LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.386/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE EMILIANO CAMPANA (BENEVENTO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.358/C DEL 29/5/2006 GARA SANSOVINO-BENEVENTO PLAY-OFF DEL 28 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.386/C del 21/06/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO CALCIATORE EMILIANO CAMPANA (BENEVENTO CALCIO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.358/C DEL
29/5/2006 GARA SANSOVINO-BENEVENTO PLAY-OFF DEL 28 MAGGIO
2006).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore
Emiliano Campana (Benevento Calcio S.r.l.) sostenendo di non avere
commesso i fatti a lui addebitatI, ma di essere intervenuto nella colluttazione
di fine gara esclusivamente allo scopo di proteggere un tifoso del Benevento
che vedeva colpito dall’intervento della Polizia. Tale sua iniziativa ha avuto
come conseguenza il suo coinvolgimento nell’azione repressiva della Polizia
che gli procurava alcune tumefazioni alla spalla, causate dai colpi di
manganello, come dimostrato da certificazione medica agli atti.
All’odierna riunione è intervenuto personalmente il calciatore il quale
dopo aver ribadito i motivi del ricorso ha depositato agli atti un disco DVD
riproducente le fasi immediatamente successive al termine della gara fino al
suo ingresso negli spogliatoi, sostenendo che tali immagini comproverebbero
la sua totale estraneità ai fatti addebitati.
La Commissione Disciplinare, verificata la sussistenza delle
circostanze previste dall’art.31 comma a3) del C.G.S. e la garanzia tecnica
del mezzo di prova, ammette la visione del DVD al procedimento.
Presa visione del filmato della gara la Commissione Disciplinare rileva
che lo stesso non offre alcun elemento che possa contraddire quanto riportato
con precisione e dettagliata chiarezza nel rapporto del quarto uomo, che non
ammette dubbi circa la dinamica dei fatti, la loro attribuzione ai calciatori
esattamente identificati e la loro conseguente responsabilità.
Pertanto la Commissione Disciplinare non ritiene meritevole di
accoglimento il reclamo giudicando il provvedimento assunto dal Giudice
Sportivo equo e proporzionato alla gravità del fatto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Emiliano Campana (Benevento Calcio
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.386/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE EMILIANO CAMPANA (BENEVENTO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.358/C DEL 29/5/2006 GARA SANSOVINO-BENEVENTO PLAY-OFF DEL 28 MAGGIO 2006)."