LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO OLIVETI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’, E DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’ S.R.L.-. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO OLIVETI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’, E DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’ S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO OLIVETI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’, E DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’ S.R.L.-. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO OLIVETI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’, E DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’ S.R.L.-. Con deferimenti della Procura Federale riuniti per connessione soggettiva, è stata chiesta la condanna di Oliveti Marco, presidente dell’A.C. Forlì S.r.l. e della citata società rispettivamente a 2 mesi di inibizione ed ammenda di 5.000,00 euro per il primo ed ammenda di 6.000,00 euro per la società. Afferma la Procura Federale che il sig. Marco Oliveti, presidente del Forlì, avrebbe colpito con un pugno all’occhio sinistro, così procurando un vasto ematoma, il calciatore tesserato per la società Forlì, Alberto Calderoni, dopo averlo accusato di aver rilasciato alla stampa dichiarazioni attinenti a presunti ritardi sul pagamento degli emolumenti ai calciatori. Inoltre, in altra occasione avrebbe rilasciato ad un giornalista dichiarazioni minatorie pubblicate su la cronaca locale del “Resto del Carlino” nei confronti del calciatore Botteghi Stefano. La Procura Federale presente alla riunione ha insistito nella sua richiesta, mentre nessuno si è presentato per gli incolpati. Ritiene la scrivente Commissione Disciplinare che sussista la responsabilità dell’Oliveti in entrambe le fattispecie e, conseguentemente, anche quella della società Forlì per responsabilità oggettiva. Per quanto concerne la percossa al calciatore Calderoni, si osservi che, come risulta dagli atti del giudizio, è indubbio che l’incontro tra il calciatore, i fratelli Oliveti e l’allenatore sia stato molto acceso, come del resto dichiarato dal custode Amadori. Risulta altresì acclarato che in data 2 gennaio 2006 il calciatore è stato refertato con vasto ematoma all’occhio sinistro, come da referto medico in atti. A ciò si aggiunga che il sig. Linari, già accompagnatore ufficiale del Forlì, ha dichiarato di aver presenziato ad un incontro con il Cotroneo, allenatore del Forlì ed il calciatore. In detta occasione il Cotroneo, riferendosi ai fatti del 31/12/2005, ha più volte ripetuto: “è roba da maiali…., io ero in mezzo…….cercavo di difenderti…..Marco non doveva dare il cazzotto….“. Tali circostanze sono assolutamente idonee a ritenere che nella specie il presidente del Forlì ha colpito con un pugno il calciatore. Né tale convincimento può essere smentito dalle dichiarazioni scritte del Cotroneo o dei fratelli Oliveti, parti interessate (il primo peraltro indirettamente) alla vicenda, che hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti con la documentazione in atti e soprattutto con la citata testimonianza del sig. Linari. Quanto al secondo episodio, la responsabilità dell’Oliveti risulta testimoniata dalle circostanze che: 1) egli, interrogato sui fatti, ha asserito di non ricordare l’intervista, ma non ne ha escluso il contenuto; 2) che la dichiarazione minatoria è virgolettata il che in gergo giornalistico sta a significare l’effettiva attribuzione della frase all’Oliveti; 3) ed infine che l’Oliveti non ha chiesto smentita alcuna al giornale. Orbene non vi è chi non veda che gli illeciti posti in essere dall’Oliveti hanno una valenza particolarmente grave laddove si consideri che essi sono stati concretizzati dal presidente della società A.C. Forlì, ossia da un soggetto che, istituzionalmente, dovrebbe tenere un comportamento sportivamente irreprensibile. Alla luce di quanto sopra la scrivente Commissione Disciplinare ritiene opportuno accogliere le richieste della Procura Federale e di irrogare agli incolpati la sanzione di 2 mesi di inibizione con ammenda di 5.000,00 euro al presidente Oliveti e l’ammenda di 6.000,00 euro alla società A.C. Forlì S.r.l.-. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare Oliveti Marco, dirigente della società Forlì, con inibizione due mesi ed ammenda di 5.000,00 euro e la società A.C. Forlì S.r.l. con ammenda di 6.000,00 euro.
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