cricket and Football Club S.p.a. e
per l’effetto revoca l’ammonizione inflitta ai calciatori Alessio Scarpi e Cristian
Stellini.
Dispone che copia della delibera sia trasmessa al Giudice Sportivo, per
eventuali provvedimenti di Sua competenza.
La tassa non va addebitata.
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