LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.378/C del 14/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO ED INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30/6/2006 DIRIGENTE BLASI VITO LUIGI (C.U. N.358/C DEL 29/5/2006 GARA PLAY OFF TARANTO-MELFI DEL 28 MAGGIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.378/C del 14/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO ED INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30/6/2006 DIRIGENTE BLASI VITO LUIGI (C.U. N.358/C DEL 29/5/2006 GARA PLAY OFF TARANTO-MELFI DEL 28 MAGGIO 2006). Con deliberazione 28.5.2006 il Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C (C.U. n. 358/C) comminava al Taranto Sport S.r.l. l’ammenda di 3.500,00 euro per lancio di fumogeni e bottigliette di plastica, esposizione di uno striscione e grida offensive della tifoseria ospite e per la presenza di addetti della società in prossimità delle panchine; comminava altresì al presidente del Taranto, Blasi Vito Luigi, la sanzione dell’inibizione sino al 30.6.2006 per avere rivolto ripetute espressioni offensive ai calciatori ospiti e per avere colpito con un lieve schiaffo al viso l’allenatore ospite. Con reclamo 5.6.2006 il Taranto Sport ed il suo presidente contestavano la valenza offensiva dei comportamenti loro ascritti eD assumendo che lo “schiaffo” incriminato era consistito in un mero “buffetto”, chiedevano l’annullamento delle sanzioni ed, in subordine, la riduzione dell’ammenda e dell’inibizione del Blasi al più sino al 10.6.2006. All’udienza odierna il difensore del Taranto Sport e Blasi, avv. Raffaele Di Ponzio, insisteva nelle richieste rassegnate per iscritto. Il reclamo è infondato. Osserva la Commissione che dal referto dell’arbitro e dai rapporti del commissario di campo e dei due collaboratori dell’Ufficio Indagini in servizio risulta con serenante certezza che l’incontro Taranto-Melfi ha avuto inizio con quattro minuti di ritardo per l’accensione di fumogeni da parte della curva Taranto e la presenza ed il comportamento di addetti della società in prossimità delle panchine. Ancora che nel corso della gara, e pure prima dell’inizio, i sostenitori del Taranto accendevano bengala e fumogeni e facevano esplodere petardi nel proprio settore e lanciavano bottigliette di plastica semipiene sul terreno di gioco. Ancora che sin dalla fase di riscaldamento i giocatori della squadra ospite sono stati oggetto di offese e di intemperanze verbali da parte dei dirigenti del Taranto al punto che l’arbitro faceva disporre un cordone di polizia ed informava seccamente il presidente del Taranto che non avrebbe dato corso alla gara se i giocatori Melfi fossero stati appena sfiorati ed infine che il dirigente accompagnatore del Taranto aggrediva verbalmente un calciatore ospite nella fase di riscaldamento e che nel corso della gara la tifoseria Taranto ed alcuni dirigenti non identificati lanciavano grida offensive nei confronti della tifoseria dei calciatori ospiti ed esponevano uno striscione contenente frasi offensive della tifoseria Melfi. Così accertati i fatti, non contestati nella loro materialità, l’ammenda di 3.500,00 euro inflitta dal Primo Giudice non può che essere confermata. Quanto al Blasi, osserva il Collegio che è certo il comportamento non consentito e contrario ai doveri di ospitalità e di correttezza del dirigente di società calcistiche tenuto dal presidente del Taranto Sport che ha inveito con frasi offensive ed ingiuriose all’indirizzo dei giocatori e dell’allenatore del Melfi sin dal momento dell’arrivo della squadra ospite ed addirittura “colpiva lievemente con uno schiaffo al viso” l’allenatore del Melfi. I rapporti ufficiali di gara riferiscono poi che lo stesso presidente per tutta la gara è rimasto sul terreno di gioco accanto alla panchina della squadra ospite e che prima dell’inizio della gara per almeno venti minuti si è trattenuto dietro la porta dello spogliatoio del Melfi profferendo frasi offensive e minacciose. L’inibizione sino al 30.6.2006 come inflitta dal Primo Giudice appare del tutto adeguata. Il reclamo va pertanto respinto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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