LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.378/C del 14/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 30.000,00 EURO (C.U. N.345/C DEL 22/5/2006 GARA PLAY OFF MELFITARANTO DEL 21 MAGGIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.378/C del 14/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 30.000,00 EURO (C.U. N.345/C DEL 22/5/2006 GARA PLAY OFF MELFITARANTO DEL 21 MAGGIO 2006). Il 22.5.2006 il Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C (comunicato ufficiale 345/c) infliggeva al Taranto Sport S.r.l. l’ammenda di 30.000,00 euro per il comportamento violento e scorretto dei propri sostenitori in campo avverso con connessa sospensione della gara e ritenuta la recidiva specifica. (“accensione bengala – scontri con le forze dell’ordine – lancio di bottiglie e lattine anche piene, fumogeni accesi, aste metalliche ed alti oggetti - diffusi danneggiamenti alle strutture dei servizi igienici del settore loro riservato”: così il C.U. n.345/C). Avverso la cennata deliberazione proponeva reclamo in data 29.5.2006 il Taranto Sport S.r.l. assumendo l’eccessività della sanzione denunciata come “iniqua in relazione ai fatti come realmente accaduti”. La società reclamante rilevava il clima intimidatorio nel quale si era disputata la gara per responsabilità della società ospitante A.S. Melfi S.r.l. e richiamando l’intervento fattivo del proprio presidente Blasi Vito Luigi chiedeva l’annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione dell’ammenda. All’udienza odierna il difensore del Taranto Sport S.r.l., avv. Raffaele Di Ponzio, insisteva nelle richieste rassegnate per iscritto. Il reclamo è solo in parte fondato nei limiti e per le ragioni in appresso specificati. È certo in punto di fatto, alla stregua del referto dell’arbitro e dei rapporti del commissario di campo e dei due collaboratori dell’Ufficio Indagini di servizio, che l’incontro Melfi-Taranto è stato caratterizzato da una serie di incidenti e di scontri e da un clima complessivamente acceso e molto difficile per il comportamento soprattutto dei tifosi del Taranto che non soltanto accendevano una ventina di fumogeni (senza peraltro provocare danni) ma addirittura al minuto 42 del primo tempo iniziavano un fitto lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, tentavano di abbattere il cancello di accesso al terreno di gioco non riuscendovi per l’intervento della polizia , costringendo l’arbitro a sospendere la partita che comunque veniva ripresa dopo otto minuti si sospensione e poi proseguiva sino alla conclusione naturale senza ulteriori incidenti di rilievo. È certo altresì che i tifosi del Taranto hanno divelto cinque porte dei servizi igienici del settore dello stadio loro riservato scaraventandone addirittura una in mezzo al campo, “oltre il recinto di giuoco”. I rapporti ufficiali riferiscono anche che alcuni calciatori del Taranto e soprattutto il presidente della società si sono fattivamente prodigati con esito positivo per rasserenare i tifosi in occasione degli scontri e ripristinare una condizione di accettabile normalità. Ciò posto, il Taranto Sport va adeguatamente punito per il comportamento della sua tifoseria che peraltro nel corso di questa stagione sportiva è già incorsa in incresciosi analoghi comportamenti, accertati in sede disciplinare. Ritiene tuttavia il Collegio, anche per il positivo comportamento del presidente della società che è riuscito a sedare gli animi dei suoi più accesi tifosi, che la sanzione può essere contenuta nell’ammenda di 20.000,00 euro, che appare equa ed adeguata nella specie tenuto conto dei criteri direttivi dettati dall’art. 11 C.G.S. ed avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo l’ammenda a 20.000,00 euro. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it